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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Vennari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Crosia, alla via Rossini n. 1, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 4 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sommario ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via F. Cilea n. 8, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: locazione di immobile ad uso abitativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato rappresentava che con contratto sottoscritto in data Parte_1
22.03.2010 aveva concesso in locazione ad uso abitativo a l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Corigliano - Rossano, alla via Michele Bianchi n. 33, verso il pagamento del canone mensile pari a € 200,00, per la durata di 4 anni, rinnovato tacitamente salvo disdetta.
La ricorrente deduceva, altresì, che il conduttore si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni condominiali, avendo maturato una morosità, al momento dell'atto di intimazione, pari alla somma di € 811,07. Pertanto, essa ricorrente agiva in giudizio, intimando lo sfratto per morosità e chiedendone la convalida, con fissazione del termine per il rilascio.
2. Si costituiva in giudizio , che deduceva di aver sanato la morosità in Controparte_1 seguito alla notifica dell'intimazione di sfratto e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese di giudizio.
3. All'udienza del 24.07.2024 parte intimante, visto che il pagamento delle quote condominiale era stato effettuato in data successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto, insisteva nella liquidazione delle spese di giudizio.
4. Con ordinanza del 27.07.2024 veniva disposto il mutamento del rito, in ragione del permanere dei motivi del contendere relativamente alle spese giudiziali, e veniva rigettata la richiesta di convalida dello sfratto e l'istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
5. In data 18.12.2024 parte ricorrente depositava il verbale di mediazione, avente esito negativo, e memorie integrative, chiedendo di condannare il resistente al pagamento delle spese legali.
Non depositava memorie integrative parte resistente.
pagina 2 di 4 6. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa.
***
7. Ciò premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risulta, infatti, circostanza pacifica, oltre che provato documentalmente, che parte intimata nelle more del giudizio ha corrisposto le quote condominiali insolute.
Ebbene, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che permane tra le parti la contesa in ordine alla regolazione delle spese processuali.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve essere scrutinata la fondatezza della domanda attorea di rilascio.
Invero, in merito alla distribuzione delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale.
8. Ciò premesso si rileva, come visto, che risulta in atti che il pagamento delle quote condominiali scadute è stato effettuato da parte resistente in data 09.07.2024. Ebbene, detto pagamento è stato eseguito in data successiva alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto, avvenuta in data 07.06.2024, e all'iscrizione della causa a ruolo, avvenuta in data 19.06.2024.
Pertanto, visto l'art. 6 del contratto di locazione in parola, che prevedeva che il pagamento degli oneri accessori fosse a carico del conduttore e che il mancato pagamento degli stessi per una somma superiore a due canoni di mensilità costituiva motivo di risoluzione del contratto, tenuto conto che nel caso di specie la morosità ammontava a € 811,07 e il canone di locazione era pari a €
200,00 mensili, e atteso che parte intimata ha ammesso la mancata corresponsione delle quote pagina 3 di 4 dovute, va accolta la domanda di parte ricorrente e condannata parte resistente a corrispondere le spese di lite.
9. Le spese del presente procedimento seguono la vista soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente;
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 332,00
[...]
(di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale) per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Castrovillari, 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Vennari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Crosia, alla via Rossini n. 1, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 4 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sommario ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via F. Cilea n. 8, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: locazione di immobile ad uso abitativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato rappresentava che con contratto sottoscritto in data Parte_1
22.03.2010 aveva concesso in locazione ad uso abitativo a l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Corigliano - Rossano, alla via Michele Bianchi n. 33, verso il pagamento del canone mensile pari a € 200,00, per la durata di 4 anni, rinnovato tacitamente salvo disdetta.
La ricorrente deduceva, altresì, che il conduttore si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni condominiali, avendo maturato una morosità, al momento dell'atto di intimazione, pari alla somma di € 811,07. Pertanto, essa ricorrente agiva in giudizio, intimando lo sfratto per morosità e chiedendone la convalida, con fissazione del termine per il rilascio.
2. Si costituiva in giudizio , che deduceva di aver sanato la morosità in Controparte_1 seguito alla notifica dell'intimazione di sfratto e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese di giudizio.
3. All'udienza del 24.07.2024 parte intimante, visto che il pagamento delle quote condominiale era stato effettuato in data successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto, insisteva nella liquidazione delle spese di giudizio.
4. Con ordinanza del 27.07.2024 veniva disposto il mutamento del rito, in ragione del permanere dei motivi del contendere relativamente alle spese giudiziali, e veniva rigettata la richiesta di convalida dello sfratto e l'istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
5. In data 18.12.2024 parte ricorrente depositava il verbale di mediazione, avente esito negativo, e memorie integrative, chiedendo di condannare il resistente al pagamento delle spese legali.
Non depositava memorie integrative parte resistente.
pagina 2 di 4 6. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa.
***
7. Ciò premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risulta, infatti, circostanza pacifica, oltre che provato documentalmente, che parte intimata nelle more del giudizio ha corrisposto le quote condominiali insolute.
Ebbene, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che permane tra le parti la contesa in ordine alla regolazione delle spese processuali.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve essere scrutinata la fondatezza della domanda attorea di rilascio.
Invero, in merito alla distribuzione delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale.
8. Ciò premesso si rileva, come visto, che risulta in atti che il pagamento delle quote condominiali scadute è stato effettuato da parte resistente in data 09.07.2024. Ebbene, detto pagamento è stato eseguito in data successiva alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto, avvenuta in data 07.06.2024, e all'iscrizione della causa a ruolo, avvenuta in data 19.06.2024.
Pertanto, visto l'art. 6 del contratto di locazione in parola, che prevedeva che il pagamento degli oneri accessori fosse a carico del conduttore e che il mancato pagamento degli stessi per una somma superiore a due canoni di mensilità costituiva motivo di risoluzione del contratto, tenuto conto che nel caso di specie la morosità ammontava a € 811,07 e il canone di locazione era pari a €
200,00 mensili, e atteso che parte intimata ha ammesso la mancata corresponsione delle quote pagina 3 di 4 dovute, va accolta la domanda di parte ricorrente e condannata parte resistente a corrispondere le spese di lite.
9. Le spese del presente procedimento seguono la vista soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei parametri minimi in ragione della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente;
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 332,00
[...]
(di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale) per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Castrovillari, 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4