Art. 3.
All'onere di L. 630.000.000, derivante dall'attuazione, della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 630.000.000, derivante dall'attuazione, della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.