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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3424/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3424/2024, instaurata tra le parti:
- unitamente all'amministratore di sostegno Parte_1 CP_1
(ricorrente), ass. avv. Dagna Luciana;
- (convenuta) ass. avv. Avvocatura Distrettuale Dello Controparte_2
Stato di Torino;
premesso
• che attualmente affetto da grave cirrosi epatica HCV correlata, veniva Parte_1
ricoverato presso l'Ospedale san Giovanni Battista di Pinerolo dal 30/08/1984 al 25/09/1984, ove era sottoposto a plurime emotrasfusioni;
• che in data 25/11/2016 proponeva domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992; questa veniva rigettata in quanto la Commissione medica non riconosceva l'esistenza del nesso causale;
• che, unitamente al proprio amministratore di sostegno, proponeva il presente ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto da tale legge;
• che il si costituiva difendendosi nel merito e producendo relazione medica da cui CP_2
risultava che solo due delle sacche utilizzate per le trasfusioni avrebbero potuto contenere sangue di soggetti portatori del virus HCV;
• che veniva affidata apposita c.t.u. medico-legale al fine di verificare l'esistenza del nesso causale e la ascrivibilità tabellare della patologia;
considera
1. I c.t.u. nominati, in numero di due a causa della delicatezza della questione, hanno concluso nel senso di:
a. ritenere accertato, secondo il criterio civilistico della probabilità, l'esistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'infezione da HCV;
b. collocare la patologia da cui è affetto il nella Categoria III della Tabella Pt_1
A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834
1 R.G.L. 3424/2024
2. L'accertamento condotto, molto approfondito e sorretto da estese argomentazioni, non è stato oggetto di alcuna osservazione da parte dei consulenti di parte e quindi può essere utilizzato dal giudice.
3. In merito alle argomentazioni sostenute in udienza da parte convenuta, per cui il sarebbe guarito e quindi non avrebbe titolo per l'incentivo, si deve sottolineare come la Pt_1
guarigione dal virus non gli ha evitato severe e permanenti conseguenze di salute, come accertato dalla stessa c.t.u. Si può infatti leggere, a pagina 40-41 della perizia, che “si tratta di esclusiva “guarigione virologica” in quanto il danno anatomico prodotto dal virus dell'epatite
C nel corso degli anni è rappresentato da una non reversibile condizione di severa fibrosi epatica.
Di conseguenza, è ovvio che, ottenuta la “guarigione virologica”, i danni provocati dell'infezione rappresentano una condizione anatomica non ulteriormente suscettibile di miglioramento mediante terapie e/o interventi in quanto esiti che, peraltro, richiedono periodici controlli proprio per intercettare potenziali aggravamenti.”;
4. È quindi stata dimostrata l'esistenza e l'attualità della patologia, la sua ascrivibilità tabellare e il nesso causale tra questa e le emotrasfusioni;
il ricorso deve quindi essere accolto, avendo parte ricorrente accettato quanto stabilito dai c.t.u. in merito alla ascrivibilità tabellare della patologia;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara il diritto di al conseguimento dell'indennizzo di cui alla Parte_1
legge 210/1992 dal 1/12/2016, con riconoscimento della Categoria III della Tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
7.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende;
- Pone le spese di c.t.u. in capo a parte convenuta.
Torino, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3424/2024, instaurata tra le parti:
- unitamente all'amministratore di sostegno Parte_1 CP_1
(ricorrente), ass. avv. Dagna Luciana;
- (convenuta) ass. avv. Avvocatura Distrettuale Dello Controparte_2
Stato di Torino;
premesso
• che attualmente affetto da grave cirrosi epatica HCV correlata, veniva Parte_1
ricoverato presso l'Ospedale san Giovanni Battista di Pinerolo dal 30/08/1984 al 25/09/1984, ove era sottoposto a plurime emotrasfusioni;
• che in data 25/11/2016 proponeva domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992; questa veniva rigettata in quanto la Commissione medica non riconosceva l'esistenza del nesso causale;
• che, unitamente al proprio amministratore di sostegno, proponeva il presente ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto da tale legge;
• che il si costituiva difendendosi nel merito e producendo relazione medica da cui CP_2
risultava che solo due delle sacche utilizzate per le trasfusioni avrebbero potuto contenere sangue di soggetti portatori del virus HCV;
• che veniva affidata apposita c.t.u. medico-legale al fine di verificare l'esistenza del nesso causale e la ascrivibilità tabellare della patologia;
considera
1. I c.t.u. nominati, in numero di due a causa della delicatezza della questione, hanno concluso nel senso di:
a. ritenere accertato, secondo il criterio civilistico della probabilità, l'esistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'infezione da HCV;
b. collocare la patologia da cui è affetto il nella Categoria III della Tabella Pt_1
A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834
1 R.G.L. 3424/2024
2. L'accertamento condotto, molto approfondito e sorretto da estese argomentazioni, non è stato oggetto di alcuna osservazione da parte dei consulenti di parte e quindi può essere utilizzato dal giudice.
3. In merito alle argomentazioni sostenute in udienza da parte convenuta, per cui il sarebbe guarito e quindi non avrebbe titolo per l'incentivo, si deve sottolineare come la Pt_1
guarigione dal virus non gli ha evitato severe e permanenti conseguenze di salute, come accertato dalla stessa c.t.u. Si può infatti leggere, a pagina 40-41 della perizia, che “si tratta di esclusiva “guarigione virologica” in quanto il danno anatomico prodotto dal virus dell'epatite
C nel corso degli anni è rappresentato da una non reversibile condizione di severa fibrosi epatica.
Di conseguenza, è ovvio che, ottenuta la “guarigione virologica”, i danni provocati dell'infezione rappresentano una condizione anatomica non ulteriormente suscettibile di miglioramento mediante terapie e/o interventi in quanto esiti che, peraltro, richiedono periodici controlli proprio per intercettare potenziali aggravamenti.”;
4. È quindi stata dimostrata l'esistenza e l'attualità della patologia, la sua ascrivibilità tabellare e il nesso causale tra questa e le emotrasfusioni;
il ricorso deve quindi essere accolto, avendo parte ricorrente accettato quanto stabilito dai c.t.u. in merito alla ascrivibilità tabellare della patologia;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara il diritto di al conseguimento dell'indennizzo di cui alla Parte_1
legge 210/1992 dal 1/12/2016, con riconoscimento della Categoria III della Tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
7.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende;
- Pone le spese di c.t.u. in capo a parte convenuta.
Torino, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2