CA
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2024, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 53/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE il Collegio composto da.
Dr. Maria Teresa Brena Presidente est.
Dr, Francesca Mammone Consigliere
Dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 53/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
strada privata Della Conchiglia n. 12, CF: , sin dal primo grado difesa e C.F._1 patrocinata dall'avv. Maurizio Ferrario del Foro di Milano, CF: . C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
corrente in Albusciago di Sumirago (VA), via Malpaga n. 6, in persona del legale CP_1 rappresentante P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Alessandro CP_2 P.IVA_1
Lerede, elettivamente domiciliata in Arona, P.za De Filippi n° 9, presso lo studio dell'avv. Paolo
Alessandro Lerede.
APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'illustrissima Corte D'appello di Milano, disattesa ogni difforme richiesta ed in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:
Nel merito ed in via riconvenzionale, accertati e dichiarati i gravi inadempimenti dell'appellata menzionati in narrativa, nonché il danno da cerimonia rovinata ed all'immagine della qui difesa nei confronti degli invitati, ridurre il prezzo del servizio portato dalla fattura di pagamento e condannare
l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante per causa dell'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, il tutto in misura complessiva corrispondente alla somma ingiunta al pagamento o nella diversa misura di Giustizia ed applicati gli effetti della compensazione, quindi, in totale riforma della sentenza di primo grado, revocare il decreto ingiuntivo n. 2147/2021 del Tribunale di Como siccome fondato su somme non dovute e condannare la società appellata alla restituzione alla signora di tutte le somme eventualmente versate per effetto della sentenza di primo grado. CP_3
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero è che il documento che mi viene esibito (doc. 1, foglio secondo, da mostrare al testimone) riporta il menù prospettato agli invitati dalla società per il rinfresco della cerimonia di CP_1
Per_ battesimo del piccolo tenutasi in data 20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in
Comignago (NO)? Per_ 2. Vero è che, in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago (NO), i camerieri della società servirono ai tavoli del roast-beef anziché servire il “Filetto di manzo con riduzione al Barolo e CP_1 caponatina ” indicato nel menu che mi viene esibito (mostrare al teste doc. 1, foglio secondo)? Parte_2
Per_ 3. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, la signora e gli Persona_2
inviati alla cerimonia contestarono ai camerieri ed al personale ivi presente della società la CP_1 mancanza del “Filetto di manzo con riduzione al Barolo e caponatina siciliana” indicato nel menu? Per_ 4. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, alle richieste della signora Per_2
e degli inviati alla cerimonia rivolte ai camerieri ed al personale ivi presente della società
[...] di sostituire il roast-beef con il “Filetto di manzo con riduzione al e caponatina CP_1 Pt_3 siciliana” indicato nel menu, perché il roast-beef era di pessima qualità e vecchio, i camerieri ed il ed personale ivi presente della società risposero che era disponibile solo il roast-beef che era CP_1
stato servito ai tavoli? pagina 2 di 9 Per_ 5. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, alle contestazioni della signora
e degli inviati alla cerimonia rivolte ai camerieri ed al personale ivi presente della Persona_2
società di scarsa qualità di tutte le portate servite ai tavoli, taluni camerieri testualmente CP_1 risposero: “Questo c'è, se non lo volete non mangiatelo.”; altri risposero: “Non dipende da me, prendetevela con il titolare”; altri ancora risposero: “Mi dispiace ma non c'è altro”. Per_ 6. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, tutti i camerieri addetti al servizio ai tavoli avevano gli abiti sporchi e grondanti di sudore?
