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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso dell'8.7.2022
da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Brusaferro come da procura alle liti in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovigo, Corso del Popolo 268
Appellante
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Finocchiaro e Monica Controparte_1 Pedriali, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di uovo difensore del 31.8.2025, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rovigo n. 93/2022 pubblicata in data 7.6.2022
IN PUNTO: riassunzione
Conclusioni: Per parte appellante: “”In totale riforma della impugnata sentenza di 1° grado del Tribunale di Rovigo Sezione La-voro n. 93/2022 pubblicata il 07.06.2022, notificata il 9.6.2022, nella causa civile RG n. 349/2021, per i motivi tutti gradatamente esposti,
1 accertata la legittimità della visita preassuntiva di cui al D.Lgs. 81/ 2008 art. 41 I comma lettera e-bis, ricorrendo la fattispecie di un nuovo contratto di assunzione della Lavoratrice, e/o in via gradatamente subordinata, accertata la legittimità della visita medica di cui al D.Lgs. 81/ 2008 art. 41 I comma lettera e-ter, poiché l'assenza dal lavoro per motivi di salute è stato superiore a 60 giorni continuativi, viste le risultanze della stessa, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:
- Rigettare le domande proposte da (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 nei confronti di , per loro infondatezza in Parte_1 fatto ed in diritto, annullando la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 93/2022 pubblicata il 07.06.2022, notificata il 9.6.2022;
- Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.””
Per parte appellata: “”1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
Via Giacomo Giro n.
3-45100 ROVIGO, CF/PI Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi ex ante P.IVA_1 rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare, quindi, la sentenza n. 93 del 07.06.2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo-Sezione Lavoro-.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta da dichiarando l'illegittimità della richiesta di sottoporre la ricorrente a Controparte_1 visita medica preassuntiva ed ordinando alla convenuta la Parte_2 riammissione in servizio della ricorrente a far data dalla domanda (13.10.2020) con il pagamento delle retribuzioni maturate dalla mancata riammissione in servizio fino alla data di deposito del ricorso (21.6.2021) oltre alle spese di lite.
2. assunta da l'1.03.2005 in qualità di OSS, dopo avere Controparte_1 Pt_1 comunicato in data 13.8.2020 (con decorrenza dal successivo 1.9.2020) le proprie dimissioni per effetto della nomina in ruolo presso l'AULSS 5 Polesana, in data 29.9.2020, in applicazione delle previsioni della conservazione del posto ai sensi dell'art. 20 CCNL Funzioni Locali 21.05.2020, chiedeva il rientro in servizio sollecitando più volte la risposta della convenuta (il 13.10.2020 e poi in data 29.10.2020) ricevendosi dall'IRAS la missiva del 06.11.2020 con la quale, evidenziando che la ricorrente era “stata sottoposta a preventiva visita del medico competente”, comunicava di essere “in attesa dell'esito dell'accertamento”. La ricorrente rimarcava l'illegittimità della “visita preventiva” trattandosi nel caso di specie di una riammissione in servizio obbligatoria e non discrezionale in applicazione dell'art. 20, comma 10, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2020, rinnovando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa e senza riceversi alcun riscontro.
