Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 05/02/2025, RGC n. 530/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, sono comparsi:
L'avv. ARCANGELO VINCENZO per parte attrice, il quale preliminarmente insiste nella nomina di CTU medica e in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note conclusive autorizzate chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRANCESCO per delega dell'avv. CARUSO MARIA LUIGINA per parte convenuta, il quale si oppone alla chiesta CTU medica e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 530 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Arcangelo e nel cui studio in Pietrapaola alla Via Amalfi, n. 4, elettivamente domicilia;
Attore
contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Luigina Maria Caruso ed elettivamente domiciliato presso la sede alla Piazza Santi Anargiri in Corigliano Rossano – a.u. Rossano;
Convenuto
Conclusione e discussione: Come in atti e da verbale del 05.02.2025 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
ha convenuto il , chiedendo il risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
subiti a seguito della caduta verificatasi in data 26 maggio 2020 alle ore 12.30 circa, in Via San Croce
C,da Cona del Comune di Corigliano Rossano – a.u. Rossano - allorquando lo stesso a bordo della sua bicicletta cadeva urtando al suolo a causa di una buca presente sul manto stradale a suo dire non visibile e non segnalata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2
telematicamente in data 10.06.2021, il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda chiedendo l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale e all'udienza del 05.02.2025, la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
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Preliminarmente si da atto che il presente fascicolo è giunto alla scrivente in fase decisionale.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'istruttoria compiuta ha dimostrato che le buche erano visibili e che quella che avrebbe causato l'incidente era ricoperta di ghiaia. Si legge in proposito nell'atto di citazione che la buca era
“ricoperta di ghiaia e detriti”. Prudenza avrebbe quindi imposto all'attore di evitare la buca, visibile data l'ora del giorno (ore 12.30 circa), e procedere in sicurezza a margine della stessa dove il piano viario non presentava irregolarità ed appariva normalmente conformato oppure, in caso di impossibilità o difficoltà, a procedere con la bicicletta a mano.
Di conseguenza, si deve ritenere che l'attore non abbia usato l'ordinaria prudenza e diligenza che è
sempre richiesta nell'esercizio di qualsivoglia attività, a maggior ragione in caso di utilizzo di strada pubblica con presenza di buche, anche a tutela della propria incolumità, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost), i quali impongono, in ogni caso, di prestare la dovuta attenzione, evitando condotte imprudenti e rischiose anche per la propria persona al fine di evitare l'impegno delle risorse pubbliche e del Servizio sanitario nazionale.
Le categorie della responsabilità civile, sia quelle generali (art. 2043 c.c.), sia quella speciale (art. 2051 c.c.), esigono che la causa del danno non sia ascrivibile alla condotta dello stesso danneggiato il quale, potendo agire virtuosamente utilizzando l'ordinaria prudenza e diligenza, abbia, anche soltanto per disattenzione, cagionato l'evento lesivo.
Dal punto di vista dell'efficienza causale la condotta imprudente ha pertanto valore assorbente rispetto alla eventuale concausa rappresentata dalla prevedibile presenza di ghiaia, secondo il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sezione 6, Ordinanza n. 9315 del 3 aprile 2019 che ha stabilito “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere
che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così anche C.
cass., sez. 3, sent. n. 2345 del 19).
Con riguardo all'onere probatorio in relazione alle ipotesi riconducibili all'articolo 2051 c.c. la Corte
di cassazione, sezione 6, ordinanza n. 30775 del 22 dicembre 2017, ha inoltre affermato che “Il criterio
di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al
custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della
vittima”.
A quanto sopra occorre aggiungere che la presenza di spaccature e sconnessioni del manto stradale non può considerarsi evento ignoto, imprevisto e imprevedibile sia per le strade di una qualunque città, essendo l'asfalto soggetto ad una continua sollecitazione, con conseguenti frequenti fenomeni di usura, sia per il tratto di strada in questione, che presentava e, a quanto riferito dal teste Tes_1
presenta tuttora una pavimentazione dissestata.
[...]
In particolare, le caratteristiche del manto stradale, come risultanti dalla fotografia in atti, escludono che esse non fossero pienamente e tempestivamente percepibili da parte di una persona di ordinaria diligenza.
Il teste infatti, all'udienza del 14.09.2023 ha riferito “….ricordo che la strada era stretta e non Tes_1
messa tanto bene, c'erano un po' di buche e di ghiaia…. Posso solo dire che noi andavamo piano proprio perché c'erano
queste disconnessioni, ossia piccole e grandi buche e tanta ghiaia sulla strada, oltre che avvallamenti….”.
Anche le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 04.07.2024, sono Testimone_2
concordanti con quanto riferito dal precedente teste, “…..Oltre alla buca dove è caduto c'erano Parte_1
diversi dissesti del manto stradale. In particolare, c'erano pietre e anche della ghiaia, nonché pezzi di manto stradale
saltati ai bordi della strada…”.
La circostanza che la presenza di asfalto dissestato non fosse segnalata appare, dunque, del tutto superflua, posto che le spaccature in questione erano avvistabili da parte degli utenti della strada, che,
secondo l'id quod plerumque accidit, erano in grado di evitare pericoli di tal genere con la dovuta attenzione, non potendo esigere di transitare su un manto stradale perfettamente regolare (cfr. Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23584/13).
Conseguentemente l'assenza del nesso eziologico per essere il fatto riconducibile all'esclusiva condotta dello stesso danneggiato comporta il rigetto della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Vanessa
Avolio definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_2
che liquida in € 2.540 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, 05 febbraio 2025
IL GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio