Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 24/04/2025, alle ore 9.45, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Mariano Parisi, per delega degli Avv.ti Pasquale e Stefano Pellegrino, il quale si riporta al contenuto del ricorso ed insiste nel suo accoglimento. Precisa che con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resi- stente la stessa si ritiene superata dalla giurisprudenza e finanche dalla Corte di
Appello di Reggio Calabria che ritiene che l' ha il ruolo di sostituto di imposta CP_1
e, pertanto, ne conferma la sua legittimazione a stare in giudizio.
L'Avv. Giovanna Suriano, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l , CP_1
la quale si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, Avv. Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 747/2025 all'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Pelle- Parte_1
grino e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
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sona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e con- giuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti in atti. resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.3.2025 il ricorrente ha dedotto che con provvedimento del 5.6.2023 l' lo informava che gli era stato riconosciuto l'assegno ordinario CP_1
di invalidità con decorrenza dal 3/2013.
Nella stessa comunicazione venivano indicati gli arretrati spettanti per il periodo dal 01.05.2018 al 31.07.2023 quantificati in € 34.852,70 e suddivisi per anni di ri- ferimento: anno 2018 (4.556,78), anno 2019 (6.669,13), anno 2020 (6.702,54), anno
2021 (6.702,54) anno 2022 (6.829,94) anno 2023 (3.382,44).
Con la rata di agosto 2023 gli arretrati venivano posti in pagamento, dopo aver re- cuperato la somma di € 12.051,00 a titolo di INVCIV, l'importo lordo complessivo degli arretrati per € 23.366,11, con una trattenuta IRPEF per € 550,02 e trattenute
IRPEF per gli anni precedenti da conguaglio arretrati per € 4.694,39, per un totale complessivo di € 5.244,39.
Avverso il recupero della suddetta somma il ricorrente proponeva ricorso ammini- strativo, che veniva respinto.
Sosteneva con il presente ricorso che la trattenuta a titolo di IRPEF praticata per gli anni di riferimento era illegittima, atteso che il medesimo non superava i limiti di reddito previsti dalla legge per gli anni di riferimento ad eccezione degli anni 2022
e 2023 e rientrava, quindi, nella “NO TAX ”. Pertanto, non era corretto l'im- CP_3
porto trattenuto a titolo di Irpef.
La superiore circostanza si evinceva dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle En- trate, dal quale emergeva che il ricorrente superava i limiti di reddito previsti della no tax area solo per gli anni 2022 e 2023.
Quindi, l' in qualità di sostituto d'imposta aveva errato nell'operare trattenute CP_1
a titolo di IRPEF per l'importo di € 5.244,39, ma il calcolo delle somme da corri- spondere a titolo di IRPEF non andava effettuato su tutte le annualità per le quali
2 sono stati corrisposti gli arretrati ma solo per gli anni 2022 e 2023, quantificate in
€ 2.348,84 (23% per gli importi liquidati nel 2022 e 2023).
Conseguentemente, al ricorrente spettava la restituzione per differenza tra quanto trattenuto e quanto effettivamente dovuto pari a € 2.895,70.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via pre- CP_1
liminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, vertendosi in materia di tassazione, nella specie trattenute Irpef applicate sugli ar- retrati dell'assegno di invalidità riconosciuto, e pertanto ai sensi dell'art. 2 dlgs.
546/92 rientravano tra le materie oggetto della giurisdizione tributarie le controver- sie relative alle imposte sui redditi.
Eccepiva, ancora il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere sosti- tuto di imposta ex art 64 DPR n. 600\73 e come tale, ai sensi dell'art. 23 del DPR n.
600\73 doveva operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'im- posta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai percipienti.
Pertanto, il sostituto di imposta non poteva essere evocato in un giudizio avente ad oggetto la misura della ritenuta fiscale che il contribuente deve versare.
Nel merito contestava ed impugnava il dedotto avversario sostenendo di operare quale sostituto di imposto.
Riteneva, in ogni caso, che non era applicabile al caso concreto il regime della 'no tax area' che attiene a redditi di diversa natura, trattandosi di arretrati corrisposti in seguito al riconoscimento giudiziario dell'assegno ordinario di invalidità.
La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta a sentenza.
Occorre, in primo luogo, disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giu- dice adito in favore della Commissione Tributaria.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di giurisdizione, le controver- sie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto volonta- riamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto eserci- tato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-
3 soggezione, proprio del rapporto tributario ( cfr Trib. Roma Sez. II 1.7.2019, Corte di Cass. Sez. Un. 15031/2009).
Quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra sosti- tuto d'imposta e sostituito, qualora non sia in discussione l'esistenza o la quantifi- cazione dell'obbligazione tributaria, ma solo rapporti di debito e credito di natura privatistica.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sol- levata dall' . CP_1
Secondo l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21523 del 2017, condiviso da questo Tribunale, le controversie che sor- gono tra sostituto d'imposta e sostituito , relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, vo- lontariamente o coattivamente, non ha ad oggetto una controversia tra contribuente e amministrazione finanziaria , ma riguarda il rapporto tra sostituto e sostituito, dove l'accertamento sull'imposta contestata ha valore meramente incidentale. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente chiede che venga accertata l'illegittimità della trattenuta operata dall' sui ratei di pensione arretrati.
Pertanto, l' è l'unico legittimato passivo nel presente giudizio. CP_1
Passando, infine, a considerare la questione della tassazione separata, secondo quello che è l'orientamento costante della giurisprudenza è da ritenersi illegittima.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 18.4.2019 ha sta- tuito che “per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme sono assog- gettate a tassazione secondo i criteri vigenti al periodo di imposta in cui si è veri- ficato il pagamento”.
Quindi, è stata affermata l'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza in caso di corresponsione degli arretrati e la correttezza dell'applica- zione dell'aliquota minima del 23%, specificandosi "...che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro matu- razione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida appli- cazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è
4 pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare in- giustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva."
Sulla scia di tale pronuncia, anche la giurisprudenza di merito, fra tutte si menziona la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 23.11.2021 n. 476, ha ritenuto legittima la tassazione separata in caso di liquidazione di arretrati.
Nella suddetta pronuncia si è statuito il principio che l'onere della prova ricade sul contribuente nel caso di indebito previdenziale, che riguarda anche l'ipotesi in cui il contribuente agisce in giudizio per ottenere la restituzione della somma trattenuta dall' a titolo di ritenuta fiscale, deve essere valutato alla luce della mutata di- CP_1
sciplina introdotta con il D.P.R. n. 917 del 1986, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/85), disci- plinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21 D.P.R. n. 917 del
1986, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle de- trazioni di cui agli artt. 12 e 13.
Attraverso tale sistema si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/1985, che ha di- chiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d)
e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, som- mati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si rife- riscono, non superano il minimo imponibile.
Attraverso il meccanismo delle detrazioni sopra descritto, il soggetto che nei singoli anni di formazione dei redditi corrisposti tardivamente e cumulativamente, sia ri- masto al di sotto della soglia che, per comodità, chiameremo della no tax area, di fatto si troverà a non dover pagare nulla, neppure a titolo di tassazione separata.
5 Ritenendo di dover aderire all'orientamento sopra indicato si evidenzia che spetta al ricorrente dimostrare di aver diritto alle suddette detrazioni.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di non avere superato il reddito mi- nimo imponibile, previsto in € 8.174,00 per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
Ed invero, come si evince dal certificato dell'Agenzia delle Entrate in atti risulta che il reddito del ricorrente è stato pari a € 2.316,08 nell'anno 2018, pari a €
2.344,00 nell'anno 2019, pari a € 2.353,00 nell'anno 2020 e pari ad € 2356,00 nell'anno 2021.
Diverso discorso deve essere fatto per gli anni 2022 e 2023, in cui il ricorrente ha superato il limite di reddito sopra indicato e per i quali l' ha correttamente CP_1
operato la trattenuta Irpef sugli arretrati relativi ai suddetti anni.
Mentre alcuna trattenuta doveva essere effettuata per gli altri anni.
La trattenuta Irpef per gli anni 2022 e 2023 è quantificata in ricorso e non contestata dall' in € 2.348,84 (23% per gli importi liquidati nel 2022 e 2023). CP_1
CP_ E' questa è l'unica somma che doveva essere trattenuta dall' a titolo di Irpef, mentre l' ha trattenuto un importo maggiore pari ad € 5.244,39. CP_2
Conseguentemente, spetta al ricorrente la restituzione dell'importo risultante dalla differenza tra quanto trattenuto e quanto effettivamente dovuto, pari a € 2.895,70.
Pertanto, l' è tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.895,70, trat- CP_1
tenuta indebitamente a titolo di IRPEF.
Il ricorso va, dunque, accolto con condanna dell' alla restituzione della somma CP_1
di € 2.895,70 trattenuta indebitamente per gli anni dal 2018 al 2021 a titolo di IR-
PEF sulla pensione Cat. IO n. 002-679017015682 con la cedola di agosto 2023, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni di- versa istanza ed eccezione:
1.Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna l' alla restituzione della CP_1 somma di € 2.895,70 trattenuta indebitamente dall' per gli anni dal 2018 al CP_1
2021 a titolo di IRPEF sulla pensione Cat. IO n. con la cedola NumeroDiCarta_1
di agosto 2023, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla proposizione della
6 domanda.
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1312,00, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso, in Palmi il 24.4.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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