Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8090/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G.M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8090/2021 R.Gen. Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Solo danni a cose” e pendente:
TRA (P. IVA ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 procuratori pro tempore, dott. e dott. Parte_2 Pt_3
, con sede in Trieste alla via Machiavelli n. 4, elettivamente
[...] domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 55 presso lo studio dall'avv. Francesco Malatesta, (C.F. ) che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce all'atto di appello;
Appellante CONTRO nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 residente a[...], C.F. , per C.F._2 questo procedimento elett.te dom.to in Frattamaggiore (NA), alla Via Biancardi n. 22, presso lo studio dell 'avv. dal Parte_4 quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
Appellato E
nato ad [...] il [...] e Controparte_2 residente in [...] cap. 80020
– C.F. C.F._3
Appellato -già AC
AVVERSO La sentenza n. 761/2021 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in persona del Dott. Carro, in data 26/03/2021, non notificata
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n. 8090/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 18
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. 2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 12.07.2021 la compagnia assicurativa appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 761/2021 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, in persona del dott. Carro, in data 26 marzo 2021 nel giudizio recante RGN 2049/2017, pubblicata in data 12 aprile 2021, non notificata, con contestuale e previa richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., riportandone integralmente il testo, nella quale il giudice di prossimità condannava la a risarcire i danni Controparte_3 asseritamente subiti da , quale attore, mediante Controparte_1 pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, nonché spese di lite, onorari e spese generali. A supporto del dispiegato gravame, l'appellante società assumeva che il giudizio per cui è causa e di primo grado, traeva origine da un sinistro che asseritamente verificatosi in data 24.08.2014, alle ore 16:00 circa in Frattamaggiore (Na), alla via Torino, allorquando il veicolo Fiat Punto tg. CR923FT di proprietà dell'odierno appellato, attore di prime cure, veniva tamponato dal veicolo tg. AR938VH -assicurato con la compagnia appellante - e, per effetto dell'urto ricevuto, veniva sospinto contro il veicolo Ford Ka tg. BA506WX che lo precedeva. L'appellante compagnia esponeva ancora che il GN CP_1 notificava alla garante per la RCA il veicolo Controparte_4 di proprietà del responsabile civile, due atti di Controparte_2 citazione: - il primo, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord con udienza indicata per il 18.06.2017 (doc. 3), che non veniva iscritto al ruolo;
il secondo, a mezzo racc. a.r. n. 76597236988-1 del 26.04.2017, per un giudizio presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore con prima udienza di comparizione indicata per il 28.06.2017 (doc. 4). Tuttavia, eccepiva che anche tale atto di citazione, non veniva iscritto al ruolo. Rilevava l'appellante che solo casualmente -in quanto costituito nel giudizio collegato n. 8090/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 18 N. 8090/2021 R.G.A.C.
(Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Di Rienzo, NRG. 8058/2019) promosso dalla GNa -proprietaria Parte_5 del terzo veicolo coinvolto Ford Ka tg. BA5096WX- apprendeva che nei suoi confronti era stata emessa la sentenza impugnata in esito ad un giudizio promosso con un “terzo” atto di citazione e con udienza indicata per il 14.06.2017- mai notificato. Pertanto, evocando l'art. 354 e 353 c.p.c, preliminarmente appellante eccepiva la nullità degli atti di primo grado all'uopo evidenziava che l'atto di citazione relativo al procedimento concluso con l'impugnata sentenza non era mai stato notificato alla compagnia assicurativa, che in quanto tale risultava litisconsorte necessaria. Imputava al giudice prime cure aver con estrema superficialità non rilevato la mancata notifica dell'atto di citazione e commesso il grave errore di dichiarare - soltanto nella sentenza- la contumacia della sebbene parte attrice non avesse fornito Pt_1 la prova della corretta e regolare notifica dell'atto di citazione all'odierna appellante. In proposito, evidenziava in questa sede la circostanza che nel fascicolo di ufficio del primo grado non era stato possibile rinvenire il fascicolo di parte attrice e neppure la copia uso ufficio dell'atto di citazione con la relativa relata di notifica. Richiedeva dunque ordinarsi alla parte appellata ad ottemperare a tale adempimento, al fine di poter verificare in grave errore nel quale era incorso il Giudice di primo grado, in caso contrario rivendicava la fondatezza del motivo di appello con conseguente declaratoria di nullità della citazione e, quindi, della sentenza di primo grado. Quale primo motivo di appello indicava la nullità della notifica dell'atto di