TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6210 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
dell'anno 2016, avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni, vertente
T R A
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2
mandato a margine della memoria difensiva, dall'Avv. Gennaro Scotti;
ATTORI
E
e , rappresentati e difesi, in Controparte_1 Controparte_2
virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Cristina Ciotte e Achille
Falivene;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.04.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio , assumendo che quest'ultimo, nel provvedere alla Parte_1
costruzione di un muro di cinta a confine con lo stradone interpoderale privato che consente l'ingresso anche alle proprietà dei ricorrenti, avrebbe ristretto sensibilmente la carreggiata,
impedendo così l'accesso ai mezzi meccanici necessari alla lavorazioni dei terreni degli istanti ed impedendo altresì la manutenzione della rete idrica e del fossato di raccolta e scolo delle acque meteoriche, sottostanti il muro in questione.
I ricorrenti, pertanto, lamentavano lo spoglio parziale della servitù di passaggio esercitata da oltre quarant'anni con ogni tipo di mezzo.
Si costituiva il resistente , il quale contestava la domanda proposta, sostenendo Parte_1
che il muro di cinta realizzato rispettava il confine con le altre proprietà e con la strada interpoderale, essendo stato costruito per intero sulla particella di sua proprietà.
Il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
, comproprietaria dell'immobile unitamente a ed istruiva la causa
[...] Parte_1
mediante l'escussione degli informatori indicati dalle parti.
Con ordinanza del 15.01.2016, il giudice accoglieva il ricorso possessorio ed ordinava ai resistenti il ripristino dello stato dei luoghi mediante l'abbattimento del muro o il suo arretramento, per 50
cm.
Il giudizio proseguiva per il merito, su impulso dei resistenti , sulla base delle Parte_3
comparse ritualmente depositate dalle parti.
Ciò premesso, va confermata in questa sede la fondatezza della domanda possessoria proposta da e . Controparte_1 Controparte_2 Gli elementi indicati dal precedente istruttore nell'ordinanza di accoglimento del ricorso hanno infatti trovato piena conferma nella fase successiva.
In particolare, deve ritenersi provato il possesso, da parte dei ricorrenti , Parte_4
inteso quale attività corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, con ogni mezzo, sulla strada interpoderale che dalla strada provinciale per Riardo conduce agli immobili di proprietà
delle parti in causa.
Depongono per tale conclusione le dichiarazioni rese dai testi escussi, uno dei quali ( Tes_1
, ascoltato già nella fase sommaria.
[...]
In particolare, il teste , interrogato sul capo 3) “Vero è che lo stradone Testimone_1
interpoderale privato è stato da sempre di 3,50 di larghezza ed in alcuni punti anche di 4,00 m.”,
ha dichiarato: “non l'ho misurato però la trebbiatrice è 3,60 e ci passava.”; interrogato sul capo 5)
“Vero è che i coniugi avevano realizzato il muro di cinta […] occupando per circa CP_3
50 cm lo stradone interpoderale”, ha risposto: “Sì, è vero, c'era questo muro che prima non c'era
e non si poteva passare più. Penso che sporgeva di più di mezzo metro perché non si poteva
passare”; interrogato sul capo 6) “Vero è che la predetta sporgenza restringeva sensibilmente la sede carrabile”, ha dichiarato: “sì, perché non si poteva passare più”; interrogato sul capo 7) “Vero
è che i [ricorrenti] convenuti hanno da sempre usufruito della sede carrabile in modo incondizionato transitandoci con ogni mezzo sino al 5.6.2015”, ha dichiarato: “sì, io passavo con
la e il mi veniva dietro con il trattore.” Parte_5 CP_1
Anche ha confermato i capi: 3): “ la misura precisa non la so, però prima del Testimone_2
2015/2014 ci passava con una macchina grande superiore ai tre metri di larghezza.”; 5): So solo
che è stato fatto un muro, che occupava la strada pure di più di mezzo metro;
6): con le macchine
grandi non si poteva passare più; 7): sì, è vero.” I testimoni hanno quindi confermato quanto già dichiarato dagli informatori nella fase sommaria,
ovvero che: prima della costruzione del muro di cinta, i ricorrenti esercitavano il passaggio sulla strada interpoderale con mezzi di dimensioni tali da transitare agevolmente, anche se larghi più
di tre metri;
che a seguito della detta costruzione, i mezzi in questione non riuscivano più a passare.
Anche i rilievi fotografici prodotti dai ricorrenti confermano l'impossibilità di passaggio per alcuni mezzi agricoli.
Non sono stati escussi testi per la parte resistente, non avendo la stessa depositato tempestivamente la seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sul punto si richiama integralmente il contenuto del provvedimento reso dal precedente istruttore in data 10.12.2019.
Pertanto, effettivamente la realizzazione del muro a delimitazione della proprietà dei resistenti ha determinato una lesione o una turbativa del possesso della servitù di passaggio sulla strada interpoderale, per come di fatto esercitato dai ricorrenti prima dell'esecuzione delle opere lamentate.
Risulta, infine, sussistente l'animus spoliandi, in quanto certamente può ritenersi che il resistente era consapevole, nel realizzare il muro di recinzione della sua proprietà, che avrebbe quantomeno reso più difficile per i ricorrenti l'accesso nella strada interpoderale
Peraltro, si ricorda che, in tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato – ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato – il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso (Cass.Civ., Sez. II, 14 febbraio 2005, n. 2957); prova nel caso in esame mancante.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda possessoria avanzata da CP_1
e deve essere accolta, con conseguente conferma
[...] Controparte_2
dell'ordinanza del 15.01.2016, n. cronolog.1025/2016, emessa nel procedimento possessorio
Rg.4597/15.
Quanto alla domanda risarcitoria, si ricorda che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni
(cfr. Cass. n 31642/2021).
Principio, questo, più volte ribadito dalla Suprema Corte, essendosi affermato che non può
essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio, non essendo ammissibile il ricorso al potere ufficioso di liquidazione equitativa del danno (Cass. n. 8854/2012; Cass. n.
7871/2019).
Vale la pena soggiungere che non può confondersi la prova del danno, cioè la procurata lesione patrimoniale, con la illiceità della condotta di spossessamento, pertanto, la valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 cod. civ.) in tanto può invocarsi in quanto il danno risulti dimostrato, potendo il giudice supplire esclusivamente all'impossibilità di provare il danno «nel suo preciso ammontare».
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che i ricorrenti non hanno allegato, né poi dimostrato, i pregiudizi subiti per effetto del restringimento della strada: la domanda risarcitoria, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Vanno poste a carico dei soccombenti anche le spese di ctu relativa alla fase attuativo-esecutiva della misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile n.
6210/2016 R.G.A.C. ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda possessoria e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza pronunciata il 15.01.2016, n.cronolog.1025/2016, emessa nel procedimento possessorio Rg.4597/15;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
e delle spese di lite della presente fase di merito, che liquida in
[...] Controparte_2
complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari;
4) pone in via definitiva a carico di e le spese della ctu Parte_1 Parte_2
espletata in sede di attuazione, così come liquidata dal giudice del relativo procedimento.
S. Maria Capua Vetere, 14.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Feola