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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7481/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7481/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Federica MOLOGNI e Alessandro ROSSINI;
RICORRENTE contro
(Questura di Bergamo); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 19.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 17.6.2024, cittadino peruviano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. cat. A12/IMM/IISEZ/2024/RM/RIG.137 del 21.3.2024 (a lui notificato il 17.4.2024), con cui la Questura di Bergamo ha rigettato l'istanza da lui presentata il 6.10.2022 (e formalizzata il 6.11.2023) e volta al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quale figlio convivente di (nata in [...] l'[...]), cittadina peruviana Persona_1 regolarmente soggiornante sul territorio italiano.
La decisione impugnata si fonda sul fatto che il ricorrente non avrebbe documentato né il rapporto di parentela con la citata né l'idoneità alloggiativa dell'immobile in cui i due Persona_1 convivrebbero né il possesso di un titolo di soggiorno da convertire, scaduto da meno di un anno rispetto alla data dell'istanza (requisito posto dall'art. 30, comma 1, lett. c, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Inoltre, ad avviso dell'amministrazione, non ricorrerebbe neppure l'ipotesi prevista dall'art. 2, lett. b), n. 3, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Infine, la Questura ha ritenuto che la pur documentata invalidità civile della madre sarebbe irrilevante ai fini del riconoscimento del titolo di soggiorno invocato, in quanto tale condizione non le avrebbe impedito di svolgere attività lavorativa (tanto da aver richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato).
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, i procuratori del ricorrente hanno contestato le valutazioni
Pag. 1 di 4 effettuate dall'autorità amministrativa, allegando e documentando innanzitutto quanto segue:
- è giunto in Italia il 29.11.2019, all'aeroporto di Milano Malpensa, al fine di Parte_1 raggiungere la madre, la quale si trova in Italia da molti anni ed è titolare del Persona_1 permesso di soggiorno n. per motivi di lavoro, scaduto il 30.6.2023 e in attesa di rinnovo Numero_1
(doc. 1);
- il ricorrente convive con la madre in un appartamento sito a Bergamo in via Orelli n. 8, come risulta da contratto di locazione regolarmente registrato (doc. 2) e da richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa presentata presso il Comune di Bergamo in data 7.5.2024 (doc. 3);
- il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Bergamo in data 21.10.2021 (prot. Cat.2^/IMM/PA/2021), con conseguente ordine di lasciare il territorio emesso dalla Questura di Bergamo (doc. 4), è stato annullato dal Giudice di Pace di Bergamo con ordinanza n. 157/2022 emessa in data 6.6.2022, proprio sulla base della ritenuta prevalenza dei legami familiari dello straniero sulle esigenze di ordine pubblico connesse alla gestione dei flussi migratori, con la conseguenza che
[...]
è da allora soggetto inespellibile (doc. 7); Parte_1
- la madre del ricorrente è stata, peraltro, riconosciuta invalida civile ai sensi e per gli effetti della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (docc. 5 e 6), siccome non completamente autosufficiente e affetta da gravi patologie invalidanti, quali il diabete di tipo 2 (insulino-dipendente), l'artrosi, la lombalgia cronica e l'ipertensione arteriosa;
- a causa di tali patologie, la madre – pur lavorando – ha bisogno della continua assistenza del figlio (unico suo punto di riferimento in mancanza di altri familiari in Italia) nelle faccende di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- a riprova del proprio rapporto di filiazione da il ricorrente ha prodotto già in Persona_1 fase amministrativa il proprio certificato di nascita, rilasciato dal Consolato del Perù in Milano, debitamente tradotto e legalizzato (doc. 9), ritenuto dall'amministrazione resistente privo di efficacia probatoria solo in ragione di un evidente errore materiale sul prenome della madre del ricorrente (indicata come anziché ); Per_2 Per_1
- il ricorrente, dal momento del suo arrivo in Italia, ha sempre lavorato, seppure in modo irregolare, così da sostenere anche economicamente la madre.
Sulla scorta di tali circostanze, i difensori del ricorrente – pur ammettendo l'insussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari c.d. “tipico” ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 – hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto del loro assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari e/o per coesione familiare c.d. “in deroga” (sulla scorta del disposto degli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2-bis, d.lgs. cit., dovendosi decretare la prevalenza – in linea con quanto sostenuto dal Giudice di Pace di Bergamo nel provvedimento di cui sopra – delle esigenze di tutela dell'unità familiare dello straniero rispetto a quelle di ordine pubblico) e/o per motivi di lavoro;
il tutto con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 4.7.2024, sostenendo l'infondatezza della domanda di merito del ricorrente, ma rassegnando conclusioni limitatamente al subprocedimento cautelare, conclusosi con ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Contestualmente all'atto di costituzione in giudizio, l'amministrazione resistente ha depositato una relazione stilata il 28.6.2024 da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente.
3. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 3.12.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente (che ha riferito di convivere con la madre, bisognosa della sua assistenza in quanto invalida, e con il di lei compagno, nonché di lavorare “in nero”,
Pag. 2 di 4 percependo uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro) e si è preso atto dell'avvenuto deposito in data 17.7.2024, su iniziativa di parte ricorrente, del certificato di idoneità alloggiativa relativo all'immobile sito a Bergamo in via Orelli n. 8 rilasciato dal Comune di Bergamo il 21.6.2024.
4. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 19.12.2024.
In data 18.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo.
È di conseguenza inammissibile la domanda diretta all'annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. L'ulteriore domanda di accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche “in deroga”, merita viceversa accoglimento.
Pacifica l'insussistenza di tutti i requisiti previsti dagli artt. 29 e 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio, in via ordinaria, di un permesso di soggiorno per motivi familiari (per la mancanza di un pregresso titolo di soggiorno da convertire scaduto da meno in un anno e per la natura del rapporto di parentela tra soggetto maggiorenne non “a carico”, e la madre), occorre Parte_1 rammentare che l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 (nel testo risultante a séguito della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale) – in attuazione degli artt. 29 ss. Cost., dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 8 CEDU – impone all'amministrazione, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, di valutare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché la durata del suo soggiorno in Italia. Ciò al fine di effettuare un giudizio comparativo tra tali circostanze e le esigenze di tutela dell'ordine pubblico connesse alla regolamentazione dei flussi migratori.
Ebbene, nel caso di specie, la durata del soggiorno del ricorrente in Italia (ormai superiore a cinque anni), la natura del suo legame (provato in atti: v. l'atto di nascita stilato dalle autorità peruviane, prodotto in atti apostillato e tradotto sub doc. 15 del fascicolo di parte) con l'unica familiare presente in Italia (si tratta della madre e l'effettività dello stesso (come suggellato dalla Persona_1 convivenza tra i due, che abitano in un appartamento sito a Bergamo in via Orelli n. 8, la cui idoneità ad ospitare fino a 7 persone è stata certificata dall'autorità competente: cfr. doc. 17 del fascicolo di parte) sono profili già di per sé sufficienti, per la loro pregnanza, a decretare la netta prevalenza delle esigenze di tutela della vita familiare dell'istante rispetto a quelle pubblicistiche. Ciò tanto più in assenza di qualsivoglia elemento di segno negativo, da cui desumere una pericolosità sociale dello straniero, il quale non consta gravato da pregiudizi penali o anche solo da segnalazioni di polizia.
Rafforza, poi, il bisogno di protezione del rapporto di convivenza tra madre e figlio, ormai consolidatosi sul territorio nazionale, anche la condizione di vulnerabilità di quest'ultima, la quale, pur lavorando come badante, è stata riconosciuta invalida, con riduzione permanente della capacità
Pag. 3 di 4 lavorativa dal 34% al 73%, dalla competente Commissione medica (cfr. docc. 5-6), in ragione delle patologie da cui è affetta (tra cui diabete mellito ID in terapia insulinica e lombalgia cronica). Patologie che rendono, all'evidenza, necessaria la presenza di familiari che prestino con continuità assistenza materiale e morale alla donna (quantunque nel complesso ancóra autosufficiente) nella vita quotidiana.
L'esito favorevole al ricorrente della valutazione comparativa di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 si pone, del resto, in linea con le conclusioni cui è in precedenza pervenuto il Giudice di Pace di Bergamo, adìto con ricorso ex art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nell'ordinanza n. 157/2022 del 6.6.2022 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte), con la quale ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 21.10.2021, sulla base proprio della necessità di tutelare il rapporto tra figlio e madre portatrice di handicap (sia pure riconducendola erroneamente al disposto dell'art. 19, comma 2- bis, d.lgs. cit. anziché alla clausola generale di cui all'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. cit., disposizione di tenore analogo a quella del citato art. 5, comma 5).
Da quanto sopra esposto consegue, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto di
[...] all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parte_1
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale (tanto più che il ricorrente aveva già compiutamente documentato in fase amministrativa la sussistenza dei fattori qui ritenuti decisivi ai fini del rilascio del titolo di soggiorno invocato), l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa) in euro 2.356,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime tre fasi, in quanto le difese finali si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte;
nulla va disposto in relazione all'attività svolta per la richiesta di sospensiva, non avendo la stessa comportato un impegno difensivo autonomo rispetto a quello dispiegato in relazione al merito), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara che nato in [...] il [...] (c.f. , ha Parte_1 C.F._1 diritto al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura competente di provvedere in conformità; letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 2.356,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 18 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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