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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2468/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 29/05/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti, le quali tengono luogo della discus- sione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2468/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sen- tenza del Giudice di Pace di Montoro n. 93/2021” e vertente
TRA amministrazione Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv. ti Pierallini Laura, Pepe Paolo, Ballirano Francesco Paolo e Iannarone Nicola, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
SAVARESE PIETRO, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellato ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art 348 comma 2
c.p.c. per la mancata comparizione dell'appellante (già contumace nel giudizio di primo gra- do) che, senza alcuna giustificazione e nonostante abbia ricevuto tempestivamente tutte le or- dinanze di rinvio, non si è mai presentato in udienza, e, comunque, il rigetto del gravame.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dan- do lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover pre- mettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
2 Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 4.6.2021 Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 93/2021 pronunciata dal Giudice di
[...]
Pace di Montoro in data 9.2.2021 (dep. in pari data) nell'ambito del procedimento R.G. n.
277/2020 con la quale la compagnia aerea è stata condannata al pagamento della somma di
Euro 500,00, oltre interessi e spese di lite, in favore di per il ritar- Controparte_1
do del volo n. AZ1268 Napoli-Roma del 3.9.2019.
Il Giudice di prime cure così motivava la sua decisione:
3 4 A fondamento dell'appello, l'appellante proponeva come unico motivo di gravame l'improcedibilità della domanda proposta in primo grado per incompetenza funzionale del
Giudice di Pace di Montoro, essendo funzionalmente competente in sede concorsuale, a nor- ma dell'art. 13 del D.lgs. 270/1999, il Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato lo stato di insolvenza di ammessa alla procedura Parte_1 dell'amministrazione straordinaria;
in subordine, l'appellante, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria, in quanto infondata e non provata. regolarmente costituitosi, chiedeva di rigettare l'appello, in quan- Controparte_1
do inammissibile ed infondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da ai sensi del comma 1 dell'art. 348 c.p.c. per asserita tardiva costi- Controparte_1 tuzione dell'appellante, atteso che il momento di perfezionamento del deposito telematico non
è collegato all'effettiva presa in carico e lavorazione da parte della cancelleria, dovendosi te- ner conto, a norma dell'art. 196 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., della con- ferma del completamento della trasmissione che, nel caso in esame, è da considerarsi tempe- stiva, poiché la busta telematica - che rappresenta la forma attraverso la quale l'atto viene re- so disponibile all'ufficio giudiziario con inoltro della seconda pec (Cass. n. 12422 dell'11.05.2021) - è stata generata entro il giorno di scadenza, vale a dire il 14.06.2021.
Nemmeno può pronunciarsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi del comma 2 del richiama- to art. 348 c.p.c., come invece sollecitato dall'appellato per la prima volta soltanto con le note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 28.5.2025. Difatti, se è vero che l'appellante, costituitasi, come si è detto, tempestivamente, non depositò note scritte in sosti- tuzione della prima udienza del 10.11.2021, è anche vero che il precedente giudice titolare della causa dispose, anche su sollecitazione dell'appellato che tali note scritte depositò,
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviò all'udienza del
3.1.2024, non ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., per la mancata partecipazione all'udienza so- stituita dal deposito di note scritte da parte dell'appellante, bensì per la precisazione delle conclusioni. Parimenti, il 3.1.2024 il precedente giudice titolare della causa dispose, anche su sollecitazione dell'appellato che depositò note scritte in sostituzione d'udienza, nuovamente l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviò all'udienza del
17.4.2024, poi differita al 2.5.2024, “per la verifica” e non ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., per la mancata partecipazione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da parte dell'appellante. Il 2.5.2024 il precedente giudice titolare della causa, pur dando atto che “par- te appellante non compare sin dalla sua costituzione”, “rinviò all'udienza del 28.5.2026, per
5 la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni pri- ma”, e non ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., per la mancata partecipazione all'udienza sosti- tuita dal deposito di note scritte da parte dell'appellante, anche su sollecitazione dell'appellato che depositò note scritte in sostituzione d'udienza, con cui chiese “previa acquisizione agli atti del fascicolo del primo grado di giudizio, il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni”.