3. Il primo giudice, dichiarata la contumacia della convenuta e richiamato l'art 20 Pt_1 comma 10 del CCNL Funzioni Locali, ha evidenziato come la ricorrente aveva allegato la propria richiesta di rientro presso la convenuta (del 29.9.2020), a seguito di risoluzione del contratto di lavoro presso l' nel corso del periodo di prova, dovendosi Parte_3 ritenere verificati i presupposti per la conservazione del posto di lavoro presso l'ente di provenienza, come previsto dalla citata disposizione contrattuale. Richiamato il testo di cui all'art 41 del D. Lgs n. 81/2008 ha ritenuto ingiustificata la richiesta della convenuta di sottoporre la a nuova visita di idoneità, non essendosi CP_1 interrotto il rapporto di lavoro tra le parti ed apparendo l'accertamento richiesto alla
2 ricorrente non rispondente alle previsioni di cui alla disposizione richiamata, che individua espressamente le visite mediche nell'ambito della sorveglianza sanitaria costituite da: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.” La ricorrente non risultava essersi assentata dal lavoro per motivi di salute per più di sessanta giorni, sicché non ricorreva nessuno dei presupposti previsti dalle lettere e-bis ed e-ter sicchè la richiesta della convenuta di subordinare la ripresa di servizio della CP_1 all'effettuazione di nuova visita di idoneità risultava illegittima anche alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in caso di riammissione in servizio del dipendente già dimissionario, a seguito della cd. privatizzazione, il potere dell'amministrazione si esercita mediante atti di natura negoziale, e che la domanda dell'interessato - configurabile come proposta contrattuale - si fondava sull'esistenza di un precedente rapporto lavorativo, sicché non ricorre un'ipotesi di assunzione "ex novo" (Sez. U, Sentenza n. 15053 del 19/06/2017)
4. Avverso la sentenza ha proposto appello l' con un unico articolato motivo. Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'Istituto appellante, premesso di non aver mai negato alla lavoratrice il diritto ad essere riassunta in servizio e di essere rimasta contumace nella assoluta convinzione della legittimità della posizione che aveva inteso tenere nei confronti della sig.ra CP_1
e rilevato che sulla base del combinato disposto degli artt. 416 e 437 cpc, il sistema
[...] delle preclusioni verificatesi in primo grado a seguito della intervenuta contumacia trova un contemperamento fondato sull'esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionalizzato il rito del lavoro, con il conseguente potere-dovere del giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti contesi, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato che il rapporto di lavoro tra le parti non si era interrotto così
3 apparendo l'accertamento richiesto alla ricorrente non rispondente alle previsioni di cui all'art. 41 del D Lgs. n. 81/2008”. Ha precisato che a seguito delle dimissioni rese dalla il contratto di lavoro con CP_1 l'Ente di provenienza si era estinto e pertanto, nel caso di richiesta di reintegra, l'Ente (di provenienza) è obbligato a riassumere il lavoratore per il tramite della stipula di un nuovo contratto di lavoro con tutte le conseguenze del caso in materia di istituti contrattuali quali ferie, congedi, permessi che maturano dal giorno della riassunzione e, ovviamente, di obbligo di visita di idoneità preassuntiva;
ha richiamato sul punto i parere espressi dall'Aran. Chiaro risultava l'errore del Giudice di prime cure che aveva interpretato il diritto alla riassunzione come una normale prosecuzione del rapporto di lavoro da cui, invece, il lavoratore era formalmente receduto a mezzo di formali dimissioni. Dovendosi, quindi, sottoscrivere un nuovo contratto, il datore di lavoro doveva porre in essere le previsioni di cui all'art. 41 comma 2 del D Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria attraverso lo svolgimento della visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Ha rimarcato come il Giudice di prime cure era stato tratto anche in errore dal contenuto del ricorso, allorquando la lavoratrice, omettendo di indicare le proprie assenze dal lavoro, di ben oltre i 60 giorni (e da cui conseguiva l'obbligo di esecuzione della visita di idoneità), ha affermato che non risultava che la ricorrente si fosse assentata dal lavoro per motivi di salute per più di sessanta giorni. Ha evidenziato come la lavoratrice aveva omesso di citare il risultato della visita medica di idoneità preventiva a cui era stata sottoposta in data 02.10.2020 (ovvero dopo che in data 29.09.2020 aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto di lavoro con l'Ulss 5) e a seguito della quale era stata dichiarata: “non idonea permanentemente”. Pt_ Ha rimarcato, inoltre, che in data 14.04.2021 l' aveva eseguito un accesso agli atti presso l' 5 al fine di acquisire la Deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro tra l'Unità Pt_3 Sanitaria e la lavoratrice (n. 795 del 28.09.2020 del Direttore generale) citata da Pt_ quest'ultima nella comunicazione del 29.09.2020 in cui chiedeva il rientro presso l' , a seguito del quale aveva appreso che il rapporto con la iniziato il 01.09.2020, era CP_1 stato risolto in virtù della “..carenza di incondizionata idoneità specifica al lavoro in qualità di Operatore Socio Sanitario …”. era, dunque, perfettamente consapevole di non essere idonea allo Controparte_1 Pt_ svolgimento della mansione per la quale aveva chiesto di essere riassunta dall' e di tale carenza di idoneità non ne aveva dato alcuna notizia né all'atto della richiesta di riassunzione e nemmeno nel ricorso di primo grado così violando il principio di buona fede contrattuale. La lavoratrice era rimasta assente dal lavoro dal 21.03.2020 al 31.07.2020, in applicazione dell'art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, per terapie definite salva vita;
al rientro nel mese di agosto aveva goduto delle ferie fino al 14 agosto e dal 16 aveva iniziato il periodo di aspettativa non retribuita . Risultava, pertanto, pacifico che la prolungata assenza – di ben oltre 60 giorni continuativi (dal 21.3.2020 al 31.7.2020)– dovuta a motivi di salute, imponeva al datore di lavoro di verificare l'idoneità alla mansione della lavoratrice ai sensi dell'art. 41 comma 2 e-ter D.Lgs. 81/ 2008.