7. Vero è che in data 23.06.2021 alle ore 11.19 la signora inviò alla signora , Persona_2 Per_3 della società l'e-mail che mi viene esibita (mostrare al teste doc. 4), inoltre la medesima CP_1
signora apprese dalla medesima signora , nel corso della telefonata Persona_2 Per_3
intercorsa fra di loro nel pomeriggio del 23.06.2021, che quest'ultima aveva mostrato l'e-mail al signor CP_2
Per_ 8. Vero è che, relativamente al servizio di ristorazione della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data 20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, la signora Per_2
ha ricevuto dagli invitati i commenti scritti nei messaggi che mi vengono esibiti (mostrare al
[...]
teste docc. 3 e 4)? Per_ 9. Vero è che, relativamente al servizio di ristorazione della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data 20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, la signora CP_3
nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2021 contestò telefonicamente al signor ed alla signora CP_2
, della società che: Per_3 CP_1
- al posto del “Filetto di manzo con riduzione al Barolo e caponatina siciliana” era stato servito del
Roast-beef vecchio e di pessima qualità;
- tutte le portate servite ai tavoli erano di scarsa qualità:
- tutti i camerieri addetti al servizio ai tavoli avevano gli abiti sporchi e grondanti di sudore”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito:- respingere l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte nella narrativa dell'atto che precede e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza impugnata (sentenza n° 1324/2023, pubblicata in data
29.11.2023 dal Tribunale di Como, Giudice dott. Paolo Bertollini, nel procedimento n° 1324/2023
R.G.).
pagina 3 di 9 - respingere ogni richiesta istruttoria formulata ex adverso attesa la superfluità delle prove dedotte dall'odierna appellante.
Con il favore delle spese e delle competenze anche per questo grado di giudizio”.
************
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2147/2021, emesso dal Parte_4
Tribunale di Como in favore della per il pagamento della complessiva somma di € CP_1
9.427,00, oltre interessi di mora e spese processuali, chiesto a titolo di compenso dovuto per il servizio di ristorazione prestato in occasione del battesimo del figlio, avvenuto in data 20.06.2021. Pur ammettendo di aver effettivamente beneficiato della prestazione oggetto del contratto, sottolineava come l'opposta si fosse resa responsabile di plurimi e ripetuti inadempimenti:- perché i calici delle bevande non erano quelli da lei selezionati, -perché le portate non corrispondevano al menu, con particolare riferimento al “filetto di manzo con riduzione al Barolo”, in mancanza del quale era stato servito del roast-beef di scarsa qualità e freschezza;
-perché i camerieri rispondevano in modo scortese e alcuni di essi erano grondanti di sudore. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale agiva sia per la riduzione del prezzo in misura pari all'importo ingiunto, sia per il risarcimento del danno causato dai predetti inadempimenti.
Si costituiva la che insisteva per il rigetto dell'opposizione. Contestava, quanto affermato dalla CP_1
in ordine alla non conformità della prestazione resa, precisando di aver servito il filetto di Pt_5
manzo con riduzione al Barolo, esattamente come convenuto, che i camerieri erano stati eleganti e professionali e che alcuna contestazione era pervenuta dalla controparte e dai suoi ospiti, i quali avevano consumato tutte le portate.
Il Tribunale di Como con la sentenza n. 1324/2023, pubblicata in data 29.11.2023, dopo aver precisato che.” il contratto di servizi di ristorazione costituisce un contratto atipico, che obbedisce ad un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento (art. 1322 c.c.) e al quale vanno applicate, per analogia, le previsioni in tema di appalto di servizi (artt. 1655 ss. c.c.) e di contratto d'opera (art.
2222 ss. c.c.), sicché deve ritenersi applicabile, al caso di specie, la disciplina generale in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 ss. c.c. e, dopo aver sottolineato che:” del tutto generiche sono le deduzioni svolte dall'opponente in ordine al difetto di qualità del servizio reso dai camerieri ed irrilevante appare il fatto che gli stessi fossero o meno sudati;
allo stesso pagina 4 di 9 modo, generico appare il riferimento alla mancanza dei calici selezionati dall'opponente” rigettava l'opposizione ritenendo con riferimento alla supposta sostituzione del filetto di manzo con il roast-beef che la non avesse provato che tale circostanza avesse alterato in modo significativo il valore Pt_4
della prestazione, così da giustificare una riduzione del prezzo del servizio pari all'importo chiesto dalla la quale aveva già riconosciuto alla in conseguenza delle sue doglianze, uno CP_1 CP_3
sconto di € 20,00 a persona. Parimenti, sempre per difetto di prova sul punto, rigettava la richiesta di risarcimento del danno da “cerimonia rovinata”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 29.12.2023, la impugnava la Pt_4
predetta sentenza sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, con vittoria delle spese di lite per ambedue i gradi di giudizio.
