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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7131/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DE NARDI LUDOVICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE NARDI LUDOVICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 89/2025 pubblicata in data 22.1.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 17.1.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue (anche in relazione alla dazione una tantum), rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (n. a MOTTA Parte_1
DI LIVENZA (TV) il 25/11/1986) e (n. a VITTORIO VENETO (TV) il Parte_2
01/10/1974), matrimonio contratto il 11/04/2015 e iscritto al n. 5, Parte I, Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale di proprietà del signor nel Comune di Vittorio Veneto Pt_2
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, allo stesso.
2 Per_
- Confermare l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Confermare le condizioni di affidamento delle figlie secondo le modalità già concordate per la separazione.
- Confermare le condizioni economiche e patrimoniali come concordate per la separazione sia in riferimento al mantenimento delle figlie che alla corresponsione della somma “una tantum” da corrispondersi alla signora da parte del signor Parte_1
di cui al punto 12 del ricorso. Pt_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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