citazione e, quindi, della sentenza di primo grado La sentenza impugnata è, in primo luogo, affetta da radicale nullità, poiché il giudizio di primo grado si è svolto senza che alla Compagnia sia mai stato notificato l'atto di citazione e ai, ai sensi degli artt. 161 e 354 c.p.c., chiedeva dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione e conseguentemente della sentenza, con rimessione degli atti al Giudice del primo grado, annullando tutta l'attività compiuta dinanzi al Giudice di Pace. In via subordinata argomentava sul merito della controversia, eccependo in primo luogo la prescrizione del preteso diritto vantato ex adverso ex art. 2947 II co. c.c. All'uopo contestava l'evento dedotto in lite datato 24.08.2014; di contro rilevava aver ricevuto lettera di messa in mora in data 17.02.2016, quale primo atto idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione. Altresì che in data 20.05.2016, l'appellato notificava a mezzo racc. a r. un primo atto di citazione su Napoli Nord che però non veniva iscritto al ruolo e, successivamente, in data 26.04.2017, provvedeva, a n. 8090/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 18 N. 8090/2021 R.G.A.C.
mezzo racc. a.r. n. 76597236988-1, alla notifica dell'atto di citazione su Frattamaggiore con udienza indicata per il 26.6.2017, ugualmente non iscritto al ruolo. Dunque, che essendo nulla la notifica dell'atto con udienza in citazione indicata per il 14.6.2017, perché mai pervenuto, di conseguenza, essendo affetta da radicale nullità la sentenza impugnata, il diritto al risarcimento del GN
irrimediabilmente prescritto – in quanto trascorsi, allo CP_1 stato attuale del proposto gravame, sei anni dall'evento dannoso e quattro dall'ultimo valido atto interruttivo della prescrizione (atto di citazione su Frattamaggiore con udienza fissata per il 26.06.2017 e ricevuto il 27.04.2017). In ogni caso disconosceva la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c di ogni eventuale produzione documentale di parte appellata. Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio;
all'uopo evidenziava che il giudizio di primo grado si era svolto in contumacia del presunto responsabile civile, GN
, proprietario del veicolo Tg. AR938VH, Controparte_2 assicurato con la compagnia appellante. Contestava l'appellante anche in questo caso, che nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio difettasse la copia uso ufficio dell'atto di citazione con la prova della notifica al presunto responsabile civile. Altresì eccepiva che dalla lettura dei verbali delle udienze dinanzi al Giudice di Pace, risultava che il contraddittorio non era stato integrato correttamente. Sul punto rappresentava che alla prima udienza di comparizione il Giudice di prime cure, su richiesta dell'attore, autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del GN . Alla successiva udienza del Controparte_2
25 ottobre 2017, il Giudice, preso atto che -a dire dell'attore- la notifica non era andata a buon fine, ne disponeva il rinnovo, fissando la successiva udienza del 28 febbraio 2018. In tale udienza, il Giudice rimetteva in termini l'attore rinviando la causa all'udienza del 13 giugno 2018 perché, sempre a suo dire, la notifica era stata eseguita ma non vi era “il termine minimo dei 45 giorni previsti per legge”. Anche in tale udienza, il Giudice di Pace, aderendo alle richieste della controparte, anziché dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dalla legge, autorizzava nuovamente l'attore al rinnovo della notifica. Ciò nonostante, all'udienza del 13 giugno 2018 l'attore –a causa della sua negligenza- chiedeva ancora di essere autorizzato al rinnovo della notifica dell'atto di citazione “non essendoci il termine dei 45 giorni nei confronti del presunto responsabile civile”: Solo alla successiva udienza del 16 dicembre 2019 l'attore esibiva (?) l'atto di integrazione del contradditorio notificato (?) al GN . Controparte_2
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Riteneva l'appellante dunque che le circostanze sopra enunciate avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime cure a dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c Nel merito contestava l'an della pretesa fatta valere ex adverso, rilevando che il veicolo del GN -attore/appellato, al CP_1 momento dell'ispezione da parte del fiduciario della Compagnia, presentava nel punto del presunto urto (parte posteriore) danni non riconducibili né al sinistro per cui è causa, né, tantomeno, alla dinamica descritta, in quanto non coincidenti per altezza e morfologia (sul punto doc. 9) Inoltre, che anche il terzo veicolo coinvolto Ford KA tg. BA506WX di proprietà della GNa
all'atto dell'ispezione, presentava alla parte Controparte_5 posteriore danni non riconducibili al sinistro per cui è causa. Al riguardo, riportava quanto relazionato dal fiduciario incaricato, segnatamente: “paraurti posteriore e rivestimento post. considerato in stima percentuale in quanto all'ispezione presentava ulteriori danneggiamenti non connessi al sinistro in oggetto e la stessa cp. attribuiva in parte allo stesso” (sul punto doc. 10). Eccepiva altresì l'inammissibilità della prova testimoniale e l'inattendibilità del teste escusso nel procedimento di primo grado, ritenendo che nel caso de quo, non avendo controparte giustificato la mancata indicazione del nominativo dei testi in fase stragiudiziale, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la prova per testi formulata. All'uopo evidenziava la circostanza che il nominativo del teste escusso, sig. _1
