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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1443/2020 posta in deliberazione il giorno 22.1.2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_2
FININVEST SPA
Avv. ROSCIOLI FABIO;
E
Parte_6
Avv. PALLADINO ORSOLA;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16722/2019 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e FININVEST spa avevano proposto appello avverso la Parte_2
sentenza in oggetto con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei
1 danni da diffamazione per le dichiarazioni rese da nel corso Parte_6
di una trasmissione televisiva.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Parte_6
Interrotto il giudizio per la morte di , il giudizio è stato riassunto Parte_2
dai di lui eredi in epigrafe indicati e da FININVEST spa con ricorso ex art 303
c.p.c. dell'11.1.2024, cui faceva seguito il decreto presidenziale del 9.5.2024 con il quale era fissato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto fino al
30.6.2024, per l'udienza del 10.10.2024. I riassumenti in data 11.7.2024 depositavano istanza di rimessione in termini deducendo che “ a causa di problematiche interne allo studio dello scrivente, il decreto non è stato notificato nel termine indicato” : con decreto presidenziale del 15.7.2024 veniva concesso nuovo termine e fissata l'udienza del 4.12.2024. Detto termine veniva rispettato.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, veniva emessa la seguente ordinanza: “ Rilevato che il giudizio è stato riassunto dagli eredi di e da FININVEST spa con ricorso ex art 303 Parte_2
c.p.c. dell'11.1.2024, cui faceva seguito il decreto presidenziale del 9.5.2024 con il quale era fissato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto fino al 30.6.2024, per l'udienza del 10.10.2024. Rilevato che i riassumenti in data 11.7.2024 hanno depositato istanza di rimessione in termini deducendo che “ a causa di problematiche interne allo studio dello scrivente, il decreto non è stato notificato nel termine indicato” e che con decreto presidenziale del 15.7.2024 veniva concesso nuovo termine e fissata l'udienza del 4.12.2024.
Ritenuta la necessità di accertare nel contraddittorio delle parti ex art 102 II co. c.p.c. se la prima notificazione sia stata attivata entro il termine del 30. 6.2024 e non si sia perfezionata tempestivamente ovvero se il procedimento notificatorio non abbia avuto affatto inizio : ciò ai fini della ritualità della concessione di un termine ex art 291 c.p.c. nell'ipotesi di notificazione materialmente inesistente e non nulla;
PQM
Rinvia la causa all'udienza del 22.1.2025, ore 9,30 con termine fino all'udienza per la eventuale produzione della documentazione concernete il primo tentativo di notificazione e per la eventuale precisazione delle conclusioni.”
2 Prodotti documenti, all'udienza in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria di replica depositata dagli appellanti non avendo la controparte depositato la comparsa conclusionale.
3. Per quanto attiene alla questione preliminare della ritualità del processo interrotto si osserva quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato che nella fattispecie in esame il procedimento di notificazione non può ritenersi iniziato entro il termine fissato del 30.6.2024, in quanto proprio la circostanza che il messaggio sia rimasto nella posta in uscita del mittente e che non sia pervenuto al sistema esclude in radice l'instaurazione del procedimento di notificazione.
Finchè l'atto non viene inoltrato a mezzo pec, più specificamente, finchè la pec non fuoriesce dalla sfera di esclusiva diponibilità del difensore che intenda avvalersi del procedimento di notificazione per via telematica ex lege 53/1994 e successive modifiche, può dirsi compiuta esclusivamente una mera attività preparatoria alla instaurazione di un procedimento di notificazione. Ne consegue che sul piano giuridico si versa in una ipotesi di inesistenza della notificazione e non di nullità della stessa.
Devono pertanto esaminarsi le conseguenze che derivano dalla inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione.
Questa Corte non ignora l'orientamento della Corte di Cassazione espresso, da ultimo, con l'ordinanza 2526/2021 : “ Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art.
305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo
3 giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3,
c.p.c..”
Ritiene tuttavia il Collegio di porsi in motivato dissenso rispetto a tale orientamento, che non appare condivisibile per due autonomo ordine di ragioni.
In primo luogo non vi è dubbio che il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione sia idoneo a determinare la riattivazione del giudizio.
Ciò costituisce, d'altronde, l'effetto naturale dei procedimenti che si instaurano con ricorso, che valgono a incardinare il giudizio presso l'Autorità giudiziaria ovvero a riattivarlo.
La notificazione, tuttavia, benchè atto esterno, è coessenziale all'introduzione o alla riattivazione del giudizio , in quanto ha la funzione di rendere edotta la controparte della pendenza della lite e, nell'ipotesi di omessa notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione, verrebbe frustrata la legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado , che potrebbe essere rimessa in discussione ad libitum et sine tempore “.
