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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21605/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21605/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. FERRERI FEDERICO Parte_1 Per 'avv. CAPPA STEFANO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 18,30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21605/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LAMPONI IVAN e dell'avv. FERRERI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP C.F._1
CAPPA STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ALESSANDRIA, 26 15033 CASALE MONFERRATO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza come da note conclusive depositate telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1,
pagina 2 di 6 lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e
“il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva CP il D.I. n. 6895/2023 pubblicato il 17.04.2023, per l'importo complessivo di € 27.565,50
( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di Parte_1
in pagamento del credito maturato per l'attività svolta in favore del
[...]
per la realizzazione dei lavori edili Controparte_2 rientranti nell'eco-bonus 110% a seguito di incarico limitatosi alla predisposizione della documentazione ed alla relativa progettazione, essendo l'ingiunta receduta dal contratto con il Condominio appaltante.
Proponeva opposizione l'attrice negando l'esistenza di un conferimento d'incarico al EO. nell'ambito dei lavori del Superbonus 110%interessanti il ” CP [...]
, sito in Casale Monferrato, con il quale viceversa Controparte_3 CP_2 sottoscriveva in data 31 maggio- 7 giugno 2022 contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, da realizzarsi entro il 31/12/2023. Riferiva che il EO . all'interno del medesimo progetto era stato incaricato CP dall'amministrazione del Condominio, previa intesa con il geom. che aveva Per_1 agevolato l'ingresso nel progetto della avendo una pregressa Parte_1 conoscenza.
Rilevava peraltro gravi inadempimenti del convenuto che unitamente ad altre motivazioni portavano la con comunicazione del 13 febbraio 2023a rescindere Parte_1 dal contratto con il , ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.3. CP_2
Concludeva chiedendo in via preliminare:
1. respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6895/2023 emesso in data 31 marzo 2023 dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n. 12855/2023 R.G.; in via principale, nel merito:
2. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 6895/2023 emesso in data 31 marzo 2023 dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n. 12855/2023 R.G. e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei Parte_1 confronti di per le ragioni esposte;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese CP
e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato. pagina 3 di 6 Si costituiva il convenuto confermando di avere concordato con la società attrice l'esecuzione di alcune prestazioni professionali nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico ed edilizio nell'edificio condominiale “ CP_3
sito in Casale Monferrato (AL),Via Bligny n.
3. Rilevava la corretta
[...] esecuzione delle prestazioni contenute nel lotto 1 di cui alla proposta accettata: - ricerca documentazione sull'immobile con accesso agli atti presso il Comune di Casale Monferrato;
- rilievo dell'immobile in pianta, sezione e prospetto, restituzione grafica in scala 1:100; - relazione di cui alla L. 10/91 da allegarsi alla Cilas;
- anticipazione dei costi e dei diritti comunali e catastali.
Aggiungeva che le generiche contestazioni di parte attrice formulate il 15.07.22 ed il 18.07.22 la quale evidenziava “ errori tali da comportare la produzione di una documentazione che non rispetta gli standard progettuali richiesti” sono state strumentali alla formulazione della proposta di corrispondere al geom. per il CP lavoro svolto l'importo di € 4.000,00, non emergendo alcun inadempimento.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 6895/2023 del 17.04.2023 del Tribunale di Milano, respingersi l'opposizione e confermare il decreto;
nel merito, accertato il credito del geom.
in € 27.565,50, condannare l'opponente al relativo pagamento oltre interessi CP moratori ex D.lgs. 231/2022 dal 07.06.2022, data di sottoscrizione del contratto di prestazioni d'opera professionale, alla data di deposito del ricorso e poi oltre interessi moratori dal deposito del ricorso fino al saldo, oltre le spese di procedura da liquidarsi e successive.
Il Giudice designato, Dott. ssa Margherita Monte delegava lo scrivente Giudice alla trattazione che, concessa la provvisoria esecuzione, non ammesse le prove, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve rigettata per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
ha agito in giudizio per vedersi corrispondere € 27.565,50 importo CP concordato con la per l'esecuzione di prestazioni professionali Parte_1 nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico ed edilizio del
[...]
sito in Casale Monferrato, Via Bligny,3. Controparte_3
L'attrice si opponeva contestando l'esistenza di un suo conferimento di incarico.
