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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6368 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/01/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/01/1998 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di Sestu, anno 1998, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli e manterranno quale luogo di residenza quello della Per_1 Per_2 madre, alla quale sono affidati.
3) Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento e alla cura dei CP_1 figli finché non saranno economicamente autosufficienti e non avranno raggiunto la piena e totale indipendenza economica e, a tal fine, corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 400,00, Parte_1
Pag. 2 di 4 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 15 di ogni mese, nonché l'intero importo dell'Assegno Unico Universale per entrambi i figli.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli CP_1 potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1
4) Il sig. , inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie, riguardanti i figli, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, di cui al Protocollo del 29.11.2017.
5) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, la scelta di attività sportive di svago;
stabilendosi altresì, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino, in ordine ad essa, la potestà separatamente.
6) Il figlio minore tarà con il padre il sabato mattina dalle ore 9,00 alle Per_2 ore 12,00 e, alla luce della sua età, potrà decidere liberamente di trascorrere più tempo con il padre a seconda delle sue esigenze, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del CP_1 minore stesso.
Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che frequenti.
Il minore trascorrerà le festività (natalizie, pasquali ed estive) ad anni alterni presso l'abitazione di ciascun genitore, con la precisazione che qualora un genitore intenda trascorrere con il figlio minore più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in continente e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare.
7) Per ciò che attiene, invece, ai tempi di permanenza del figlio maggiorenne presso il padre e l'esercizio del diritto di visita, , alla luce della sua età, Per_1 potrà decidere liberamente in merito.
Pag. 3 di 4 8) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a continuare mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Con riferimento al patrimonio mobiliare i coniugi dichiarano che lo stesso è già stato diviso con reciproca soddisfazione.
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto o del documento di identità del figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6368 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/01/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/01/1998 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di Sestu, anno 1998, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli e manterranno quale luogo di residenza quello della Per_1 Per_2 madre, alla quale sono affidati.
3) Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento e alla cura dei CP_1 figli finché non saranno economicamente autosufficienti e non avranno raggiunto la piena e totale indipendenza economica e, a tal fine, corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 400,00, Parte_1
Pag. 2 di 4 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 15 di ogni mese, nonché l'intero importo dell'Assegno Unico Universale per entrambi i figli.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli CP_1 potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1
4) Il sig. , inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie, riguardanti i figli, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, di cui al Protocollo del 29.11.2017.
5) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, la scelta di attività sportive di svago;
stabilendosi altresì, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino, in ordine ad essa, la potestà separatamente.
6) Il figlio minore tarà con il padre il sabato mattina dalle ore 9,00 alle Per_2 ore 12,00 e, alla luce della sua età, potrà decidere liberamente di trascorrere più tempo con il padre a seconda delle sue esigenze, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del CP_1 minore stesso.
Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che frequenti.
Il minore trascorrerà le festività (natalizie, pasquali ed estive) ad anni alterni presso l'abitazione di ciascun genitore, con la precisazione che qualora un genitore intenda trascorrere con il figlio minore più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in continente e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare.
7) Per ciò che attiene, invece, ai tempi di permanenza del figlio maggiorenne presso il padre e l'esercizio del diritto di visita, , alla luce della sua età, Per_1 potrà decidere liberamente in merito.
Pag. 3 di 4 8) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a continuare mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Con riferimento al patrimonio mobiliare i coniugi dichiarano che lo stesso è già stato diviso con reciproca soddisfazione.
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto o del documento di identità del figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4