Con comparsa del 22.05.2024 si costituiva la che, dopo aver ribadito il proprio adempimento CP_1
alle obbligazioni assunte, chiedeva il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e diritto.
All'udienza di prima comparizione del 30.05.2024 veniva dato atto come non fosse possibile una conciliazione della lite;
le parti, su invito del Consigliere precisavano le conclusioni come dai rispettivi atti, e veniva fissata ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 12.09.2024 per la discussione orale con termine fino al 30.07.2024 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Con provvedimento del 10.07.2024 l'udienza collegiale veniva rinviata per impedimento dell'ufficio al
07.11.2024, con nuovo termine per il deposito di brevi note conclusive al 20.10.2024.
All'udienza del 07.11.2024 i difensori discutevano la causa riportandosi ai propri atti difensivi ed insistevano nelle reciproche domande ed eccezioni tutte. La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi decisa nella camera di consiglio del 13.11.2024.
-motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, l'appellante denuncia:” l'omessa ed errata ricostruzione dei fatti avvenuti;
la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1655 ss. c.c., artt. 222 ss. c.c. e art.
2697 c.c. In sostanza, il giudice di prime cure, errando nella ricostruzione dei fatti, avrebbe illogicamente ed indebitamente addossato l'onere della prova dell'inadempimento della a CP_1
carico della quando, invece, spetta all'appaltatore la dimostrazione di aver esattamente Pt_4
adempiuto alla propria obbligazione. Nello specifico, la avrebbe dovuto provare sia di aver CP_1
servito portate corrispondenti al menù, cioè, nel caso di specie, un “filetto di manzo con riduzione di
pagina 5 di 9 ” e non del roastbeef di scarsa qualità e freschezza, sia di aver predisposto un servizio adeguato Pt_3
nel suo insieme, con particolare riferimento all'operato dei camerieri, i quali, scortesi e grondanti di sudore, non avevano mantenuto un contegno adeguato alla situazione. Nessun rilievo può assumere il fatto che le pietanze servite siano state, comunque, consumate dagli inviati, giacché, tale circostanza non preclude la sussistenza e rilevanza dell'inadempimento, né può valere come tacita accettazione della committente;
anche perchè come dimostrato con la e-mail del 23.06.2021 (doc. 4) tre giorni dopo l'evento, la ha ribadito per iscritto le contestazioni sollevate al momento del ricevimento. In Pt_4
ogni caso, l'appellante con i capitoli n. 3, n. 4, n. 5 e n. 9 della memoria istruttoria – ingiustamente non ammessi- aveva chiesto di provare mediante l'escussione testimoniale la circostanza dell'avvenuta contestazione immediata degli inadempimenti. Errata ed illogica è anche la affermazione del Tribunale, laddove, ha ritenuto che l'aver servito del roast-beef anziché del filetto di manzo non possa avere alterato in modo significativo il valore della prestazione, in maniera tale da determinare il diritto alla riduzione del prezzo. Al contrario, l'appellante sottolinea che il solo fatto di aver servito una portata diversa da quella pattuita comporta il diritto alla riduzione del prezzo, che non può essere soddisfatto dello sconto di €20 praticato dalla CP_1
Con il secondo motivo l'appellante denuncia “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e
1223 c.c. circa il mancato riconoscimento del danno da inadempimento”. In sostanza, la difesa appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno fosse di natura bagatellare, poiché non sarebbe stato leso un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Al contrario, l'art. 1218 c.c. prevede il diritto al risarcimento del danno qualora l'obbligazione non sia stata esattamente adempiuta, l'art. 1226 c.c. consente la liquidazione equitativa del danno tutte le volte in cui non sia possibile quantificare il suo esatto ammontare e nel caso di specie, erano state documentate le conseguenze lesive (doc n. 3, i messaggi di testo degli invitati che esprimevano critiche sulla ristorazione). Non solo, la circostanza di aver organizzato un ingente rinfresco per un evento così importante (il battesimo) è indice della rilevanza attribuita dalla all'evento stesso e delle aspettative che ella vi aveva riposto. Pt_4
L'appellante insiste, dunque, perché in riforma venga accolta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per l'inadempimento della società nella misura da stabilirsi ai sensi CP_1 dell'art. 1226 del codice civile stante l'oggettiva impossibilità di sua quantificazione.
