Articolo 3 della Legge 26 maggio 1984, n. 184
Articolo 2
Versione
15 giugno 1984
Art. 3.
All'onere di L. 630.000.000, derivante dall'attuazione, della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 giugno 1984
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