Circostanze incontestate sono che l'attrice sottoscriveva in data 31 maggio- 7 giugno 2022 contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, da realizzarsi entro il 31/12/2023 e che con comunicazione del 13 febbraio 2023
pagina 4 di 6 rescindeva dal contratto con il , ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.3 del CP_2 suddetto contratto.
Atteso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), conseguentemente oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02). La giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto in punto an e quantum ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741) o l' esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Parte convenuta opposta ha documentato che in due assemblee in cui si è CP_4 affrontato l'argomento dei lavori al nel corso dell'anno 2022, quella del CP_3
24.2.2022 e quella del 31.5.2022 indetta per l'approvazione proprio del contratto di appalto tra il e l'attrice, è presente “il geom. in rappresentanza della CP_3 CP_5 società e che in questa seconda assemblea (doc. 2 del monitorio) il Parte_1
Condominio ha richiesto al geom. “ , in rappresentanza di Per_1 Parte_1
di riformulare il computo metrico”, computo poi difatti rielaborato (doc. 3 del
[...] monitorio) ratificando l'operato del EO. . Per_1
Ha allegato altresì che fra il EO. e raggiungevano un CP Parte_1 accordo, vincolante per le stesse ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Infatti, con la mail del 2.5.2022 il primo inviava alla seconda la proposta contrattuale 29.4.2022 accettata con la mail
28.6.2022. docc. 3,4 e 5 monitorio) . Trattandosi di contratto di prestazione d'opera professionale, questo si è pertanto concluso nel momento in cui il 28 giugno il geom. CP ha ricevuto dalla l'accettazione della proposta ex art. 1326 c.c. il contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale.
La stessa parte attrice non contesta il conferimento d'incarico ma le inadempienze del convenuto che la porta ad offrire il minor importo di € 4.000,00 (doc.16 attrice).
Dunque la proposta contrattuale prevedeva che il geom. ricevesse € CP
27.565,50 a fronte delle prestazioni, contenute nel lotto 1 : - ricerca documentazione sull'immobile con accesso agli atti presso il Comune di Casale Monferrato;
- rilievo dell'immobile in pianta, sezione e prospetto, restituzione grafica in scala 1:100; - relazione di cui alla L. 10/91 da allegarsi alla Cilas;
- anticipazione dei costi e dei diritti comunali e catastali (doc. 3 monitorio).
pagina 5 di 6 E' dimostrato che tali attività sono state eseguite ( docc.4,5,6 monitorio, doc.6 ) e la relativa documentazione consegnata tra il 23 maggio ed il 6 giugno 2022.
Per contro parte attrice non ha corroborato l'eccezione di inadempimento con prove documentali che avrebbero consentito di dare ingresso alla richiesta CTU né con i capitoli di prova non ammessi in quanto volti a provare l'esistenza del contratto fra le parti già emergente dalle allegazioni.
Per inciso, le contestazioni relative all'APE attengono ad attività non ricompresa nel I lotto per cui è stato chiesto il pagamento e le generiche doglianze sollevate con le comunicazioni PEC che riferiscono di “errori tali da comportare la produzione di una documentazione che non rispetta gli standard progettuali richiesti” (docc.15 attrice) non hanno consentito di assolvere l'onere probatorio in capo a Parte_1
Contestazioni peraltro sollevate in data 15.07.2022 e 18.07.2022 quando la consegna degli elaborati è pacificamente avvenuta tra il 23 maggio ed il 6 giugno, ben oltre 8 giorni dalla scoperta, con conseguente decadenza ex art. 2226 c.c.,
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 6895/2023 deve essere confermato nella sua integralità.
