Art. 20.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 , non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 , non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.