7. L'appellata ha rimarcato come nel giudizio di primo grado l' era rimasto contumace Pt_1 e pertanto non avrebbe potuto proporre in appello domande nuove o nuove eccezioni nè nuovi mezzi di prova o documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non ricorrendo neppure la deroga di cui al II comma dell'art. 345 c.p.c. che ne ammette l'ammissibilità se la parte
“dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
4 Nella fattispecie la mancata costituzione nel primo giudizio da parte di era stata Pt_1 conseguenza di una libera scelta dal momento che la stessa controparte, nel ricorso in appello, ha riferito di essere rimasta contumace “nella assoluta convinzione della legittimità della propria posizione”. Nel merito ha richiamato l'art. 20, comma 10, CCNL Funzioni Locali del 21.5.2020 che consentiva alla la conservazione del posto e di rientrare “a domanda, nella CP_1 categoria e profilo professionale di provenienza” Quanto alla visita preassuntiva, di cui all'art. 41, I° comma lettera e-ter D.lgs.81/2008, ha dedotto la illegittimità della stessa dal momento che non essendosi interrotto il rapporto di lavoro tra le parti, l'accertamento richiesto non era rispondente alle previsioni di cui al citato art. 41 e che comunque la stessa era da considerarsi obbligatoria solo nel caso di ripresa del lavoro dopo un'assenza continuativa, per motivi di salute, superiore a 60 giorni;
né poteva dirsi decorso il termine delle visite periodiche. Ha evidenziato che dopo la visita effettuata dall' nessuna comunicazione era mai Pt_1 pervenuta riguardo alla chiesta riassunzione nel posto in precedenza occupato né era intervenuta alcuna notifica di certificati di inidoneità permanente alla mansione.
8. L'appello è infondato e va rigettato.
Pt_ 9. La mancata costituzione dell' nel giudizio di primo grado (svoltosi conseguentemente in sua contumacia) ha precluso la possibilità all'odierno appellante di formulare contestazioni in merito alla domanda originariamente proposta ed alle ragioni alla stessa sottese così come anche la possibilità di invocare e produrre documenti “nuovi” nel presente giudizio a supporto delle ragioni di impugnazione. Né può trovare applicazione la deroga prevista dal II comma dell'art. 345 che consente la produzione di nuovi documenti e di allegare circostanze che la parte non aveva potuto produrre o di cui era venuta a conoscenza solo successivamente. Nel giudizio di primo grado, nel quale l'Ente sanitario è rimasto contumace per propria Pt_ scelta, come riferito dallo stesso , non erano state allegate le circostanze che sono state, invece, valorizzate in appello dal datore di lavoro nonostante l'Istituto appellante, a seguito di accesso agli atti effettuato nell'aprile 2021 presso l' (e dunque in epoca Pt_3 antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario) al fine di acquisire la deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro all'epoca in essere tra l'Unità Sanitaria e la lavoratrice, fosse venuto a conoscenza di tali dati ed elementi.
10. Ad ogni buon conto, quanto alla dedotta legittimità della visita preassuntiva sul presupposto che il rapporto instaurato in ragione delle previsioni di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL Enti locali dovesse intendersi come nuova assunzione in quanto il precedente rapporto lavorativo era da ritenersi estinto, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., quanto stabilito da Cass 15053/2017 (pure indicata dal primo giudice) che, pronunciandosi in merito alla giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo, ha precisato che “…..la domanda di riammissione in servizio non importa l'adozione di atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo, nè procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del medesimo decreto, di guisa che non introduce un procedimento amministrativo, ma una mera proposta contrattuale (cfr. Cass. n. 21660 del 2008; Cass. n. 3360 del 2005, cit.; Cass. S.U. n. 9100 del 2005). A sua volta tale proposta contrattuale, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, si fonda sull'esistenza d'un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro (cfr. Cass. S.U. n. 26827/09; Cass. n. 3360 del 2005).
……………il potere dell'amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale che restano tali a prescindere dall'esistenza o meno di
5 margini di discrezionalità dell'amministrazione nel decidere se accogliere o respingere la domanda di riammissione in servizio del lavoratore.”” L'esercizio del potere datoriale di sottoporre a visita, quindi, doveva necessariamente presupporre la ricorrenza di una delle condizioni già indicate dal primo giudice rispetto alle quali nessuna deduzione era stata svolta in primo grado, non potendo essere intesa quale assunzione ex novo quella verificatasi nel caso in esame, e venendo consentito il successivo (e non preventivo) esercizio della sorveglianza sanitaria solo successivamente all'assunzione e per le condizioni fissate dall'arrt. 41 de D.L.vo n. 81 del 2008.
10.1 In ragione delle suesposte argomentazioni la richiesta di riammissione in servizio della formulata ai sensi dell'art 20, comma 10, CCNL Funzioni locali, era legittima. CP_1
11. Irrilevante, oltre che irrituale, risulta la produzione documentale effettuata telematicamente dall'appellante in data 29.10.2025 atteso che la sentenza e gli atti depositati non costituiscono e non rappresentano quegli elementi nuovi che consentono una revisione della sentenza ed una rivalutazione dei fatti di causa in quanto emersi successivamente alla decisione. In realtà i verbali di causa allegati attengono a fatti successivi a quelli per cui è causa (e pertanto ininfluenti) e la decisione prodotta (emessa dal medesimo giudicante) è intervenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso in esecuzione della sentenza qui impugnata, che è stata implicitamente confermata.
12. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminato e secondo le aliquote minime essendo state riproposte le medesime questioni sollevate e risolte in primo grado e di facile soluzione.
13. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso dell'8.7.2022
da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Brusaferro come da procura alle liti in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovigo, Corso del Popolo 268
Appellante
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Finocchiaro e Monica Controparte_1 Pedriali, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di uovo difensore del 31.8.2025, elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rovigo n. 93/2022 pubblicata in data 7.6.2022
IN PUNTO: riassunzione
Conclusioni: Per parte appellante: “”In totale riforma della impugnata sentenza di 1° grado del Tribunale di Rovigo Sezione La-voro n. 93/2022 pubblicata il 07.06.2022, notificata il 9.6.2022, nella causa civile RG n. 349/2021, per i motivi tutti gradatamente esposti,
1 accertata la legittimità della visita preassuntiva di cui al D.Lgs. 81/ 2008 art. 41 I comma lettera e-bis, ricorrendo la fattispecie di un nuovo contratto di assunzione della Lavoratrice, e/o in via gradatamente subordinata, accertata la legittimità della visita medica di cui al D.Lgs. 81/ 2008 art. 41 I comma lettera e-ter, poiché l'assenza dal lavoro per motivi di salute è stato superiore a 60 giorni continuativi, viste le risultanze della stessa, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:
- Rigettare le domande proposte da (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 nei confronti di , per loro infondatezza in Parte_1 fatto ed in diritto, annullando la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 93/2022 pubblicata il 07.06.2022, notificata il 9.6.2022;
- Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.””
Per parte appellata: “”1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
Via Giacomo Giro n.
3-45100 ROVIGO, CF/PI Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi ex ante P.IVA_1 rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare, quindi, la sentenza n. 93 del 07.06.2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo-Sezione Lavoro-.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta da dichiarando l'illegittimità della richiesta di sottoporre la ricorrente a Controparte_1 visita medica preassuntiva ed ordinando alla convenuta la Parte_2 riammissione in servizio della ricorrente a far data dalla domanda (13.10.2020) con il pagamento delle retribuzioni maturate dalla mancata riammissione in servizio fino alla data di deposito del ricorso (21.6.2021) oltre alle spese di lite.