Successivamente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per i medesimi adempimenti dal sottoscritto giudice, divenuto titolare della stessa giusta decreto del Sig. Presidente f.f. del
Tribunale n. 11/2025 in data 10/01/2025 – Variazione tabellare n. 1/2025, con decreto del
24.1.2025.
Ne consegue che non si è affatto verificata la fattispecie dell'improcedibilità dell'appello di cui all'art. 348, co. 2, c.p.c..
Inoltre, atteso che la presente causa, pendente dal 2021, rientra nel Target del PNRR Giustizia fissato per il 30 giugno 2026 e non può subire ulteriore ritardo nella definizione, essa va deci- sa.
Va poi rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata con articolazione delle ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provve- dimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla sentenza del g.d.p. e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza del
2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve con- tenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte vo- litiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
6 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della perma- nente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Passando al merito dell'appello, lo stesso è fondato e, pertanto, va accolto.
È noto che nell'ambito del fallimento operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione, possono par- tecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (par condicio creditorum) alla distribuzio- ne del ricavato fallimentare e, dall'altro, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sotto- poste ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astrat- to, le domande proponibili (art. 52 e Capo V della legge fallimentare, r.d. 16 marzo 1942, n.
267).
La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la neces- saria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito sono questioni non di competenza, ma attinenti al rito, e, pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito (v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. III 24.1.2023, n. 2090; cfr. anche,
Cass. Civ. Sez. I 23.12.2003, n. 19718; Cass. 13 giugno 2000, n. 8018; Cass. 1 agosto 1997,
n. 7154; Cass. 6 dicembre 1989, n. 5401; Cass. 30 ottobre 1980, n. 5830), perché le questioni concernenti la sede innanzi alla quale deve essere introdotta una pretesa creditoria nei con- fronti di un debitore assoggettato a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, anche se spesso impropriamente formulata esclusivamente in termini di competenza, sono anzitutto questioni attinenti al rito, che per di più non implicano affatto problemi di competenza quando il tribunale fallimentare coincide con il tribunale in sede ordinaria. In altre parole, il problema della competenza del tribunale fallimentare in ordine all'accertamento di crediti verso il fallito o verso l'impresa in liquidazione coatta amministrativa finisce con il rifluire nel problema del rito, che acquista rilevanza preminente ed assorbente. Pertanto, proposta una domanda tenden- te a far valere nelle forme ordinarie una pretesa soggetta al concorso, il giudice adito deve di-
7 chiarare, secondo i casi, l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità o impropo- nibilità, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge del concorso e, pertanto, inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass. 14 feb- braio 1977, n. 646; Cass. 10 agosto 1966, n. 2174). La dichiarazione di inammissibilità, im- procedibilità o improponibilità della domanda va fatta prima ed indipendentemente dal rilievo dell'eventuale incompetenza. Si tratta, come è evidente, di una exceptio litis ingressum impe- diens concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza, con la quale, per quanto det- to, può anche non coesistere, come accade appunto nel caso in esame.
Orbene, in virtù del richiamo agli artt. 52 e 93 ss. della legge fallimentare contenuto negli artt.
4-ter del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, “1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270
[…]”, 18 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, “1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichia- razione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato” – e 53 del medesimo decreto legi- slativo – “1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commis- sario straordinario” –, i suesposti principi devono ritenersi valevoli anche per l'amministrazione straordinaria, con la conseguenza che ogni ragione di credito nei confronti dell'imprenditore ammesso alla procedura deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, davanti al commissario straordinario.
In tal senso, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'assoggettamento di una impresa all'amministrazione straordinaria comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento ed il soddisfacimento di un credito, e per il caso in cui l'indicato evento si verifichi prima della introduzione della do- manda o nel corso del giudizio di primo grado, una situazione di temporanea improponibilità della domanda stessa, in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni allo stato passivo (Cass. Civ. Sez. Lav.
22.3.2004, n. 5699; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 11.10.2012, n. 17327, secondo cui “deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 52 comma secondo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fal-
8 limentare), ogni credito verso soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve essere accer- tato secondo le norme stabilite dal capo V (art. 92 e ss. legge fall.), salvo diverse disposizioni della legge. L'art. 201, primo comma, della legge fallimentare (in tema di liquidazione coatta amministrativa), dispone che dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione si ap- plicano le disposizioni del titolo II, capo III, sez. II e sezione IV, nonché le disposizioni dell'art. 66, mentre il secondo comma aggiunge che si intendono sostituiti nel poteri del tribu- nale e del giudice delegato l'autorità amministrativa preposta a vigilare sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. Restano quindi richiamati gli artt. 51 e seguenti della legge fallimentare.
