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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3603 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/10/1962, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Piazza Amendola n.3, presso lo studio dell'avv. Di Miceli Giuseppa che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Riesi (CL) in data 30/12/1965, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1 Piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'avv. Maniscalco Basile Alessandra, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale di via Abbruzzi n. 69 piano 4 identificata al NCEU di Palermo al foglio 30 part. 1133 sub 44, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla sig.ra che continuerà a vivervi CP_1 con il figlio minore . Per_1
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività sportive, verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, mentre quelle riguardanti questioni di ordinaria amministrazione verranno adottate da ciascuno dei genitori. Entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a favorire i rapporti del minore con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Quanto alla regolamentazione dell'affidamento di , tenuto conto che il loro figlio è ormai
Per_1 prossimo al compimento dei 17 anni di età, i coniugi convengono di stabilire di volta in volta, concordemente, e nel rispetto delle esigenze del minore, i tempi di permanenza di presso
Per_1 ciascuno di essi. Solo per il caso di eventuale disaccordo, si stabilisce che: a) nei week-end, a settimane alterne con la madre, rimarrà con il padre dal giorno venerdì,
Per_1 dall'orario di uscita di scuola, fino alla sera della domenica;
b) le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse da , ad anni alterni e a rotazione, con
Per_1 ciascuno dei genitori. c) nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo tali periodi restano fissati dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, seguendosi annualmente il criterio di alternanza e rotazione tra i genitori,
5) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Pt_1 Per_1 la somma di € 360,00 mensili. Detto assegno, da corrispondersi alla sig.ra entro i primi cinque CP_1 giorni di ogni mese, verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, senza necessità di espressa richiesta e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologa della presente separazione. Resta inteso che ognuna delle parti sosterrà autonomamente le spese relative all'assicurazione sulla vita stipulata a garanzia del mutuo.
6) La regolamentazione di tali spese, di seguito precisata, seguirà i criteri stabiliti da tale protocollo:
“Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'eventuale assegno mensile forfetario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario".
2 Tali sono le spese per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…);
• Spese extra-assegno:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno da concordare tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per doposcuola;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione
3 alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.” A tutte le superiori contribuzioni i genitori saranno tenuti anche oltre la maggiore età dei figli e fino alla loro stabile autosufficienza economica e saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per le spese sanitarie e per l'istruzione universitaria, che saranno, le prime (spese sanitarie), a carico del sig. nella misura del 60%, e le seconde (spese per l'istruzione Pt_1 universitaria), per la parte non coperta dai contributi O.N.A.O.S.I. cui ha diritto quale figlio Per_1 di sanitario iscritto a tale Fondazione, a carico del sig. nella misura del 70%. Pt_1
7) I coniugi concordano che il minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori, mentre l'assegno unico e universale per il figlio, erogato dall'INPS, sarò percepito integralmente dalla madre. Il dott. si obbliga a fornire gli eventuali necessari assensi e sottoscrivere l'eventuale Pt_1 documentazione necessaria per dare corso a quanto sopra convenuto.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno o contribuzione,
9) Le spese legali del presente procedimento restano interamente compensate tra le parti. Sottoscrivono le avvocate anche ai fini della rinunzia alla solidarietà professionale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/07/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 30 - P. I - Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
PI RO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3603 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/10/1962, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Piazza Amendola n.3, presso lo studio dell'avv. Di Miceli Giuseppa che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Riesi (CL) in data 30/12/1965, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1 Piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'avv. Maniscalco Basile Alessandra, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale di via Abbruzzi n. 69 piano 4 identificata al NCEU di Palermo al foglio 30 part. 1133 sub 44, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla sig.ra che continuerà a vivervi CP_1 con il figlio minore . Per_1
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività sportive, verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, mentre quelle riguardanti questioni di ordinaria amministrazione verranno adottate da ciascuno dei genitori. Entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a favorire i rapporti del minore con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Quanto alla regolamentazione dell'affidamento di , tenuto conto che il loro figlio è ormai
Per_1 prossimo al compimento dei 17 anni di età, i coniugi convengono di stabilire di volta in volta, concordemente, e nel rispetto delle esigenze del minore, i tempi di permanenza di presso
Per_1 ciascuno di essi. Solo per il caso di eventuale disaccordo, si stabilisce che: a) nei week-end, a settimane alterne con la madre, rimarrà con il padre dal giorno venerdì,
Per_1 dall'orario di uscita di scuola, fino alla sera della domenica;
b) le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse da , ad anni alterni e a rotazione, con
Per_1 ciascuno dei genitori. c) nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo tali periodi restano fissati dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, seguendosi annualmente il criterio di alternanza e rotazione tra i genitori,
5) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Pt_1 Per_1 la somma di € 360,00 mensili. Detto assegno, da corrispondersi alla sig.ra entro i primi cinque CP_1 giorni di ogni mese, verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, senza necessità di espressa richiesta e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologa della presente separazione. Resta inteso che ognuna delle parti sosterrà autonomamente le spese relative all'assicurazione sulla vita stipulata a garanzia del mutuo.
6) La regolamentazione di tali spese, di seguito precisata, seguirà i criteri stabiliti da tale protocollo:
“Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'eventuale assegno mensile forfetario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario".
2 Tali sono le spese per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…);
• Spese extra-assegno:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno da concordare tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per doposcuola;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione
3 alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.” A tutte le superiori contribuzioni i genitori saranno tenuti anche oltre la maggiore età dei figli e fino alla loro stabile autosufficienza economica e saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per le spese sanitarie e per l'istruzione universitaria, che saranno, le prime (spese sanitarie), a carico del sig. nella misura del 60%, e le seconde (spese per l'istruzione Pt_1 universitaria), per la parte non coperta dai contributi O.N.A.O.S.I. cui ha diritto quale figlio Per_1 di sanitario iscritto a tale Fondazione, a carico del sig. nella misura del 70%. Pt_1
7) I coniugi concordano che il minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori, mentre l'assegno unico e universale per il figlio, erogato dall'INPS, sarò percepito integralmente dalla madre. Il dott. si obbliga a fornire gli eventuali necessari assensi e sottoscrivere l'eventuale Pt_1 documentazione necessaria per dare corso a quanto sopra convenuto.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno o contribuzione,
9) Le spese legali del presente procedimento restano interamente compensate tra le parti. Sottoscrivono le avvocate anche ai fini della rinunzia alla solidarietà professionale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/07/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 30 - P. I - Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
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