Infine, con il terzo motivo la lamenta “l'illegittimità della condanna alle spese di giudizio - Pt_4 violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.” perché, sulla base delle argomentazioni di cui ai pagina 6 di 9 primi due motivi, non può essere logicamente ritenuta soccombente, e quindi, la condanna al rimborso delle spese di lite dovrà essere revocata per illegittimità con conseguente condanna a carico della controparte.
-opinione della Corte
Il gravame non può essere accolto.
Preliminarmente va evidenziato come sia pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto per un servizio di ristorazione (comprensivo dell'allestimento e degli aspetti organizzativi)a, con il quale la
(di qui in poi solo ) si impegnava, per l'appunto, a prestare servizio di CP_1 CP_1 ristorazione nei confronti dell'appellante offrendo un menù per la cerimonia del battesimo del figlio della avvenuto in data 20.06.2021, dal costo di € 150,00 per adulto, e di € 60,00 per ogni Pt_4
bambino (cfr. doc. n. 1). Risulta, altresì, pacifico, in quanto mai contestato, il fatto che la prestazione oggetto del contratto sia stata eseguita in concreto e che quindi le portate comprese del menù siano state effettivamente consumate.
Va, altresì, premesso come il contratto di servizio ristorativo intercorso tra le parti sia contratto atipico il quale persegue un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 co. 2
c.c.; quindi, per analogia possono trovare applicazione sia le norme concernenti l'appalto (artt. 1655 ss.
c.c.), sia le norme in tema di contratto d'opera (artt. 2222 ss. c.c.).
Fatta questa premessa, contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo, non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova, avendo il Tribunale correttamente applicato la normativa sopra richiamata. Occorre infatti ribadire che l'azioni proposte dalla sono state quelle della riduzione Pt_4
del prezzo e del risarcimento del danno, anche perché è pacifico che la prestazione della sia CP_1
stata eseguita e che quindi le portate del menù siano state effettivamente consumate dai commensali durante il rinfresco. Come giustamente affermato dal Tribunale, laddove, ci fosse stato effettivamente uno scambio di pietanze spettava alla l'onere di dimostrare come il cambiamento di una sola Pt_4
portata avesse potuto alterare in modo considerevole il valore della prestazione nel suo insieme, tale da chiedere una riduzione del prezzo superiore a € 20.00 (come già accordato dalla e pari invece CP_1
al credito azionato. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte qualora venga richiesta la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., è necessario provare che l'opera (nel nostro caso il servizio) eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto laddove fosse stata realizzato a regola d'arte (Cass. Civ., Ord. N. 8432/2022). Nel caso, di specie, l'appellante non solo non ha minimante offerto di provare ma neppure allegato quale sarebbe stato il minor costo del roast-beef rispetto al filetto. La motivazione del Tribunale è quindi pienamente condivisibile anche con riferimento alla pagina 7 di 9 mancata ammissione dei capitoli di prova n. 3, n. 4, n. 5 e n. 9 che sono certamente superflui ai fini del decidere, perché non sono tesi a dimostrare l'asserita differenza economica tra la prestazione offerta dalla e quella asseritamente ricevuta. Con riferimento alle contestazioni circa la qualità CP_1
dell'operato dei camerieri, è pacifico che il debitore della prestazione (la nel caso di specie) CP_1
debba adempiere quest'ultima con diligenza secondo il disposto dell'art. 1176 co. 1 c.c., tuttavia, risulta irrilevante ai fini del corretto adempimento, (e comunque non provato) il fatto che i camerieri fossero o meno sudati e/ o poco gentili.