In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell'opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande di parte attrice e per l'effetto conferma il DI n.6895/2023 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 17.04.2023, già provvisoriamente esecutivo;
B) Condanna altresì la parte a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per onorari, CP oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21605/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. FERRERI FEDERICO Parte_1 Per 'avv. CAPPA STEFANO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 18,30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21605/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LAMPONI IVAN e dell'avv. FERRERI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP C.F._1
CAPPA STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ALESSANDRIA, 26 15033 CASALE MONFERRATO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza come da note conclusive depositate telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1,
pagina 2 di 6 lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e
“il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva CP il D.I. n. 6895/2023 pubblicato il 17.04.2023, per l'importo complessivo di € 27.565,50
( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di Parte_1
in pagamento del credito maturato per l'attività svolta in favore del
[...]
per la realizzazione dei lavori edili Controparte_2 rientranti nell'eco-bonus 110% a seguito di incarico limitatosi alla predisposizione della documentazione ed alla relativa progettazione, essendo l'ingiunta receduta dal contratto con il Condominio appaltante.
Proponeva opposizione l'attrice negando l'esistenza di un conferimento d'incarico al EO. nell'ambito dei lavori del Superbonus 110%interessanti il ” CP [...]
, sito in Casale Monferrato, con il quale viceversa Controparte_3 CP_2 sottoscriveva in data 31 maggio- 7 giugno 2022 contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, da realizzarsi entro il 31/12/2023. Riferiva che il EO . all'interno del medesimo progetto era stato incaricato CP dall'amministrazione del Condominio, previa intesa con il geom. che aveva Per_1 agevolato l'ingresso nel progetto della avendo una pregressa Parte_1 conoscenza.
Rilevava peraltro gravi inadempimenti del convenuto che unitamente ad altre motivazioni portavano la con comunicazione del 13 febbraio 2023a rescindere Parte_1 dal contratto con il , ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.3. CP_2
Concludeva chiedendo in via preliminare:
1. respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6895/2023 emesso in data 31 marzo 2023 dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n. 12855/2023 R.G.; in via principale, nel merito:
2. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 6895/2023 emesso in data 31 marzo 2023 dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n. 12855/2023 R.G. e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei Parte_1 confronti di per le ragioni esposte;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese CP
e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato. pagina 3 di 6 Si costituiva il convenuto confermando di avere concordato con la società attrice l'esecuzione di alcune prestazioni professionali nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico ed edilizio nell'edificio condominiale “ CP_3
sito in Casale Monferrato (AL),Via Bligny n.
3. Rilevava la corretta
[...] esecuzione delle prestazioni contenute nel lotto 1 di cui alla proposta accettata: - ricerca documentazione sull'immobile con accesso agli atti presso il Comune di Casale Monferrato;
- rilievo dell'immobile in pianta, sezione e prospetto, restituzione grafica in scala 1:100; - relazione di cui alla L. 10/91 da allegarsi alla Cilas;
- anticipazione dei costi e dei diritti comunali e catastali.
Aggiungeva che le generiche contestazioni di parte attrice formulate il 15.07.22 ed il 18.07.22 la quale evidenziava “ errori tali da comportare la produzione di una documentazione che non rispetta gli standard progettuali richiesti” sono state strumentali alla formulazione della proposta di corrispondere al geom. per il CP lavoro svolto l'importo di € 4.000,00, non emergendo alcun inadempimento.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 6895/2023 del 17.04.2023 del Tribunale di Milano, respingersi l'opposizione e confermare il decreto;
nel merito, accertato il credito del geom.
in € 27.565,50, condannare l'opponente al relativo pagamento oltre interessi CP moratori ex D.lgs. 231/2022 dal 07.06.2022, data di sottoscrizione del contratto di prestazioni d'opera professionale, alla data di deposito del ricorso e poi oltre interessi moratori dal deposito del ricorso fino al saldo, oltre le spese di procedura da liquidarsi e successive.
Il Giudice designato, Dott. ssa Margherita Monte delegava lo scrivente Giudice alla trattazione che, concessa la provvisoria esecuzione, non ammesse le prove, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve rigettata per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
ha agito in giudizio per vedersi corrispondere € 27.565,50 importo CP concordato con la per l'esecuzione di prestazioni professionali Parte_1 nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico ed edilizio del
[...]
sito in Casale Monferrato, Via Bligny,3. Controparte_3
L'attrice si opponeva contestando l'esistenza di un suo conferimento di incarico.
