Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 2858/2025 R.G promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bernardino Parte_1 C.F._1
Noviello, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano.
Resistenti
riconoscimento del servizio militare ai fini del punteggio nelle graduatorie GPS e ATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.02.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, deduceva di aver presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Scolastiche Provinciale per il biennio 2024-2026, nonché per l'inserimento nelle Graduatorie per il Personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario per il triennio 2024-2027; che, in violazione del disposto di cui all'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, otteneva il riconoscimento di un punteggio inferiore a quello spettantegli per il servizio militare prestato;
che la condotta dell'Amministrazione è fondata sull'errato assunto secondo il quale l'art. 485 del d.lgs. 297/94, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi
Tanto premesso, ha adito questo Giudice affinché volesse, previa disapplicazione dei Decreti
Ministeriali n. 89 del 21 maggio 2024 e n. 86 del 16 maggio 2024, “1. Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito, con il conseguente riconoscimento di punti 6 per le graduatorie ATA e punti 12 per le graduatorie docenti
GPS;
2. Condanna per l'effetto il ad attribuire al ricorrente il punteggio Controparte_1 per il servizio civile dallo stesso svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina nelle
G.I. della provincia di in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.
3. Condannare il CP_1 al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, per le quali il sottoscritto avvocato si CP_2 dichiara antistatario”.
Si costituivano le Amministrazioni convenute, le quali, eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, vinte le spese.
La causa, all'udienza del 27.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito sulla materia de quo, trattandosi di procedure che non hanno natura concorsuale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce delle osservazioni di seguito illustrate.
È possibile qui richiamare il recente arresto in materia della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 9736/25, rifacendosi a precedenti arresti della Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella proposta nel presente giudizio (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass.
31 maggio 2021 nr. 15127; Cass. 3 giugno 2021 n. 15467 e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586), ha così statuito: “secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare
- e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma
2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non
è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del D.P.R. n. 417/1974
(Cass. n. 41894/2021);questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.);in tale contesto si è altresì affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);trattasi di principi che devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore;
”
Il caso esaminato dalla Suprema Corte è del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, avendo il ricorrente svolto il servizio militare nel periodo dal 9.12.1991 al 2.09.1992, dunque non in costanza di rapporto di lavoro con le Amministrazioni resistenti.
Pertanto, in applicazione dei principi ermeneutici elaborati in materia dalla Suprema Corte, condivisi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1836 del 4 marzo 2025) – disapplicato il
D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all'allegato A, rubricato “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale
A.T.A.”, lettera A), recita “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, e il D.M. n. 86 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella graduatoria per il personale docente GPS, nella parte in cui all'art. 15, comma 6, stabilisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” – vanno riconosciuti all'istante, ai fini della graduatoria GPS per il personale docente, 12 punti per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro;
nonché, ai fini della graduatoria per il personale A.T.A, 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere quindi accolto e dichiarato il diritto al riconoscimento del Parte_1 punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto non in costanza di rapporto di lavoro al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina;
per l'effetto il e Controparte_1
l vanno condannati al Controparte_3 riconoscimento del punteggio dovuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e condanna il e l Controparte_1 [...] a riconoscere a il Controparte_3 Parte_1 punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto non in costanza di rapporto di lavoro al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina;
- condanna il e l Controparte_1 Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle
[...] spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli,5.06.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori