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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1436/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1436/2052 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1436 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 291/2025, depositata in data 10/02/2025 dal Giudice di Pace di Santa MA Capua Vetere, a de- finizione del giudizio R.G. n. 8508/2022, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'abogado stabilito An- Parte_1 gelo LC che agisce d'intesa con l'avv. Bruno Aurora e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pe- Controparte_1 trarolo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difen- sore;
appellata
e
, Controparte_2 non costituita;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello la proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 291/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di S.
MA C.V. adducendo:
1. di aver convenuto innanzi al Giudice di Pace di Santa M. C.V. gli appellati, rispettivamente proprietaria ed assicurato- re del trattore agricolo tg. AE 641F, onde ottenere l'integrale risarcimen- to dei danni tutti subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 09.09.2017, alle ore 01:30 circa, in Via Napoli di Santa MA Ca- pua Vetere, mentre attraversava sulle strisce pedonali;
2. che l' CP_2
proprietaria del mezzo rimaneva contumace e, espletata la prova
[...] testimoniale e la CTU medico-legale, il Giudice decideva la causa riget- tando la domanda;
3. l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudicante il quale ha considerato illogiche le circostanze riferi- te dal testimone escusso;
4. che il Giudice ha rigettato la domanda rite- nendo inverosimile che un trattore agricolo possa procedere a velocità elevata tale da non riuscire a rallentare o frenare e che un ragazzo possa trovarsi a piedi, in strada, alle 01:30 di notte, in attesa di un amico ed in tale occasione assistere all'investimento di un pedone;
5. che la deposi- zione resa, sotto il vincolo dell'impegnativa di rito, dal teste è Tes_1 internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e non è in contra- sto con elementi accertati nel corso del processo e quindi sussiste una
“presunzione di attendibilità della testimonianza”.
Ciò posto, l'appellante chiedeva:
1. accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 291 / 2025 resa dal Giudice di pace di
Santa MA Capua Vetere;
2. per l'effetto, dichiarare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, unica
[...] ed esclusiva responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa;
3. condannare la in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
della somma complessiva di € 15.622,46, di cui € 8.696,21 per
[...] danno biologico, € 1.726,25 per danno da invalidità temporanea, €
5.200,00 per spese odontoiatriche, oltre interessi dal dì dell'evento al soddisfo, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente ap- prezzamento dell'adito Tribunale;
4. condannare la Controparte_4
[...
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso
[...] delle spese di CTU, al pagamento delle spese di lite e compensi profes- sionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 D. M.
n. 55 del 10.03.2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis cpc atteso che non in- dica nessuna violazione di norma di legge, non indica alcuna modifica che dovrebbe essere apportata alla sentenza de qua, tantomeno individua le cause che sarebbero la conseguenza della violazione di legge;
2. che le conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado, appaiano del tutto condivisibili, sia sotto il profilo logico, fattuale e giuridico;
3. che l'unico teste escusso, sig. , ha reso dichiarazioni compiacenti Testimone_2 ed inattendibili;
4. l'inammissibilità e l'inutilizzabilità del fascicolo di parte ritirato prima dell'emissione della sentenza e depositato con l'appello;
4. che da documentazione IVASS-DBI risultano a carico del
Sig. , 8 ricorrenze;
all'Azienda appellata ben 34 ricorren- Parte_1 ze;
sul trattore presunto investitore tg. AE641F 19 ricorrenze;
sul Sig.
[...]
ben 5 ricorrenze. Testimone_2
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: a) Dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'appello proposto in vir- tù di quanto disposto dal nuovo articolo 342, comma 1° c.p.c., sostituito dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012; b) Rigettare in- tegralmente l'atto di appello perché del tutto destituito di ogni fonda- mento logico, giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare, in acco- glimento dei dedotti motivi, la sentenza n. 291/2025 resa dall'Ufficio de
Giudice di Pace di Santa MA Capua Vetere;
c) Condannare parte ap- pellante ai compensi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfe- tario ed accessori.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
- già contu- Controparte_2 mace in primo grado - la quale, nonostante la regolarità della citazione,
4
non si è costituita nel presente giudizio.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro ed il nesso causale tra questo ed i danni patiti.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta poiché, in assenza di ulteriori elementi a supporto destano perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , in merito all'individuazione Testimone_2 del luogo e alla dinamica dell'eventus damni.
Il teste, escusso all'udienza del 03.04.2023, ha riferito genericamente che il sinistro avveniva in Santa MA Capua Vetere lungo la Via Napoli, senza tuttavia indicare, neanche con approssimazione, il punto della sud- detta via ove il sinistro fosse accaduto, né a tale indicazione emerge dall'atto di citazione o dai successivi scritti attorei.