Circostanze incontestate sono che l'attrice sottoscriveva in data 31 maggio- 7 giugno 2022 contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, da realizzarsi entro il 31/12/2023 e che con comunicazione del 13 febbraio 2023
pagina 4 di 6 rescindeva dal contratto con il , ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.3 del CP_2 suddetto contratto.
Atteso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), conseguentemente oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02). La giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto in punto an e quantum ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741) o l' esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Parte convenuta opposta ha documentato che in due assemblee in cui si è CP_4 affrontato l'argomento dei lavori al nel corso dell'anno 2022, quella del CP_3
24.2.2022 e quella del 31.5.2022 indetta per l'approvazione proprio del contratto di appalto tra il e l'attrice, è presente “il geom. in rappresentanza della CP_3 CP_5 società e che in questa seconda assemblea (doc. 2 del monitorio) il Parte_1
Condominio ha richiesto al geom. “ , in rappresentanza di Per_1 Parte_1
di riformulare il computo metrico”, computo poi difatti rielaborato (doc. 3 del
[...] monitorio) ratificando l'operato del EO. . Per_1
Ha allegato altresì che fra il EO. e raggiungevano un CP Parte_1 accordo, vincolante per le stesse ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Infatti, con la mail del 2.5.2022 il primo inviava alla seconda la proposta contrattuale 29.4.2022 accettata con la mail
28.6.2022. docc. 3,4 e 5 monitorio) . Trattandosi di contratto di prestazione d'opera professionale, questo si è pertanto concluso nel momento in cui il 28 giugno il geom. CP ha ricevuto dalla l'accettazione della proposta ex art. 1326 c.c. il contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale.
La stessa parte attrice non contesta il conferimento d'incarico ma le inadempienze del convenuto che la porta ad offrire il minor importo di € 4.000,00 (doc.16 attrice).
Dunque la proposta contrattuale prevedeva che il geom. ricevesse € CP
27.565,50 a fronte delle prestazioni, contenute nel lotto 1 : - ricerca documentazione sull'immobile con accesso agli atti presso il Comune di Casale Monferrato;
- rilievo dell'immobile in pianta, sezione e prospetto, restituzione grafica in scala 1:100; - relazione di cui alla L. 10/91 da allegarsi alla Cilas;
- anticipazione dei costi e dei diritti comunali e catastali (doc. 3 monitorio).
pagina 5 di 6 E' dimostrato che tali attività sono state eseguite ( docc.4,5,6 monitorio, doc.6 ) e la relativa documentazione consegnata tra il 23 maggio ed il 6 giugno 2022.
Per contro parte attrice non ha corroborato l'eccezione di inadempimento con prove documentali che avrebbero consentito di dare ingresso alla richiesta CTU né con i capitoli di prova non ammessi in quanto volti a provare l'esistenza del contratto fra le parti già emergente dalle allegazioni.
Per inciso, le contestazioni relative all'APE attengono ad attività non ricompresa nel I lotto per cui è stato chiesto il pagamento e le generiche doglianze sollevate con le comunicazioni PEC che riferiscono di “errori tali da comportare la produzione di una documentazione che non rispetta gli standard progettuali richiesti” (docc.15 attrice) non hanno consentito di assolvere l'onere probatorio in capo a Parte_1
Contestazioni peraltro sollevate in data 15.07.2022 e 18.07.2022 quando la consegna degli elaborati è pacificamente avvenuta tra il 23 maggio ed il 6 giugno, ben oltre 8 giorni dalla scoperta, con conseguente decadenza ex art. 2226 c.c.,
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 6895/2023 deve essere confermato nella sua integralità.
In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell'opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande di parte attrice e per l'effetto conferma il DI n.6895/2023 emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 17.04.2023, già provvisoriamente esecutivo;
B) Condanna altresì la parte a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per onorari, CP oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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