L'art. 1, sesto comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 1 aprile 1979, n.
95, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilisce che que- sta procedura si attua secondo il disposto degli artt. 195 e seguenti della legge fallimentare (è così richiamato anche il citato art. 201). La ratio di tale normativa è quella di concentrare da- vanti all'organo identificato attraverso il procedimento (il giudice delegato al fallimenti o il commissario governativo nelle altre procedure concorsuali) tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del fallito e di assicurare, imponendo un rito implicante la ne- cessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto della concorsualità an- che nella fase di cognizione. Nel quadro di questo principio, estensibile alla procedura di am- ministrazione straordinaria e concernente anche i crediti prededucibili, per regola fondamenta- le dell'istituto fallimentare, tutti i crediti che devono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente vanno fatti valere e vanno accertati secondo le norme che ne di- sciplinano il concorso. Ne deriva che il creditore dell'impresa in liquidazione coatta ammini- strativa (o in amministrazione straordinaria) non può agire giudizialmente prima della defini- zione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, che resta poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. E ciò, come si è detto, vale anche nel caso in cui l'impresa sia assoggettata ad amministrazione straordinaria, come nel caso in esa- me. Pertanto la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria è (temporaneamente) im- proponibile e, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibi- le. L'improcedibilità deve essere rilevata di ufficio, anche nel giudizio di cassazione (quando, come nella specie, non si siano create preclusioni), in quanto discende da norme inderogabil- mente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass., n. 6659 del 2001).
Questo giudice condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità, perché esso sul piano testuale è ancorato al tenore dell'art. 52 della legge fallimentare (il cui ampio dettato
9 comprende ogni credito, salve le eccezioni disposte dalla legge) e, sul piano sistematico, trova saldo sostegno nella ratio della citata normativa, sopra posta in evidenza.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, l'appellato ha esercitato in primo grado un'azione diretta a far accertare la propria pretesa creditoria nei confronti della società aerea convenuta - diritto alla compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, e diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, in ragione del ritardo del volo n. AZ1268 Napoli-Roma del 3.9.2019 - e a far condannare la stessa al relativo paga- mento.
Ora, al di là della specifica allegazione dell' in Amministrazione Straordinaria circa la Pt_1
dichiarazione dello stato di insolvenza in data 11.5.2017 e l'apertura della procedura di am- ministrazione straordinaria in data 2.5.2017 (v. pag. 4 dell'atto di citazione in appello, circostanze non contestate dall'appellato in comparsa), che all'epoca dell'esercizio dell'azione nel giugno 2020 la società aerea fosse già stata dichiarata insolvente e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria risulta confermato proprio dalla vocatio in jus dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado: “cita la Alitalia – Società Aerea
Italiana Spa in a.s.” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Pertanto, alla luce dei principi e della giurisprudenza sopra riportati, le domande avanzate in primo grado dall'appellato, in quanto tese a far valere, nelle forme ordinarie, delle pretese creditorie soggette invece al regime del concorso, devono ritenersi inammissibili, con assor- bimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (I scaglione di riferimento, valori tra minimi del d.m. 55/2014 – per come modifi- cati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, quindi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, che riguarderà, quest'ultima, lo studio del- la presente sentenza ed i conseguenti adempimenti, e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria riconosciuta dal Giudice di Montoro per €. 1.000,00 e rispetto alla quale è stata emessa l'odierna pronuncia di inammissibilità
(scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00).
L'appellante non ha invece diritto al pagamento di compensi in relazione al giudizio di primo grado, essendo in quest'ultimo rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, de- duzione ed eccezione, così provvede:
10 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibili le domande proposte in primo grado dall'attuale appellato;
2. nulla dispone circa le spese del giudizio di primo grado;
3. condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_1 [...]
le spese del Parte_3
presente procedimento di appello, che liquida in €. 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% dei compensi, CPA e IVA, se do- vute, come per legge.