Infine, per quanto riguarda la mancanza dei calici selezionati dall'appellante, risulta pacifica, come anche sottolineato dal giudice di prime cure, la riduzione del prezzo di € 20,00 a persona (riduzione avvenuta, quindi, per la mancanza di calici, e non per il presunto scambio di pietanze come scritto dall'appellante). Su iniziativa dello stesso ristoratore è quindi stata effettuata una riduzione del prezzo la quale, in assenza di ulteriori prove documentali, deve ritenersi congrua (cfr. doc. n. 5, fascicolo appellato).
Anche il secondo motivo è infondato.
Come anche sottolineato dal giudice di prime cure, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. Nel caso di specie, la ha chiesto il Pt_4
risarcimento derivante dal danno da “cerimonia rovinata”, tuttavia, non ha poi dimostrato la concreta sofferenza patita per la c.d. “brutta figura” che avrebbe fatto con gli invitati durante il battesimo. Nei messaggi telefonici prodotti dall'appellante, viene addirittura scritto come la giornata sia stata
“bellissima”, e comunque, non è stato provato il fatto di come la presunta sostituzione della carne e dei calici (nonché del contegno dei camerieri) abbiano potuto ledere un interesse costituzionalmente rilevante per l'appellante. Parimenti, manca la prova
Il rigetto dei primi due motivi di gravame per le ragioni sopra indicate, supera e assorbe il terzo motivo di gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svola, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1324/2023 del 29.11.2023, ogni Parte_4
diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata, Parte_4 CP_1
che si liquidano in complessivi €3.966,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA;
[...]
3) da atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento di un importo pari al contributo unificato, già versato.
Così deciso in Milano, il 13.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Maria Teresa Brena
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE il Collegio composto da.
Dr. Maria Teresa Brena Presidente est.
Dr, Francesca Mammone Consigliere
Dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 53/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
strada privata Della Conchiglia n. 12, CF: , sin dal primo grado difesa e C.F._1 patrocinata dall'avv. Maurizio Ferrario del Foro di Milano, CF: . C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
corrente in Albusciago di Sumirago (VA), via Malpaga n. 6, in persona del legale CP_1 rappresentante P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Alessandro CP_2 P.IVA_1
Lerede, elettivamente domiciliata in Arona, P.za De Filippi n° 9, presso lo studio dell'avv. Paolo
Alessandro Lerede.
APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'illustrissima Corte D'appello di Milano, disattesa ogni difforme richiesta ed in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:
Nel merito ed in via riconvenzionale, accertati e dichiarati i gravi inadempimenti dell'appellata menzionati in narrativa, nonché il danno da cerimonia rovinata ed all'immagine della qui difesa nei confronti degli invitati, ridurre il prezzo del servizio portato dalla fattura di pagamento e condannare
l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante per causa dell'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, il tutto in misura complessiva corrispondente alla somma ingiunta al pagamento o nella diversa misura di Giustizia ed applicati gli effetti della compensazione, quindi, in totale riforma della sentenza di primo grado, revocare il decreto ingiuntivo n. 2147/2021 del Tribunale di Como siccome fondato su somme non dovute e condannare la società appellata alla restituzione alla signora di tutte le somme eventualmente versate per effetto della sentenza di primo grado. CP_3
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero è che il documento che mi viene esibito (doc. 1, foglio secondo, da mostrare al testimone) riporta il menù prospettato agli invitati dalla società per il rinfresco della cerimonia di CP_1
Per_ battesimo del piccolo tenutasi in data 20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in
Comignago (NO)? Per_ 2. Vero è che, in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago (NO), i camerieri della società servirono ai tavoli del roast-beef anziché servire il “Filetto di manzo con riduzione al Barolo e CP_1 caponatina ” indicato nel menu che mi viene esibito (mostrare al teste doc. 1, foglio secondo)? Parte_2
Per_ 3. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, la signora e gli Persona_2
inviati alla cerimonia contestarono ai camerieri ed al personale ivi presente della società la CP_1 mancanza del “Filetto di manzo con riduzione al Barolo e caponatina siciliana” indicato nel menu? Per_ 4. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, alle richieste della signora Per_2
e degli inviati alla cerimonia rivolte ai camerieri ed al personale ivi presente della società
[...] di sostituire il roast-beef con il “Filetto di manzo con riduzione al e caponatina CP_1 Pt_3 siciliana” indicato nel menu, perché il roast-beef era di pessima qualità e vecchio, i camerieri ed il ed personale ivi presente della società risposero che era disponibile solo il roast-beef che era CP_1
stato servito ai tavoli? pagina 2 di 9 Per_ 5. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, alle contestazioni della signora
e degli inviati alla cerimonia rivolte ai camerieri ed al personale ivi presente della Persona_2
società di scarsa qualità di tutte le portate servite ai tavoli, taluni camerieri testualmente CP_1 risposero: “Questo c'è, se non lo volete non mangiatelo.”; altri risposero: “Non dipende da me, prendetevela con il titolare”; altri ancora risposero: “Mi dispiace ma non c'è altro”. Per_ 6. Vero è che in occasione del rinfresco della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data
20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, tutti i camerieri addetti al servizio ai tavoli avevano gli abiti sporchi e grondanti di sudore?