non veniva indicato né nella lettera di messa in mora, né
[...] nei due atti di citazione notificati alla Compagnia, ma soltanto all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 16 dicembre 2019, e cioè trascorsi oltre cinque anni dal presunto sinistro. In ogni caso deduceva che il giudice di prossimità non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, esaminando dettagliatamente le dichiarazioni rese dal GN e _1 ignorato una serie di particolari circostanze da cui desumere desunto la scarsa attendibilità dello stesso. All'uopo evidenziava la genericità delle propalazioni rese dal teste riguardo il giorno, il luogo dell'occorso e i danni lamentati da parte attrice, per ribadire la mancata prova dell'evento e del nesso tra lo stesso e la richiesta danni avanzata. Contestava altresì il quantum debeatur, dilungandosi sull'inidoneità probatoria dei preventivi di parte. Da ultimo insisteva per la riforma dell'impugnata sentenza, indicando ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oggetto di censura la parte della sentenza in cui era così stabilito “Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti (…) Ciò premesso, dall'istruttoria compiuta è
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emerso che il veicolo dell'attore, mentre era fermo, è stato tamponato, spinto su altre auto davanti ad esso e danneggiato dall'auto della convenuta che non ha rispettato la distanza di sicurezza, per cui la responsabilità dell'incidente non può che essere addebitata al conducente del veicolo di quest'ultimo, non essendo emerso alcun comportamento imprudente del conducente l'auto dell'attore, tale da contribuire al verificarsi dell'incidente in questione. In conseguenza, essendo risultata la dedotta copertura assicurativa, la convenuta compagnia di assicurazioni deve essere condannata a risarcire i danni subiti da che, Controparte_1 considerando la documentazione prodotta ed i danni di cui è provata la riconducibilità al sinistro in questione devono essere liquidati equitativamente ed all'attualità in € 1.000,00. Trattandosi di debito di valore a tale so m devono e sere aggiunti gli interessi legali calcolati sulla stessa previamente devalutata al momento dell'incidente mediante divisione per il coefficiente ISTAT risultante nella tabella degli «indici nazionali dei prezzi al consumo» relativo al mese dell'incidente, e progressivamente rivalutata dalla data del fatto (24/8/2014) alla data della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza adeguatamente al valore della causa ed all'attività svolta, in considerazione dei D.M. Giustizia 55/2014 e 37/2018, considerando altresì la fase di negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, contrariis reiectis: 1) dichiara l'esclusiva responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso de quo di 2) Controparte_2 condanna la a risarcire i danni subiti da Controparte_3 CP_1 mediante pagamento di € 1.000,00, oltre interessi legali
[...] calcolati su tale somma previamente devalutata al momento dell'incidente e progressivamente rivalutata dalla data del fatto, indicata in motivazione, alla data della presente sentenza;
3) condanna la al Controparte_3 pagamento delle spese di lite che liquida in € 60,00 per spese ed in € 390,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con attribuzione al difensore dell'attore”. Ribadendo la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di I° grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., citava gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale, quale giudice d'appello, all'udienza del 20 dicembre 2021, concludeva :- In via preliminare : dichiarare nulla, ai sensi e per gli effetti degli artt. 161 e 354 c.p.c., la notifica dell'atto di citazione e, quindi, della sentenza n. 761/2021 emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 12.04.2021, non notificata e, per l'effetto, rimettere gli atti al giudice del primo grado, affinché il presente giudizio possa svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio e con la partecipazione di tutte le parti necessarie del processo;
In via subordinata;
- nel merito : rigettare la domanda proposta in primo grado perché prescritta;
- rigettare la domanda proposta in primo grado per difetto di integrità del contraddittorio;
- rigettare la domanda proposta in primo grado perché,
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comunque, infondata in fatto e in diritto e non provata;
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.” Restava AC il responsabile civile , già Controparte_2 AC in primo grado. Si costituiva l'appellato, attore di prime cure Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto per essere la sentenza gravata pronunciata secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c.