2. assunta da l'1.03.2005 in qualità di OSS, dopo avere Controparte_1 Pt_1 comunicato in data 13.8.2020 (con decorrenza dal successivo 1.9.2020) le proprie dimissioni per effetto della nomina in ruolo presso l'AULSS 5 Polesana, in data 29.9.2020, in applicazione delle previsioni della conservazione del posto ai sensi dell'art. 20 CCNL Funzioni Locali 21.05.2020, chiedeva il rientro in servizio sollecitando più volte la risposta della convenuta (il 13.10.2020 e poi in data 29.10.2020) ricevendosi dall'IRAS la missiva del 06.11.2020 con la quale, evidenziando che la ricorrente era “stata sottoposta a preventiva visita del medico competente”, comunicava di essere “in attesa dell'esito dell'accertamento”. La ricorrente rimarcava l'illegittimità della “visita preventiva” trattandosi nel caso di specie di una riammissione in servizio obbligatoria e non discrezionale in applicazione dell'art. 20, comma 10, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2020, rinnovando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa e senza riceversi alcun riscontro.
3. Il primo giudice, dichiarata la contumacia della convenuta e richiamato l'art 20 Pt_1 comma 10 del CCNL Funzioni Locali, ha evidenziato come la ricorrente aveva allegato la propria richiesta di rientro presso la convenuta (del 29.9.2020), a seguito di risoluzione del contratto di lavoro presso l' nel corso del periodo di prova, dovendosi Parte_3 ritenere verificati i presupposti per la conservazione del posto di lavoro presso l'ente di provenienza, come previsto dalla citata disposizione contrattuale. Richiamato il testo di cui all'art 41 del D. Lgs n. 81/2008 ha ritenuto ingiustificata la richiesta della convenuta di sottoporre la a nuova visita di idoneità, non essendosi CP_1 interrotto il rapporto di lavoro tra le parti ed apparendo l'accertamento richiesto alla
2 ricorrente non rispondente alle previsioni di cui alla disposizione richiamata, che individua espressamente le visite mediche nell'ambito della sorveglianza sanitaria costituite da: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.” La ricorrente non risultava essersi assentata dal lavoro per motivi di salute per più di sessanta giorni, sicché non ricorreva nessuno dei presupposti previsti dalle lettere e-bis ed e-ter sicchè la richiesta della convenuta di subordinare la ripresa di servizio della CP_1 all'effettuazione di nuova visita di idoneità risultava illegittima anche alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in caso di riammissione in servizio del dipendente già dimissionario, a seguito della cd. privatizzazione, il potere dell'amministrazione si esercita mediante atti di natura negoziale, e che la domanda dell'interessato - configurabile come proposta contrattuale - si fondava sull'esistenza di un precedente rapporto lavorativo, sicché non ricorre un'ipotesi di assunzione "ex novo" (Sez. U, Sentenza n. 15053 del 19/06/2017)
4. Avverso la sentenza ha proposto appello l' con un unico articolato motivo. Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'Istituto appellante, premesso di non aver mai negato alla lavoratrice il diritto ad essere riassunta in servizio e di essere rimasta contumace nella assoluta convinzione della legittimità della posizione che aveva inteso tenere nei confronti della sig.ra CP_1
e rilevato che sulla base del combinato disposto degli artt. 416 e 437 cpc, il sistema
[...] delle preclusioni verificatesi in primo grado a seguito della intervenuta contumacia trova un contemperamento fondato sull'esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionalizzato il rito del lavoro, con il conseguente potere-dovere del giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti contesi, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato che il rapporto di lavoro tra le parti non si era interrotto così
3 apparendo l'accertamento richiesto alla ricorrente non rispondente alle previsioni di cui all'art. 41 del D Lgs. n. 81/2008”. Ha precisato che a seguito delle dimissioni rese dalla il contratto di lavoro con CP_1 l'Ente di provenienza si era estinto e pertanto, nel caso di richiesta di reintegra, l'Ente (di provenienza) è obbligato a riassumere il lavoratore per il tramite della stipula di un nuovo contratto di lavoro con tutte le conseguenze del caso in materia di istituti contrattuali quali ferie, congedi, permessi che maturano dal giorno della riassunzione e, ovviamente, di obbligo di visita di idoneità preassuntiva;