Avellino, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2468/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 29/05/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti, le quali tengono luogo della discus- sione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2468/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sen- tenza del Giudice di Pace di Montoro n. 93/2021” e vertente
TRA amministrazione Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv. ti Pierallini Laura, Pepe Paolo, Ballirano Francesco Paolo e Iannarone Nicola, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
SAVARESE PIETRO, in virtù di procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellato ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art 348 comma 2
c.p.c. per la mancata comparizione dell'appellante (già contumace nel giudizio di primo gra- do) che, senza alcuna giustificazione e nonostante abbia ricevuto tempestivamente tutte le or- dinanze di rinvio, non si è mai presentato in udienza, e, comunque, il rigetto del gravame.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dan- do lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover pre- mettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
2 Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 4.6.2021 Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 93/2021 pronunciata dal Giudice di
[...]
Pace di Montoro in data 9.2.2021 (dep. in pari data) nell'ambito del procedimento R.G. n.
277/2020 con la quale la compagnia aerea è stata condannata al pagamento della somma di
Euro 500,00, oltre interessi e spese di lite, in favore di per il ritar- Controparte_1
do del volo n. AZ1268 Napoli-Roma del 3.9.2019.
Il Giudice di prime cure così motivava la sua decisione:
3 4 A fondamento dell'appello, l'appellante proponeva come unico motivo di gravame l'improcedibilità della domanda proposta in primo grado per incompetenza funzionale del
Giudice di Pace di Montoro, essendo funzionalmente competente in sede concorsuale, a nor- ma dell'art. 13 del D.lgs. 270/1999, il Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato lo stato di insolvenza di ammessa alla procedura Parte_1 dell'amministrazione straordinaria;
in subordine, l'appellante, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria, in quanto infondata e non provata. regolarmente costituitosi, chiedeva di rigettare l'appello, in quan- Controparte_1
do inammissibile ed infondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da ai sensi del comma 1 dell'art. 348 c.p.c. per asserita tardiva costi- Controparte_1 tuzione dell'appellante, atteso che il momento di perfezionamento del deposito telematico non
è collegato all'effettiva presa in carico e lavorazione da parte della cancelleria, dovendosi te- ner conto, a norma dell'art. 196 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., della con- ferma del completamento della trasmissione che, nel caso in esame, è da considerarsi tempe- stiva, poiché la busta telematica - che rappresenta la forma attraverso la quale l'atto viene re- so disponibile all'ufficio giudiziario con inoltro della seconda pec (Cass. n. 12422 dell'11.05.2021) - è stata generata entro il giorno di scadenza, vale a dire il 14.06.2021.
Nemmeno può pronunciarsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi del comma 2 del richiama- to art. 348 c.p.c., come invece sollecitato dall'appellato per la prima volta soltanto con le note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 28.5.2025. Difatti, se è vero che l'appellante, costituitasi, come si è detto, tempestivamente, non depositò note scritte in sosti- tuzione della prima udienza del 10.11.2021, è anche vero che il precedente giudice titolare della causa dispose, anche su sollecitazione dell'appellato che tali note scritte depositò,
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviò all'udienza del
3.1.2024, non ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., per la mancata partecipazione all'udienza so- stituita dal deposito di note scritte da parte dell'appellante, bensì per la precisazione delle conclusioni. Parimenti, il 3.1.2024 il precedente giudice titolare della causa dispose, anche su sollecitazione dell'appellato che depositò note scritte in sostituzione d'udienza, nuovamente l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviò all'udienza del
17.4.2024, poi differita al 2.5.2024, “per la verifica” e non ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., per la mancata partecipazione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da parte dell'appellante. Il 2.5.2024 il precedente giudice titolare della causa, pur dando atto che “par- te appellante non compare sin dalla sua costituzione”, “rinviò all'udienza del 28.5.2026, per
5 la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni pri- ma”, e non ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., per la mancata partecipazione all'udienza sosti- tuita dal deposito di note scritte da parte dell'appellante, anche su sollecitazione dell'appellato che depositò note scritte in sostituzione d'udienza, con cui chiese “previa acquisizione agli atti del fascicolo del primo grado di giudizio, il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni”.