7. Vero è che in data 23.06.2021 alle ore 11.19 la signora inviò alla signora , Persona_2 Per_3 della società l'e-mail che mi viene esibita (mostrare al teste doc. 4), inoltre la medesima CP_1
signora apprese dalla medesima signora , nel corso della telefonata Persona_2 Per_3
intercorsa fra di loro nel pomeriggio del 23.06.2021, che quest'ultima aveva mostrato l'e-mail al signor CP_2
Per_ 8. Vero è che, relativamente al servizio di ristorazione della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data 20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, la signora Per_2
ha ricevuto dagli invitati i commenti scritti nei messaggi che mi vengono esibiti (mostrare al
[...]
teste docc. 3 e 4)? Per_ 9. Vero è che, relativamente al servizio di ristorazione della cerimonia di battesimo del piccolo tenutasi in data 20.06.2021 presso l'Abbazia di Santo Spirito sita in Comignago, la signora CP_3
nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2021 contestò telefonicamente al signor ed alla signora CP_2
, della società che: Per_3 CP_1
- al posto del “Filetto di manzo con riduzione al Barolo e caponatina siciliana” era stato servito del
Roast-beef vecchio e di pessima qualità;
- tutte le portate servite ai tavoli erano di scarsa qualità:
- tutti i camerieri addetti al servizio ai tavoli avevano gli abiti sporchi e grondanti di sudore”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito:- respingere l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte nella narrativa dell'atto che precede e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza impugnata (sentenza n° 1324/2023, pubblicata in data
29.11.2023 dal Tribunale di Como, Giudice dott. Paolo Bertollini, nel procedimento n° 1324/2023
R.G.).
pagina 3 di 9 - respingere ogni richiesta istruttoria formulata ex adverso attesa la superfluità delle prove dedotte dall'odierna appellante.
Con il favore delle spese e delle competenze anche per questo grado di giudizio”.
************
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2147/2021, emesso dal Parte_4
Tribunale di Como in favore della per il pagamento della complessiva somma di € CP_1
9.427,00, oltre interessi di mora e spese processuali, chiesto a titolo di compenso dovuto per il servizio di ristorazione prestato in occasione del battesimo del figlio, avvenuto in data 20.06.2021. Pur ammettendo di aver effettivamente beneficiato della prestazione oggetto del contratto, sottolineava come l'opposta si fosse resa responsabile di plurimi e ripetuti inadempimenti:- perché i calici delle bevande non erano quelli da lei selezionati, -perché le portate non corrispondevano al menu, con particolare riferimento al “filetto di manzo con riduzione al Barolo”, in mancanza del quale era stato servito del roast-beef di scarsa qualità e freschezza;
-perché i camerieri rispondevano in modo scortese e alcuni di essi erano grondanti di sudore. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale agiva sia per la riduzione del prezzo in misura pari all'importo ingiunto, sia per il risarcimento del danno causato dai predetti inadempimenti.
Si costituiva la che insisteva per il rigetto dell'opposizione. Contestava, quanto affermato dalla CP_1
in ordine alla non conformità della prestazione resa, precisando di aver servito il filetto di Pt_5
manzo con riduzione al Barolo, esattamente come convenuto, che i camerieri erano stati eleganti e professionali e che alcuna contestazione era pervenuta dalla controparte e dai suoi ospiti, i quali avevano consumato tutte le portate.