All'uopo evidenziava che la domanda nel giudizio di primo grado era contenuta entro e non oltre il valore di € 1.032,00. Avverso il motivo d'appello fondante la richiesta nullità della sentenza, l'appellante deduceva che a seguito di controlli aveva appurato che il motivo per il quale l'appellante non era venuta a conoscenza del giudizio di primo grado, consisteva nell'aver trascritto per mero errore nella nota di iscrizione a ruolo come prima udienza una data diversa da quella indicata nell'atto di citazione. Precisava che l'atto di citazione notificato alla compagnia di assicurazione con la raccomandata n. 76597236988-1 del 26/04/2017 e dallo stesso prodotto agli atti, recava la data corretta di prima udienza del 28/06/2017. Ribadiva, che il motivo per il quale la convenuta non aveva rinvenuto il giudizio iscritto a ruolo alla data del 28/06/2017, era da ricercare unicamente nel fatto che nella nota di iscrizione a ruolo veniva trascritta, per mero errore materiale, come data di prima udienza quella del 14/06/2017, anziché quella corretta del 28/06/2017. Errore materiale che l'appellato imputava al Cancelliere, il quale denunciava, senza verificare la data di prima udienza fissata nell'atto di citazione, provvedeva all'iscrizione a ruolo sulla base della data di udienza errata (14/06/2017) indicata nella nota di iscrizione. Quindi, contestava nel caso di specie, non sussistere alcuna nullità della notifica dell'atto di citazione, ma mero errore nella compilazione della nota di iscrizione a ruolo, non ravvisato dal Cancelliere, che aveva determinato l'incardinamento del giudizio di primo grado alla data di prima udienza del 14/06/2017. A corroborare quanto assunto, evidenziava la circostanza che, essendo anche procuratore costituito della Sig.ra CP_5
proprietaria del terzo veicolo Ford KA tg. BA 506 WX
[...] coinvolta nel sinistro di cui si discute e per il quale pendeva causa contro la innanzi al Giudice Di Pace di Frattamaggiore Pt_1
Dott. Di Rienzo, con udienza fissata al 07/11/2022 per escussione del teste, provvedeva a confrontarsi con lo studio legale Malatesta per comprendere il motivo per cui la Compagnia di assicurazione non gli avesse affidato anche l'incarico per la costituzione nel giudizio di primo grado, facendosi, parte diligente inoltrando al n. 8090/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 18 N. 8090/2021 R.G.A.C.