Successivamente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per i medesimi adempimenti dal sottoscritto giudice, divenuto titolare della stessa giusta decreto del Sig. Presidente f.f. del
Tribunale n. 11/2025 in data 10/01/2025 – Variazione tabellare n. 1/2025, con decreto del
24.1.2025.
Ne consegue che non si è affatto verificata la fattispecie dell'improcedibilità dell'appello di cui all'art. 348, co. 2, c.p.c..
Inoltre, atteso che la presente causa, pendente dal 2021, rientra nel Target del PNRR Giustizia fissato per il 30 giugno 2026 e non può subire ulteriore ritardo nella definizione, essa va deci- sa.
Va poi rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata con articolazione delle ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provve- dimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla sentenza del g.d.p. e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza del
2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve con- tenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte vo- litiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
6 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della perma- nente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Passando al merito dell'appello, lo stesso è fondato e, pertanto, va accolto.
È noto che nell'ambito del fallimento operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione, possono par- tecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (par condicio creditorum) alla distribuzio- ne del ricavato fallimentare e, dall'altro, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sotto- poste ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astrat- to, le domande proponibili (art. 52 e Capo V della legge fallimentare, r.d. 16 marzo 1942, n.
267).
La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la neces- saria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito sono questioni non di competenza, ma attinenti al rito, e, pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito (v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. III 24.1.2023, n. 2090; cfr. anche,
Cass. Civ. Sez. I 23.12.2003, n. 19718; Cass. 13 giugno 2000, n. 8018; Cass. 1 agosto 1997,
n. 7154; Cass. 6 dicembre 1989, n. 5401; Cass. 30 ottobre 1980, n. 5830), perché le questioni concernenti la sede innanzi alla quale deve essere introdotta una pretesa creditoria nei con- fronti di un debitore assoggettato a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, anche se spesso impropriamente formulata esclusivamente in termini di competenza, sono anzitutto questioni attinenti al rito, che per di più non implicano affatto problemi di competenza quando il tribunale fallimentare coincide con il tribunale in sede ordinaria. In altre parole, il problema della competenza del tribunale fallimentare in ordine all'accertamento di crediti verso il fallito o verso l'impresa in liquidazione coatta amministrativa finisce con il rifluire nel problema del rito, che acquista rilevanza preminente ed assorbente. Pertanto, proposta una domanda tenden- te a far valere nelle forme ordinarie una pretesa soggetta al concorso, il giudice adito deve di-
7 chiarare, secondo i casi, l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità o impropo- nibilità, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge del concorso e, pertanto, inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass. 14 feb- braio 1977, n. 646; Cass. 10 agosto 1966, n. 2174). La dichiarazione di inammissibilità, im- procedibilità o improponibilità della domanda va fatta prima ed indipendentemente dal rilievo dell'eventuale incompetenza. Si tratta, come è evidente, di una exceptio litis ingressum impe- diens concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza, con la quale, per quanto det- to, può anche non coesistere, come accade appunto nel caso in esame.
Orbene, in virtù del richiamo agli artt. 52 e 93 ss. della legge fallimentare contenuto negli artt.
4-ter del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, “1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270
[…]”, 18 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, “1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichia- razione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato” – e 53 del medesimo decreto legi- slativo – “1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commis- sario straordinario” –, i suesposti principi devono ritenersi valevoli anche per l'amministrazione straordinaria, con la conseguenza che ogni ragione di credito nei confronti dell'imprenditore ammesso alla procedura deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, davanti al commissario straordinario.
In tal senso, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'assoggettamento di una impresa all'amministrazione straordinaria comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento ed il soddisfacimento di un credito, e per il caso in cui l'indicato evento si verifichi prima della introduzione della do- manda o nel corso del giudizio di primo grado, una situazione di temporanea improponibilità della domanda stessa, in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni allo stato passivo (Cass. Civ. Sez. Lav.
22.3.2004, n. 5699; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 11.10.2012, n. 17327, secondo cui “deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 52 comma secondo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fal-
8 limentare), ogni credito verso soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve essere accer- tato secondo le norme stabilite dal capo V (art. 92 e ss. legge fall.), salvo diverse disposizioni della legge. L'art. 201, primo comma, della legge fallimentare (in tema di liquidazione coatta amministrativa), dispone che dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione si ap- plicano le disposizioni del titolo II, capo III, sez. II e sezione IV, nonché le disposizioni dell'art. 66, mentre il secondo comma aggiunge che si intendono sostituiti nel poteri del tribu- nale e del giudice delegato l'autorità amministrativa preposta a vigilare sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza. Restano quindi richiamati gli artt. 51 e seguenti della legge fallimentare.