Altra incongruenza attiene alla dinamica stessa con la quale si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa, non avendo il teste escusso precisa- to - con sufficiente dovizia di particolari - il fatto storico, e tale circostan- za non consente di ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità con le lesioni riportate. Senza considerare che, come correttamente os- servato dal giudice di prime cure, la dinamica del sinistro appare invero-
5
simile se si considera che il presunto investimento sarebbe avvenuto su una strada rettilinea e illuminata, che il trattore è generalmente molto più grande e rumoroso di un'autovettura e non raggiunge velocità così eleva- te da non permetterne la rilevazione.
A tali incongruenze, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favore della attendibilità del teste e dell'accoglimento della domanda – che dalla consultazione della banca dati IVASS, emergono a carico del
Sig. , 8 ricorrenze;
a carico dell' appellata ben 34 Parte_1 CP_2 ricorrenze;
sul trattore presunto investitore tg. AE641F 19 ricorrenze;
sul
Sig. ben 5 ricorrenze. Testimone_2
Occorre poi rilevare che non può essere utilizzata ai fini del giudizio la documentazione versata telematicamente in data 11 dicembre 2025, la cui origine è del tutto incerta. Invero, posto che parte attrice nel giudizio di prime cure ritirava la sua produzione, non consentendone l'esame al giudice di pace per esprimere la sua valutazione sulla stessa, quella depo- sitata nell'odierno giudizio, come detto solo in data 11 dicembre 2025, non è accompagnata dalla necessaria attestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12.
Inoltre dai documenti prodotti non emerge il foliario, dacchè, salve inammissibili presunzioni logiche non è possibile riferire che la medesi- ma fosse presente nella produzione di prime cure. Tale circostanza peral- tro non è stata neppure dichiarata dall'appellante.
Alla luce del quadro istruttorio, vi è quindi una totale incertezza circa gli esiti eventualmente patiti da parte attrice in conseguenza del sinistro
Orbene, posta la inattendibilità della prova testimoniale espletata, stante la genericità e la contraddittorietà della stessa, e l'assenza di ulteriori elementi probatori volti a suffragare la domanda risarcitoria deve, dun- que, ritenersi che la prova offerta dall'attore in primo grado, odierno ap- pellante, in ordine alla verificazione del fatto storico, delle lesioni e del nesso causale tra sinistro e danno sia del tutto insufficiente a fondare la domanda.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non consente neppure il ricorso al principio di non contestazione atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la riparti-
6
zione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_5 compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa MA Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
7
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n. 1436/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1436/2052 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1436 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 291/2025, depositata in data 10/02/2025 dal Giudice di Pace di Santa MA Capua Vetere, a de- finizione del giudizio R.G. n. 8508/2022, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'abogado stabilito An- Parte_1 gelo LC che agisce d'intesa con l'avv. Bruno Aurora e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pe- Controparte_1 trarolo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difen- sore;
appellata
e
, Controparte_2 non costituita;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello la proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 291/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di S.
MA C.V. adducendo:
1. di aver convenuto innanzi al Giudice di Pace di Santa M. C.V. gli appellati, rispettivamente proprietaria ed assicurato- re del trattore agricolo tg. AE 641F, onde ottenere l'integrale risarcimen- to dei danni tutti subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 09.09.2017, alle ore 01:30 circa, in Via Napoli di Santa MA Ca- pua Vetere, mentre attraversava sulle strisce pedonali;
2. che l' CP_2
proprietaria del mezzo rimaneva contumace e, espletata la prova
[...] testimoniale e la CTU medico-legale, il Giudice decideva la causa riget- tando la domanda;
3. l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudicante il quale ha considerato illogiche le circostanze riferi- te dal testimone escusso;
4. che il Giudice ha rigettato la domanda rite- nendo inverosimile che un trattore agricolo possa procedere a velocità elevata tale da non riuscire a rallentare o frenare e che un ragazzo possa trovarsi a piedi, in strada, alle 01:30 di notte, in attesa di un amico ed in tale occasione assistere all'investimento di un pedone;
5. che la deposi- zione resa, sotto il vincolo dell'impegnativa di rito, dal teste è Tes_1 internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e non è in contra- sto con elementi accertati nel corso del processo e quindi sussiste una
“presunzione di attendibilità della testimonianza”.
Ciò posto, l'appellante chiedeva:
1. accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 291 / 2025 resa dal Giudice di pace di
Santa MA Capua Vetere;
2. per l'effetto, dichiarare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, unica
[...] ed esclusiva responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa;
3. condannare la in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
della somma complessiva di € 15.622,46, di cui € 8.696,21 per
[...] danno biologico, € 1.726,25 per danno da invalidità temporanea, €
5.200,00 per spese odontoiatriche, oltre interessi dal dì dell'evento al soddisfo, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente ap- prezzamento dell'adito Tribunale;
4. condannare la Controparte_4
[...