predetto studio legale la sentenza de qua. Pertanto, alla luce di ciò, l'appellato non si opponeva alla richiesta dell'appellante di rimettere gli atti al Giudice di primo grado, affinché venisse svolto detto giudizio nel rispetto del contraddittorio tra le parti. In merito all'eccezione del difetto di integrazione del contraddittorio, evidenziava che dai verbali di causa del giudizio di primo grado risultava che alla prima udienza tenutasi il giorno 21.06.2017, il giudice dopo aver accertato la regolarità della notifica, autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del presunto responsabile civile sig. (nato ad Controparte_2
RR (NA) il 15.05.1992 e residente in [...] cap. 80020 rinviando all'udienza del 25.10.2017). All'udienza del 25.10.2017 il giudice rilevava che la notifica dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. CP_2
non era andata a buon fine, autorizzando il procuratore
[...] attoreo alla rinotifica rinviando all'udienza del 28.02.2018; In detta udienza, l'On. Giudicante rilevando che nonostante la notifica fosse andata a buon fine, mancavano i termini a comparire, autorizzava la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti del Sig. e in detta udienza, il Controparte_2 giudicante rilevava che nonostante la notifica fosse andata a buon fine, mancavano ancora i termini liberi a comparire per motivo non imputabile all'attore, per cui autorizzava la rinotifica dell'atto introduttivo rinviando all'udienza del 04/02/2019; che in detta udienza si riusciva a notificare l'atto di citazione al presunto responsabile civile, così come verificabile dalla produzione in atti. Pertanto, rivendicava che il contraddittorio era stato regolarmente integrato non potendosi parlare nel caso di specie di inattività della parte. Rivendicava altresì essere la domanda fondata e meritare integrale accoglimento. Avverso l'eccepita prescrizione del preteso diritto, l'appellato dibatteva deducendo risultare agli atti la costituzione in mora inviata alla nel rispetto dei termini previsti dalla Controparte_3 legge. Altresì risulare provata la legittimazione di tutte le parti coinvolte in lite. Quanto all'attività istruttoria espletata, rivendicava provata la dinamica, sulla scorta delle risultanze, la dinamica e i danni lamentati. Concludeva : in via preliminare, rigettare l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto la sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, veniva pronunciata secondo equità a norma dell'art. 114; sempre in via preliminare, per i motivi sopra esposti, rimettere gli atti al giudice del primo grado, affinché il presente giudizio possa svolgersi nel rispetto del principio
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del contraddittorio e con la partecipazione di tutte le parti necessarie del processo;
-In via subordinata e nel merito, qualora l'On. Le Giudicante dovesse ritenere di trattenere il giudizio presso di sé, previa declatoria di responsabilità per l'evento dannoso a carico del conducente il veicolo tg. AR938VH, condannare i convenuti, in proprio e/o in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat Punto tg. CR923FT, di proprietà del sig. quantificati nell'importo nei limiti di Controparte_1
€ 1.032,00, tenuto conto dal preventivo allegato agli atti, o di quella somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre sosta tecnica, svalutazione commerciale del veicolo, nonché interessi e maggior danno per svalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo il tutto nei limiti di € 1.032,00 4-Atteso l'evidente errore materiale nella trascrizione della data di prima udienza nella nota di iscrizione a ruolo non rilevato dal Cancelliere all'atto dell'iscrizione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia non accogliere la richiesta dell'appellante della condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. Assegnato il presente giudizio al ruolo della scrivente giudice, alla prima udienza cartolare del 20.12.21, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 761/2021 del Giudice di Pace di Frattamaggiore;
veniva contestualmente onerata la Cancelleria e le parti già costituite all'acquisizione del fascicolo di primo grado, parimenti parte appellante alla produzione verbali di causa e le eventuali consulenze espletate, il giudizio veniva rinviato all'udienza dell'1.12.2022. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado, recante n.r.g.2049/2017, il presente giudizio in grado d'appello veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14.10.2024, riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190-352 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3-Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellato, Controparte_2 responsabile civile questi non si costituiva nel presente processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
4 - In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
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Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
5.Nel merito In via preliminare -per evidente precedenza logica- va esaminato il motivo di appello concernente la dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di lite. Il motivo è fondato per omessa integrazione del contraddittorio.
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E' sufficiente all'uopo osservare che effettivamente l'atto di citazione introduttivo notificato alla convenuta assicurazione-quale litisconsorte necessario- del primo grado di lite, riportava una data di prima udienza differente, dalla data di prima udienza indicata nella copia ufficio dello stesso atto di citazione. Né varrebbe sostenere, come pure parte appellata fa, che non vi sarebbe alcun errore nella notifica, ma piuttosto trattarsi di un errore di fatto imputabile al Cancelliere che avrebbe indicato una data di prima udienza differente, giacché agli atti non vi è alcuna prova della circostanza rilevata ( ad esempio attestazione del ruolo, vidimata dal funzionario responsabile), giacché in ogni caso non si è perfezionato contraddittorio con l'effettivo litisconsorte necessario ovvero l'impresa assicuratrice del presunto responsabile civile, per causa ad esso non imputabile . Nella specie si è verificato un difetto di integrità del contradditorio nei confronti del responsabile civile relativamente al giudizio di primo grado, che tuttavia non rientra tra le ipotesi tassativamente contemplate dall'art 354 cpc. di rimessione del giudizio al giudice di primo grado. Sul punto nel contenzioso legale, la nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, anche se rilevata in appello, consente al convenuto AC di chiedere ed ottenere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. Il contenzioso legale è stato recentemente investito da una questione di eccezionale rilevanza relativa alla possibilità di chiedere ed ottenere la rimessione in termini da parte del convenuto che sia rimasto AC fino al giudizio di appello. In particolare, con l'ordinanza interlocutoria n. 18297/2021 della Terza Sezione Civile, la Suprema Corte di Cassazione ha posto l'attenzione sulla possibilità che il convenuto, rimasto AC nel giudizio di primo grado, in ragione della nullità della citazione non rilevata d'ufficio, possa chiedere ed ottenere in sede di appello la rimessione in termini per esercitare le attività difensive oramai precluse dalla conclusione del contenzioso legale di primo grado. Non solo. Con la medesima ordinanza è stato chiesto altresì se l'impugnazione della parte AC in appello imponga di procedere al rifacimento dell'intero processo o solo degli atti connessi alla specifica ragione di nullità da cui è affetta la citazione. A tale interrogativo ha risposto la Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 2258 del 26 gennaio 2022, statuendo che il giudice di appello, pur non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al giudice del primo grado e purché sia possibile, dovrà ordinare la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado. Il AC potrà, quindi, richiedere al giudice n. 8090/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 18 N. 8090/2021 R.G.A.C.
adito di essere rimesso in termini a norma dell'art. 294 c.p.c. per compiere le attività processuali che, altrimenti gli sarebbero precluse. Tuttavia, sarà onere del convenuto, AC nel primo grado del contenzioso legale, dimostrare che la nullità della citazione gli ha impedito di avere contezza del processo. Onere probatorio che l'appellante assicurazione ha assolto mediante produzione della schermata dalla quale non risultava iscrizione della causa a ruolo alla data indicata nella citazione notificata , risultando dunque violata e precluso il diritto di difesa (cfr.doc 5 produzione appellante) . Inoltre, il Supremo Consesso ha posto l'accento anche sulla distinzione tra la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado ex artt. 354, comma 4, e 356 c.p.c. e la rimessione in termini per le attività segnate da preclusioni. Più precisamente, la Cassazione ha chiarito che la rimessione in termini, a differenza della rinnovazione degli atti nulli, è ammessa solo nel caso in cui venga dimostrata la mancata conoscenza del processo ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.c.. Infatti, la rimessione in termini è uno strumento processuale che, basandosi su ragioni di equità e sul principio di conservazione degli atti, ha lo scopo di porre la parte che è rimasta involontariamente AC nella condizione giuridica nella quale si sarebbe trovata in caso di costituzione tempestiva. Pertanto, dalla nullità dell'atto di citazione non discende l'automatica rimessione in termini del AC appellante. Diversamente, si avrebbe una situazione tale per cui il AC, non costituitosi in primo grado pur avendo avuto contezza del processo, si troverebbe in una situazione privilegiata, ottenendo così un paradossale “premio contumacia”. La sentenza in commento, dunque, dirime definitivamente il conflitto giurisprudenziale precedentemente registratosi sul punto. Infatti, la questione della rimessione in termini in ragione della nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius, negli anni, era stata risolta in modo contrastante tanto dalla giurisprudenza, quanto dalla dottrina. Ripercorrendo brevemente i contrapposti orientamenti occorre richiamare una prima corrente giurisprudenziale, sorta in relazione al rito del lavoro, ma accolta anche nell'ambito del giudizio ordinario, che si era espressa affermando che il giudice d'appello, rilevata la nullità della vocatio in ius in un contenzioso civile di primo grado per inosservanza del termine di comparizione, avrebbe dovuto dichiararne la nullità, trattenere la causa e decidere nel merito, ammettendo l'appellante - AC in primo grado - a svolgere tutte le attività assertive e probatorie che altrimenti gli n. 8090/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 18 N. 8090/2021 R.G.A.C.