L'art. 1, sesto comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 1 aprile 1979, n.
95, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilisce che que- sta procedura si attua secondo il disposto degli artt. 195 e seguenti della legge fallimentare (è così richiamato anche il citato art. 201). La ratio di tale normativa è quella di concentrare da- vanti all'organo identificato attraverso il procedimento (il giudice delegato al fallimenti o il commissario governativo nelle altre procedure concorsuali) tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del fallito e di assicurare, imponendo un rito implicante la ne- cessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto della concorsualità an- che nella fase di cognizione. Nel quadro di questo principio, estensibile alla procedura di am- ministrazione straordinaria e concernente anche i crediti prededucibili, per regola fondamenta- le dell'istituto fallimentare, tutti i crediti che devono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente vanno fatti valere e vanno accertati secondo le norme che ne di- sciplinano il concorso. Ne deriva che il creditore dell'impresa in liquidazione coatta ammini- strativa (o in amministrazione straordinaria) non può agire giudizialmente prima della defini- zione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, che resta poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. E ciò, come si è detto, vale anche nel caso in cui l'impresa sia assoggettata ad amministrazione straordinaria, come nel caso in esa- me. Pertanto la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria è (temporaneamente) im- proponibile e, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibi- le. L'improcedibilità deve essere rilevata di ufficio, anche nel giudizio di cassazione (quando, come nella specie, non si siano create preclusioni), in quanto discende da norme inderogabil- mente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass., n. 6659 del 2001).
Questo giudice condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità, perché esso sul piano testuale è ancorato al tenore dell'art. 52 della legge fallimentare (il cui ampio dettato
9 comprende ogni credito, salve le eccezioni disposte dalla legge) e, sul piano sistematico, trova saldo sostegno nella ratio della citata normativa, sopra posta in evidenza.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, l'appellato ha esercitato in primo grado un'azione diretta a far accertare la propria pretesa creditoria nei confronti della società aerea convenuta - diritto alla compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, e diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, in ragione del ritardo del volo n. AZ1268 Napoli-Roma del 3.9.2019 - e a far condannare la stessa al relativo paga- mento.
Ora, al di là della specifica allegazione dell' in Amministrazione Straordinaria circa la Pt_1
dichiarazione dello stato di insolvenza in data 11.5.2017 e l'apertura della procedura di am- ministrazione straordinaria in data 2.5.2017 (v. pag. 4 dell'atto di citazione in appello, circostanze non contestate dall'appellato in comparsa), che all'epoca dell'esercizio dell'azione nel giugno 2020 la società aerea fosse già stata dichiarata insolvente e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria risulta confermato proprio dalla vocatio in jus dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado: “cita la Alitalia – Società Aerea
Italiana Spa in a.s.” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Pertanto, alla luce dei principi e della giurisprudenza sopra riportati, le domande avanzate in primo grado dall'appellato, in quanto tese a far valere, nelle forme ordinarie, delle pretese creditorie soggette invece al regime del concorso, devono ritenersi inammissibili, con assor- bimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (I scaglione di riferimento, valori tra minimi del d.m. 55/2014 – per come modifi- cati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, quindi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, che riguarderà, quest'ultima, lo studio del- la presente sentenza ed i conseguenti adempimenti, e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria riconosciuta dal Giudice di Montoro per €. 1.000,00 e rispetto alla quale è stata emessa l'odierna pronuncia di inammissibilità
(scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00).
L'appellante non ha invece diritto al pagamento di compensi in relazione al giudizio di primo grado, essendo in quest'ultimo rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, de- duzione ed eccezione, così provvede:
10 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibili le domande proposte in primo grado dall'attuale appellato;
2. nulla dispone circa le spese del giudizio di primo grado;
3. condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_1 [...]
le spese del Parte_3
presente procedimento di appello, che liquida in €. 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% dei compensi, CPA e IVA, se do- vute, come per legge.
Avellino, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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