ha richiamato sul punto i parere espressi dall'Aran. Chiaro risultava l'errore del Giudice di prime cure che aveva interpretato il diritto alla riassunzione come una normale prosecuzione del rapporto di lavoro da cui, invece, il lavoratore era formalmente receduto a mezzo di formali dimissioni. Dovendosi, quindi, sottoscrivere un nuovo contratto, il datore di lavoro doveva porre in essere le previsioni di cui all'art. 41 comma 2 del D Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria attraverso lo svolgimento della visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Ha rimarcato come il Giudice di prime cure era stato tratto anche in errore dal contenuto del ricorso, allorquando la lavoratrice, omettendo di indicare le proprie assenze dal lavoro, di ben oltre i 60 giorni (e da cui conseguiva l'obbligo di esecuzione della visita di idoneità), ha affermato che non risultava che la ricorrente si fosse assentata dal lavoro per motivi di salute per più di sessanta giorni. Ha evidenziato come la lavoratrice aveva omesso di citare il risultato della visita medica di idoneità preventiva a cui era stata sottoposta in data 02.10.2020 (ovvero dopo che in data 29.09.2020 aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto di lavoro con l'Ulss 5) e a seguito della quale era stata dichiarata: “non idonea permanentemente”. Pt_ Ha rimarcato, inoltre, che in data 14.04.2021 l' aveva eseguito un accesso agli atti presso l' 5 al fine di acquisire la Deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro tra l'Unità Pt_3 Sanitaria e la lavoratrice (n. 795 del 28.09.2020 del Direttore generale) citata da Pt_ quest'ultima nella comunicazione del 29.09.2020 in cui chiedeva il rientro presso l' , a seguito del quale aveva appreso che il rapporto con la iniziato il 01.09.2020, era CP_1 stato risolto in virtù della “..carenza di incondizionata idoneità specifica al lavoro in qualità di Operatore Socio Sanitario …”. era, dunque, perfettamente consapevole di non essere idonea allo Controparte_1 Pt_ svolgimento della mansione per la quale aveva chiesto di essere riassunta dall' e di tale carenza di idoneità non ne aveva dato alcuna notizia né all'atto della richiesta di riassunzione e nemmeno nel ricorso di primo grado così violando il principio di buona fede contrattuale. La lavoratrice era rimasta assente dal lavoro dal 21.03.2020 al 31.07.2020, in applicazione dell'art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, per terapie definite salva vita;
al rientro nel mese di agosto aveva goduto delle ferie fino al 14 agosto e dal 16 aveva iniziato il periodo di aspettativa non retribuita . Risultava, pertanto, pacifico che la prolungata assenza – di ben oltre 60 giorni continuativi (dal 21.3.2020 al 31.7.2020)– dovuta a motivi di salute, imponeva al datore di lavoro di verificare l'idoneità alla mansione della lavoratrice ai sensi dell'art. 41 comma 2 e-ter D.Lgs. 81/ 2008.
7. L'appellata ha rimarcato come nel giudizio di primo grado l' era rimasto contumace Pt_1 e pertanto non avrebbe potuto proporre in appello domande nuove o nuove eccezioni nè nuovi mezzi di prova o documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non ricorrendo neppure la deroga di cui al II comma dell'art. 345 c.p.c. che ne ammette l'ammissibilità se la parte
“dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
4 Nella fattispecie la mancata costituzione nel primo giudizio da parte di era stata Pt_1 conseguenza di una libera scelta dal momento che la stessa controparte, nel ricorso in appello, ha riferito di essere rimasta contumace “nella assoluta convinzione della legittimità della propria posizione”. Nel merito ha richiamato l'art. 20, comma 10, CCNL Funzioni Locali del 21.5.2020 che consentiva alla la conservazione del posto e di rientrare “a domanda, nella CP_1 categoria e profilo professionale di provenienza” Quanto alla visita preassuntiva, di cui all'art. 41, I° comma lettera e-ter D.lgs.81/2008, ha dedotto la illegittimità della stessa dal momento che non essendosi interrotto il rapporto di lavoro tra le parti, l'accertamento richiesto non era rispondente alle previsioni di cui al citato art. 41 e che comunque la stessa era da considerarsi obbligatoria solo nel caso di ripresa del lavoro dopo un'assenza continuativa, per motivi di salute, superiore a 60 giorni;
né poteva dirsi decorso il termine delle visite periodiche. Ha evidenziato che dopo la visita effettuata dall' nessuna comunicazione era mai Pt_1 pervenuta riguardo alla chiesta riassunzione nel posto in precedenza occupato né era intervenuta alcuna notifica di certificati di inidoneità permanente alla mansione.