Pertanto, ad avviso del Collegio, in assenza di notificazione nel termine fissato dalla legge o dal giudice, il mero deposito del ricorso introduttivo o riassuntivo non produce alcun effetto.
4 D'altronde, diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso che, una volta rispettato il termine del deposito del ricorso per riassunzione, il processo possa permanere in uno stato di quiescenza anche per anni, finchè, il riassumente non chieda la concessione di un nuovo termine, che, seguendo l'assunto della Corte di
Cassazione il giudice non potrebbe negare, con grave lesione della certezza dei rapporti giuridici, del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo.
Sotto altro profilo si osserva che l'applicazione analogica dell'art 291 c.p.c. anche alle notificazioni inesistenti costituisce indubbiamente una forzatura sul piano giuridico.
In realtà l'art 291 c.p.c. si inquadra nel sistema generale delle nullità processuali, che, ,eccezionalmente rispetto al principio generale dell'Ordinamento di insanabilità delle nullità, sono sanabili, ma solo a determinate condizioni. Ciò esclude in radice che un qualsiasi meccanismo di sanatoria , come l'art 291 c.p.c., possa applicarsi analogicamente anche a ipotesi di inesistenza.
La non sanabilità della inesistenza della notificazione è stata costantemente affermata d'altronde, dalla stessa Corte di Cassazione, sicchè ad avviso di questo
Collegio, sarebbe opportuno dirimere tale contrasto all'interno della stessa
Suprema Corte.
Si richiamano al riguardo alcune delle massime in materia.
Ordinanza 2408/2024 : “ Nelle controversie di opposizione a ordinanza- ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011),
l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a
5 tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.”
Cass. 31085/2022 .” L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità;
l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).”
Ordinanza 23159/2024 : “ Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.”
Si richiama altresì l'ordinanza della Corte di Cassazione 17336/2019, che, a prescindere dalla condivisibilità o meno sul fatto che si vertesse in una ipotesi nullità e non di inesistenza della notificazione, ha ribadito il principio consolidato della insanabilità della notificazione inesistente . ( La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario;
essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione
6 in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.”).
Si richiama infine l'ordinanza 11219/2021:“ In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354
c.p.c.”
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto ex art 307 III co.c.p.c.
Il contrasto giurisprudenziale in materia consente la compensazione delle spese del grado.
PQM
Dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese del grado.
Roma, 12.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1443/2020 posta in deliberazione il giorno 22.1.2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di Parte_4 Parte_5 Parte_2
FININVEST SPA
Avv. ROSCIOLI FABIO;
E
Parte_6
Avv. PALLADINO ORSOLA;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16722/2019 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e FININVEST spa avevano proposto appello avverso la Parte_2
sentenza in oggetto con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei
1 danni da diffamazione per le dichiarazioni rese da nel corso Parte_6
di una trasmissione televisiva.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Parte_6
Interrotto il giudizio per la morte di , il giudizio è stato riassunto Parte_2
dai di lui eredi in epigrafe indicati e da FININVEST spa con ricorso ex art 303
c.p.c. dell'11.1.2024, cui faceva seguito il decreto presidenziale del 9.5.2024 con il quale era fissato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto fino al
30.6.2024, per l'udienza del 10.10.2024. I riassumenti in data 11.7.2024 depositavano istanza di rimessione in termini deducendo che “ a causa di problematiche interne allo studio dello scrivente, il decreto non è stato notificato nel termine indicato” : con decreto presidenziale del 15.7.2024 veniva concesso nuovo termine e fissata l'udienza del 4.12.2024. Detto termine veniva rispettato.
All'esito dell'udienza del 4.12.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, veniva emessa la seguente ordinanza: “ Rilevato che il giudizio è stato riassunto dagli eredi di e da FININVEST spa con ricorso ex art 303 Parte_2
c.p.c. dell'11.1.2024, cui faceva seguito il decreto presidenziale del 9.5.2024 con il quale era fissato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto fino al 30.6.2024, per l'udienza del 10.10.2024. Rilevato che i riassumenti in data 11.7.2024 hanno depositato istanza di rimessione in termini deducendo che “ a causa di problematiche interne allo studio dello scrivente, il decreto non è stato notificato nel termine indicato” e che con decreto presidenziale del 15.7.2024 veniva concesso nuovo termine e fissata l'udienza del 4.12.2024.
Ritenuta la necessità di accertare nel contraddittorio delle parti ex art 102 II co. c.p.c. se la prima notificazione sia stata attivata entro il termine del 30. 6.2024 e non si sia perfezionata tempestivamente ovvero se il procedimento notificatorio non abbia avuto affatto inizio : ciò ai fini della ritualità della concessione di un termine ex art 291 c.p.c. nell'ipotesi di notificazione materialmente inesistente e non nulla;
PQM
Rinvia la causa all'udienza del 22.1.2025, ore 9,30 con termine fino all'udienza per la eventuale produzione della documentazione concernete il primo tentativo di notificazione e per la eventuale precisazione delle conclusioni.”