sarebbero state precluse (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 122 del 21 marzo 2001). Successivamente, questo orientamento è stato superato con l'ordinanza interlocutoria n. 10580 resa dalla Cassazione, VI Sezione, il 7 maggio 2013. Anche nel caso di specie, il convenuto, rimasto AC nel contenzioso legale di primo grado, in sede di appello aveva chiesto al giudice di poter svolgere tutte le attività che gli erano state precluse in primo grado. La Suprema Corte, in quella sede, ha precisato che nell'eventualità in cui il convenuto, destinatario di una citazione nulla, fosse rimasto AC, decidendo solo successivamente di entrare nel processo attraverso l'appello, la sua condizione processuale avrebbe dovuto essere regolata ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.c. in base al quale “il AC che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”. Secondo tale orientamento, dunque, il convenuto costituitosi tardivamente avrebbe potuto esigere la rinnovazione dell'attività svolta prima della sua costituzione non potendo, però, compiere le attività oramai precluse nel momento della costituzione, se la nullità della citazione non gli aveva impedito di conoscere il processo e, quindi, di costituirsi. In continuità all'indirizzo inaugurato con la pronuncia del 2013 si è inserita la sentenza n. n. 2258 del 26 gennaio 2022, che si fonda sui principi di ragionevole durata del processo e di effettività del diritto di difesa tenendo fede, peraltro, ai principi in tema di giusto processo sanciti anche dalla Carta di Nizza e dalla normativa eurounitaria. L'aspetto di rilievo messo in luce dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia dello scorso 26 gennaio 2022, n. 2258, è che non sia necessario rinnovare l'intero processo rimettendo in termini la parte, ma sia, piuttosto, sufficiente rinnovare le sole attività strettamente consequenziali all'atto rinnovato, ponendo così il AC involontario nella stessa condizione giuridica nella quale si sarebbe trovato se si fosse costituito tempestivamente nel primo grado del contenzioso legale. Pertanto, il giudice d'appello dovrà disporre la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado che dovranno ripetersi in contraddittorio tra le parti, così riattribuendo al convenuto, rimasto AC, quei poteri difensivi che non ha potuto (ma che avrebbe voluto) esercitare.
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Già precedentemente, prima della riforma Cartabia che ha abrogato l'art 353 cpc, la Corte si era espressa in tal senso “La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato AC, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata AC in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24017 del 12 ottobre 2017). Tanto premesso, preliminarmente è da rigettarsi l'eccepita inammissibilità del dispiegato gravame per essere la sentenza gravata pronunciata secondo equità. Orbene, giova rammentare che in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza (così Cass. n. 4890 del 01/03/2007). A seguito della modifica dell'art. 339 c.p.c. (di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006), le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo equità (ovvero tutte quelle emesse in controversie aventi valore inferiore a 1.100,00 euro, alla luce dell'orientamento, innanzi citato, della giurisprudenza di legittimità), sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Costituendo il motivo di appello una grave violazione del procedimento, nella specie difetto di integrità del contradditorio nei confronti del responsabile civile relativamente al giudizio di primo grado, la sentenza è appellabile ai sensi del menzionato combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc.
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Venendo al merito della domanda dell'attore di primo grado, la stessa è da rigettare e l'appello proposto da accogliere. Giova premettere sul punto che, se è certamente vero che spetta al giudice del merito la selezione, nell'ambito del compendio istruttorio acquisito al processo, degli elementi probatori ritenuti significativi e rilevanti ai fini del decidere, la totale obliterazione di elementi istruttori pur acquisiti in atti (e, peraltro, chiaramente contrastanti con quelli, invece, posti a base della decisione), inficia, senza alcun dubbio, il complessivo percorso argomentativo e logico della motivazione. Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie. Ed invero, il coinvolgimento del veicolo, di proprietà del AC , assicurato con la . nel Controparte_2 CP_3 sinistro stradale dedotto in lite è stato desunto dal giudice di prime cure unicamente sulla scorta della prospettazione attorea e delle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado, il quale, tuttavia, non ha offerto alcun preciso dato di identificazione univoca del veicolo in questione (cfr. Verbale di primo grado del 24.3.21, fascicolo di primo grado n. rg 2049/17). Eppure, alla luce di uno scarno quadro probatorio, occorreva ben altro serio grado di approfondimento. Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento, mostrando di aver fondato il proprio percorso argomentativo e logico- motivazionale, sulla scorta della scarna prospettazione attorea. Ora, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte appellata, nel caso di specie piuttosto che fare cieca applicazione di una presunzione probatoria, è necessario, piuttosto, ben soppesare tutti gli elementi istruttori acquisiti al processo, secondo i rispettivi gradi di attendibilità, oggettività e affidabilità, sulla base di motivate valutazioni da parte del giudice del merito.
Tale necessaria operazione è stata completamente omessa dal giudice di prime cure, ciò comportando la natura certamente viziata della decisione adottata e del percorso motivazionale esplicitato, del tutto monco proprio nella valutazione di una sì tanto rilevante lacuna probatoria e scarna l'istruttoria. Spetta, pertanto, al giudice del gravame di merito operare una rivalutazione del complessivo compendio istruttorio acquisito resa possibile dall'acquisizione del fascicolo di primo grado della controversia in esame. Dunque, per tutto quanto in precedenza osservato, alla luce delle fondate eccezioni offerte in atti dalla Compagnia Assicurativa
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(odierna appellante) nonché alla luce delle scarne dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso nel corso del processo (le quali, non avendo neppure con precisione identificato il veicolo e i luoghi di causa) il coinvolgimento del veicolo convenuto nel sinistro stradale dedotto in lite non può ritenersi adeguatamente provato. Ed infatti, la mancata costituzione del convenuto non equivale a una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, né è atta a corroborare la sua prospettazione. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. Il sistema processuale, infatti, imperniato sulla circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova (cfr. Cass. SU n.11353/2004) presuppone, che i fatti allegati siano conosciuti (o almeno conoscibili) da chi avrebbe l'onere di contestarli. L'orientamento più recente, sia di legittimità che di merito (Cass. n.14652/2016: Corte d'Appello Potenza, n.648/2018) sembra essere ormai saldamente approdato ad un'interpretazione dell'art. 115 c.p.c. come norma che impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte, “non potendosi certo imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti, ciò che peraltro contrasterebbe con il dovere della parte di comportarsi secondo lealtà e probità previsto dall'art. 88 cpc” (Trib. Massa, n.14/2020). Orbene, l'attore non ha raggiunto la prova dell'esatta dinamica del dedotto sinistro e neanche della sua verificazione, tale macroscopica lacuna e incertezza istruttoria non può che ricadere in capo a parte attrice per il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la domanda proposta dalla detta parte non può che essere rigettata.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, in accoglimento dello spiegato gravame, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e conseguentemente, la domanda proposta da parte attrice — odierno appellato- , nell'ambito di quel Controparte_1 giudizio, va integralmente rigettata. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante, le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attrice (odierna appellata), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della appellante . CP_3
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Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla Controparte_1 rifusione delle dette spese in favore dell'appellante . CP_3
Nulla per le spese anche del presente giudizio di gravame, invece, per l'ulteriore appellato, non costituito. Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (secondo la quantificazione della domanda attorea, così come accolta in primo grado), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come
“L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme gia percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.” (cfr., in tal senso, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010 — in particolare, quest'ultima, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello — ; Cass. 13736/2004; Cass. 10827/2007)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 8090/2021, così provvede:
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-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
ACCOGLIE l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore odierno appellato, Controparte_1 nell'ambito del giudizio di primo grado;
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, il predetto appellato CP_1
al pagamento, in favore dell'appellante in
[...] CP_3 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in euro 633,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
nonche' alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione.
Così deciso in Aversa, 10/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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