8. L'appello è infondato e va rigettato.
Pt_ 9. La mancata costituzione dell' nel giudizio di primo grado (svoltosi conseguentemente in sua contumacia) ha precluso la possibilità all'odierno appellante di formulare contestazioni in merito alla domanda originariamente proposta ed alle ragioni alla stessa sottese così come anche la possibilità di invocare e produrre documenti “nuovi” nel presente giudizio a supporto delle ragioni di impugnazione. Né può trovare applicazione la deroga prevista dal II comma dell'art. 345 che consente la produzione di nuovi documenti e di allegare circostanze che la parte non aveva potuto produrre o di cui era venuta a conoscenza solo successivamente. Nel giudizio di primo grado, nel quale l'Ente sanitario è rimasto contumace per propria Pt_ scelta, come riferito dallo stesso , non erano state allegate le circostanze che sono state, invece, valorizzate in appello dal datore di lavoro nonostante l'Istituto appellante, a seguito di accesso agli atti effettuato nell'aprile 2021 presso l' (e dunque in epoca Pt_3 antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario) al fine di acquisire la deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro all'epoca in essere tra l'Unità Sanitaria e la lavoratrice, fosse venuto a conoscenza di tali dati ed elementi.
10. Ad ogni buon conto, quanto alla dedotta legittimità della visita preassuntiva sul presupposto che il rapporto instaurato in ragione delle previsioni di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL Enti locali dovesse intendersi come nuova assunzione in quanto il precedente rapporto lavorativo era da ritenersi estinto, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., quanto stabilito da Cass 15053/2017 (pure indicata dal primo giudice) che, pronunciandosi in merito alla giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo, ha precisato che “…..la domanda di riammissione in servizio non importa l'adozione di atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo, nè procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del medesimo decreto, di guisa che non introduce un procedimento amministrativo, ma una mera proposta contrattuale (cfr. Cass. n. 21660 del 2008; Cass. n. 3360 del 2005, cit.; Cass. S.U. n. 9100 del 2005). A sua volta tale proposta contrattuale, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, si fonda sull'esistenza d'un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro (cfr. Cass. S.U. n. 26827/09; Cass. n. 3360 del 2005).
……………il potere dell'amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale che restano tali a prescindere dall'esistenza o meno di
5 margini di discrezionalità dell'amministrazione nel decidere se accogliere o respingere la domanda di riammissione in servizio del lavoratore.”” L'esercizio del potere datoriale di sottoporre a visita, quindi, doveva necessariamente presupporre la ricorrenza di una delle condizioni già indicate dal primo giudice rispetto alle quali nessuna deduzione era stata svolta in primo grado, non potendo essere intesa quale assunzione ex novo quella verificatasi nel caso in esame, e venendo consentito il successivo (e non preventivo) esercizio della sorveglianza sanitaria solo successivamente all'assunzione e per le condizioni fissate dall'arrt. 41 de D.L.vo n. 81 del 2008.
10.1 In ragione delle suesposte argomentazioni la richiesta di riammissione in servizio della formulata ai sensi dell'art 20, comma 10, CCNL Funzioni locali, era legittima. CP_1
11. Irrilevante, oltre che irrituale, risulta la produzione documentale effettuata telematicamente dall'appellante in data 29.10.2025 atteso che la sentenza e gli atti depositati non costituiscono e non rappresentano quegli elementi nuovi che consentono una revisione della sentenza ed una rivalutazione dei fatti di causa in quanto emersi successivamente alla decisione. In realtà i verbali di causa allegati attengono a fatti successivi a quelli per cui è causa (e pertanto ininfluenti) e la decisione prodotta (emessa dal medesimo giudicante) è intervenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso in esecuzione della sentenza qui impugnata, che è stata implicitamente confermata.
12. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminato e secondo le aliquote minime essendo state riproposte le medesime questioni sollevate e risolte in primo grado e di facile soluzione.
13. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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