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso
[...] delle spese di CTU, al pagamento delle spese di lite e compensi profes- sionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 D. M.
n. 55 del 10.03.2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis cpc atteso che non in- dica nessuna violazione di norma di legge, non indica alcuna modifica che dovrebbe essere apportata alla sentenza de qua, tantomeno individua le cause che sarebbero la conseguenza della violazione di legge;
2. che le conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado, appaiano del tutto condivisibili, sia sotto il profilo logico, fattuale e giuridico;
3. che l'unico teste escusso, sig. , ha reso dichiarazioni compiacenti Testimone_2 ed inattendibili;
4. l'inammissibilità e l'inutilizzabilità del fascicolo di parte ritirato prima dell'emissione della sentenza e depositato con l'appello;
4. che da documentazione IVASS-DBI risultano a carico del
Sig. , 8 ricorrenze;
all'Azienda appellata ben 34 ricorren- Parte_1 ze;
sul trattore presunto investitore tg. AE641F 19 ricorrenze;
sul Sig.
[...]
ben 5 ricorrenze. Testimone_2
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: a) Dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'appello proposto in vir- tù di quanto disposto dal nuovo articolo 342, comma 1° c.p.c., sostituito dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012; b) Rigettare in- tegralmente l'atto di appello perché del tutto destituito di ogni fonda- mento logico, giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare, in acco- glimento dei dedotti motivi, la sentenza n. 291/2025 resa dall'Ufficio de
Giudice di Pace di Santa MA Capua Vetere;
c) Condannare parte ap- pellante ai compensi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfe- tario ed accessori.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
- già contu- Controparte_2 mace in primo grado - la quale, nonostante la regolarità della citazione,
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non si è costituita nel presente giudizio.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro ed il nesso causale tra questo ed i danni patiti.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta poiché, in assenza di ulteriori elementi a supporto destano perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , in merito all'individuazione Testimone_2 del luogo e alla dinamica dell'eventus damni.
Il teste, escusso all'udienza del 03.04.2023, ha riferito genericamente che il sinistro avveniva in Santa MA Capua Vetere lungo la Via Napoli, senza tuttavia indicare, neanche con approssimazione, il punto della sud- detta via ove il sinistro fosse accaduto, né a tale indicazione emerge dall'atto di citazione o dai successivi scritti attorei.
Altra incongruenza attiene alla dinamica stessa con la quale si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa, non avendo il teste escusso precisa- to - con sufficiente dovizia di particolari - il fatto storico, e tale circostan- za non consente di ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità con le lesioni riportate. Senza considerare che, come correttamente os- servato dal giudice di prime cure, la dinamica del sinistro appare invero-
5
simile se si considera che il presunto investimento sarebbe avvenuto su una strada rettilinea e illuminata, che il trattore è generalmente molto più grande e rumoroso di un'autovettura e non raggiunge velocità così eleva- te da non permetterne la rilevazione.
A tali incongruenze, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favore della attendibilità del teste e dell'accoglimento della domanda – che dalla consultazione della banca dati IVASS, emergono a carico del
Sig. , 8 ricorrenze;
a carico dell' appellata ben 34 Parte_1 CP_2 ricorrenze;
sul trattore presunto investitore tg. AE641F 19 ricorrenze;
sul
Sig. ben 5 ricorrenze. Testimone_2
Occorre poi rilevare che non può essere utilizzata ai fini del giudizio la documentazione versata telematicamente in data 11 dicembre 2025, la cui origine è del tutto incerta. Invero, posto che parte attrice nel giudizio di prime cure ritirava la sua produzione, non consentendone l'esame al giudice di pace per esprimere la sua valutazione sulla stessa, quella depo- sitata nell'odierno giudizio, come detto solo in data 11 dicembre 2025, non è accompagnata dalla necessaria attestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12.
Inoltre dai documenti prodotti non emerge il foliario, dacchè, salve inammissibili presunzioni logiche non è possibile riferire che la medesi- ma fosse presente nella produzione di prime cure. Tale circostanza peral- tro non è stata neppure dichiarata dall'appellante.
Alla luce del quadro istruttorio, vi è quindi una totale incertezza circa gli esiti eventualmente patiti da parte attrice in conseguenza del sinistro
Orbene, posta la inattendibilità della prova testimoniale espletata, stante la genericità e la contraddittorietà della stessa, e l'assenza di ulteriori elementi probatori volti a suffragare la domanda risarcitoria deve, dun- que, ritenersi che la prova offerta dall'attore in primo grado, odierno ap- pellante, in ordine alla verificazione del fatto storico, delle lesioni e del nesso causale tra sinistro e danno sia del tutto insufficiente a fondare la domanda.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non consente neppure il ricorso al principio di non contestazione atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la riparti-
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zione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_5 compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa MA Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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