2 Prodotti documenti, all'udienza in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria di replica depositata dagli appellanti non avendo la controparte depositato la comparsa conclusionale.
3. Per quanto attiene alla questione preliminare della ritualità del processo interrotto si osserva quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato che nella fattispecie in esame il procedimento di notificazione non può ritenersi iniziato entro il termine fissato del 30.6.2024, in quanto proprio la circostanza che il messaggio sia rimasto nella posta in uscita del mittente e che non sia pervenuto al sistema esclude in radice l'instaurazione del procedimento di notificazione.
Finchè l'atto non viene inoltrato a mezzo pec, più specificamente, finchè la pec non fuoriesce dalla sfera di esclusiva diponibilità del difensore che intenda avvalersi del procedimento di notificazione per via telematica ex lege 53/1994 e successive modifiche, può dirsi compiuta esclusivamente una mera attività preparatoria alla instaurazione di un procedimento di notificazione. Ne consegue che sul piano giuridico si versa in una ipotesi di inesistenza della notificazione e non di nullità della stessa.
Devono pertanto esaminarsi le conseguenze che derivano dalla inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione.
Questa Corte non ignora l'orientamento della Corte di Cassazione espresso, da ultimo, con l'ordinanza 2526/2021 : “ Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art.
305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo
3 giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3,
c.p.c..”
Ritiene tuttavia il Collegio di porsi in motivato dissenso rispetto a tale orientamento, che non appare condivisibile per due autonomo ordine di ragioni.
In primo luogo non vi è dubbio che il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione sia idoneo a determinare la riattivazione del giudizio.
Ciò costituisce, d'altronde, l'effetto naturale dei procedimenti che si instaurano con ricorso, che valgono a incardinare il giudizio presso l'Autorità giudiziaria ovvero a riattivarlo.
La notificazione, tuttavia, benchè atto esterno, è coessenziale all'introduzione o alla riattivazione del giudizio , in quanto ha la funzione di rendere edotta la controparte della pendenza della lite e, nell'ipotesi di omessa notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione, verrebbe frustrata la legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado , che potrebbe essere rimessa in discussione ad libitum et sine tempore “.
Pertanto, ad avviso del Collegio, in assenza di notificazione nel termine fissato dalla legge o dal giudice, il mero deposito del ricorso introduttivo o riassuntivo non produce alcun effetto.
4 D'altronde, diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso che, una volta rispettato il termine del deposito del ricorso per riassunzione, il processo possa permanere in uno stato di quiescenza anche per anni, finchè, il riassumente non chieda la concessione di un nuovo termine, che, seguendo l'assunto della Corte di
Cassazione il giudice non potrebbe negare, con grave lesione della certezza dei rapporti giuridici, del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo.
Sotto altro profilo si osserva che l'applicazione analogica dell'art 291 c.p.c. anche alle notificazioni inesistenti costituisce indubbiamente una forzatura sul piano giuridico.
In realtà l'art 291 c.p.c. si inquadra nel sistema generale delle nullità processuali, che, ,eccezionalmente rispetto al principio generale dell'Ordinamento di insanabilità delle nullità, sono sanabili, ma solo a determinate condizioni. Ciò esclude in radice che un qualsiasi meccanismo di sanatoria , come l'art 291 c.p.c., possa applicarsi analogicamente anche a ipotesi di inesistenza.
La non sanabilità della inesistenza della notificazione è stata costantemente affermata d'altronde, dalla stessa Corte di Cassazione, sicchè ad avviso di questo
Collegio, sarebbe opportuno dirimere tale contrasto all'interno della stessa
Suprema Corte.
Si richiamano al riguardo alcune delle massime in materia.
Ordinanza 2408/2024 : “ Nelle controversie di opposizione a ordinanza- ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011),
l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a
5 tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.”
Cass. 31085/2022 .” L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità;
l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).”
Ordinanza 23159/2024 : “ Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.”
Si richiama altresì l'ordinanza della Corte di Cassazione 17336/2019, che, a prescindere dalla condivisibilità o meno sul fatto che si vertesse in una ipotesi nullità e non di inesistenza della notificazione, ha ribadito il principio consolidato della insanabilità della notificazione inesistente . ( La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario;
essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione
6 in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.”).
Si richiama infine l'ordinanza 11219/2021:“ In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354
c.p.c.”
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto ex art 307 III co.c.p.c.
Il contrasto giurisprudenziale in materia consente la compensazione delle spese del grado.
PQM
Dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese del grado.
Roma, 12.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
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