TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 163/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
sé stesa;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Fuochi e Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 9/02/2017, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
"accertare e dichiarare la nullità assoluta della determinazione d'ufficio dei contributo per l'anno 2010, in virtù dell'incompetenza per territorio dell'Ufficio
INPS di Sapri": 2) "in subordine, nel merito, accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L n. 335/1995"; 3) "annullare il provvedimento di determinazione d'ufficio dei contributi liquidati per l'anno 2010 e delle relative sanzioni". Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato
[...]
inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente procedimento veniva in seguito riunito il procedimento n° 63/2018, avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito 400201700069446000 notificato dall' ed avente, come causale, il medesimo rapporto in CP_1
contestazione.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione in merito alla competenza della sede dell' che ha emesso il provvedimento (sede di Sapri). Sul punto CP_1
si richiama pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3791/2015), che stabilisce che nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza relativa e non assoluta, è applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, a norma del quale non sono motivo di annullamento i vizi di procedura, qualora, per il carattere vincolato del provvedimento esso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Ebbene, trattandosi nel caso di specie di competenza relativa, essendo l'eccezione incompetenza contesta relativa alla sede dell'ente e non all'ente stesso, si ritiene operante il richiamato meccanismo. Ferma restante la contestazione nel merito, a fronte della mancata iscrizione alla Gestione Separata, il provvedimento dell' , quale che sia la sede, sarebbe sempre stato lo stesso, CP_1
ovvero iscrizione con applicazione delle sanzioni.
2.2 Infondata è anche l'eccezione in relazione alla prescrizione.: ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione decorre non dall'annualità di riferimento (ovvero il
2010) ma dalla data in cui il contributo era dovuto: ancor più precisamente, essendo oggetto del provvedimento dell' iscrizione forzata, ovvero a CP_1
seguito di mancata iscrizione e/o comunicazione diretta all , il termine CP_1
Pag. 2 di 4 decorre a partire dalla data di conoscibilità da parte dell' dell'omissione. CP_1
Tale conoscibilità si fa decorrere dalla dichiarazione dei redditi, il cui termine ultimo è per la presentazione telematica il 31/09/2011. Dalla produzione documentale non risulta dichiarazione dei redditi, ma la comunicazione ex MOD
5 inviata nel luglio del 2011. Il dato non è significativo, in quanto il dato non accessibile all' , ma anche qualora il MOD 5 sia stato depositato in CP_1
occorrenza del deposito della dichiarazione dei redditi, il diritto dell'Ente non sarebbe da considerarsi prescritto.
2.4 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo soggettivo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
Sul punto, pertanto, si ritiene il ricorso infondato.
2.5 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' , liquidate in complessivi € 1.000,00= per compensi professionali, CP_1
oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 163/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
sé stesa;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Fuochi e Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 9/02/2017, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
"accertare e dichiarare la nullità assoluta della determinazione d'ufficio dei contributo per l'anno 2010, in virtù dell'incompetenza per territorio dell'Ufficio
INPS di Sapri": 2) "in subordine, nel merito, accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L n. 335/1995"; 3) "annullare il provvedimento di determinazione d'ufficio dei contributi liquidati per l'anno 2010 e delle relative sanzioni". Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato
[...]
inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Al presente procedimento veniva in seguito riunito il procedimento n° 63/2018, avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito 400201700069446000 notificato dall' ed avente, come causale, il medesimo rapporto in CP_1
contestazione.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione in merito alla competenza della sede dell' che ha emesso il provvedimento (sede di Sapri). Sul punto CP_1
si richiama pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3791/2015), che stabilisce che nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza relativa e non assoluta, è applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, a norma del quale non sono motivo di annullamento i vizi di procedura, qualora, per il carattere vincolato del provvedimento esso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Ebbene, trattandosi nel caso di specie di competenza relativa, essendo l'eccezione incompetenza contesta relativa alla sede dell'ente e non all'ente stesso, si ritiene operante il richiamato meccanismo. Ferma restante la contestazione nel merito, a fronte della mancata iscrizione alla Gestione Separata, il provvedimento dell' , quale che sia la sede, sarebbe sempre stato lo stesso, CP_1
ovvero iscrizione con applicazione delle sanzioni.
2.2 Infondata è anche l'eccezione in relazione alla prescrizione.: ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione decorre non dall'annualità di riferimento (ovvero il
2010) ma dalla data in cui il contributo era dovuto: ancor più precisamente, essendo oggetto del provvedimento dell' iscrizione forzata, ovvero a CP_1
seguito di mancata iscrizione e/o comunicazione diretta all , il termine CP_1
Pag. 2 di 4 decorre a partire dalla data di conoscibilità da parte dell' dell'omissione. CP_1
Tale conoscibilità si fa decorrere dalla dichiarazione dei redditi, il cui termine ultimo è per la presentazione telematica il 31/09/2011. Dalla produzione documentale non risulta dichiarazione dei redditi, ma la comunicazione ex MOD
5 inviata nel luglio del 2011. Il dato non è significativo, in quanto il dato non accessibile all' , ma anche qualora il MOD 5 sia stato depositato in CP_1
occorrenza del deposito della dichiarazione dei redditi, il diritto dell'Ente non sarebbe da considerarsi prescritto.
2.4 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo soggettivo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
Sul punto, pertanto, si ritiene il ricorso infondato.
2.5 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' , liquidate in complessivi € 1.000,00= per compensi professionali, CP_1
oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4