Articolo 94 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 92Articolo 95
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 94. Direzioni di amministrazione delle Forze armate 1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:
a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa dei conti relativi; b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; d) eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilita' speciali, relativamente a ciascun anno finanziario. 2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze ((...)) .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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