Il Tribunale di Como con la sentenza n. 1324/2023, pubblicata in data 29.11.2023, dopo aver precisato che.” il contratto di servizi di ristorazione costituisce un contratto atipico, che obbedisce ad un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento (art. 1322 c.c.) e al quale vanno applicate, per analogia, le previsioni in tema di appalto di servizi (artt. 1655 ss. c.c.) e di contratto d'opera (art.
2222 ss. c.c.), sicché deve ritenersi applicabile, al caso di specie, la disciplina generale in materia di garanzia per difformità e vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 ss. c.c. e, dopo aver sottolineato che:” del tutto generiche sono le deduzioni svolte dall'opponente in ordine al difetto di qualità del servizio reso dai camerieri ed irrilevante appare il fatto che gli stessi fossero o meno sudati;
allo stesso pagina 4 di 9 modo, generico appare il riferimento alla mancanza dei calici selezionati dall'opponente” rigettava l'opposizione ritenendo con riferimento alla supposta sostituzione del filetto di manzo con il roast-beef che la non avesse provato che tale circostanza avesse alterato in modo significativo il valore Pt_4
della prestazione, così da giustificare una riduzione del prezzo del servizio pari all'importo chiesto dalla la quale aveva già riconosciuto alla in conseguenza delle sue doglianze, uno CP_1 CP_3
sconto di € 20,00 a persona. Parimenti, sempre per difetto di prova sul punto, rigettava la richiesta di risarcimento del danno da “cerimonia rovinata”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 29.12.2023, la impugnava la Pt_4
predetta sentenza sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, con vittoria delle spese di lite per ambedue i gradi di giudizio.
Con comparsa del 22.05.2024 si costituiva la che, dopo aver ribadito il proprio adempimento CP_1
alle obbligazioni assunte, chiedeva il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e diritto.
All'udienza di prima comparizione del 30.05.2024 veniva dato atto come non fosse possibile una conciliazione della lite;
le parti, su invito del Consigliere precisavano le conclusioni come dai rispettivi atti, e veniva fissata ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 12.09.2024 per la discussione orale con termine fino al 30.07.2024 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Con provvedimento del 10.07.2024 l'udienza collegiale veniva rinviata per impedimento dell'ufficio al
07.11.2024, con nuovo termine per il deposito di brevi note conclusive al 20.10.2024.
All'udienza del 07.11.2024 i difensori discutevano la causa riportandosi ai propri atti difensivi ed insistevano nelle reciproche domande ed eccezioni tutte. La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi decisa nella camera di consiglio del 13.11.2024.
-motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, l'appellante denuncia:” l'omessa ed errata ricostruzione dei fatti avvenuti;
la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1655 ss. c.c., artt. 222 ss. c.c. e art.
2697 c.c. In sostanza, il giudice di prime cure, errando nella ricostruzione dei fatti, avrebbe illogicamente ed indebitamente addossato l'onere della prova dell'inadempimento della a CP_1
carico della quando, invece, spetta all'appaltatore la dimostrazione di aver esattamente Pt_4
adempiuto alla propria obbligazione. Nello specifico, la avrebbe dovuto provare sia di aver CP_1
servito portate corrispondenti al menù, cioè, nel caso di specie, un “filetto di manzo con riduzione di
pagina 5 di 9 ” e non del roastbeef di scarsa qualità e freschezza, sia di aver predisposto un servizio adeguato Pt_3
nel suo insieme, con particolare riferimento all'operato dei camerieri, i quali, scortesi e grondanti di sudore, non avevano mantenuto un contegno adeguato alla situazione. Nessun rilievo può assumere il fatto che le pietanze servite siano state, comunque, consumate dagli inviati, giacché, tale circostanza non preclude la sussistenza e rilevanza dell'inadempimento, né può valere come tacita accettazione della committente;
anche perchè come dimostrato con la e-mail del 23.06.2021 (doc. 4) tre giorni dopo l'evento, la ha ribadito per iscritto le contestazioni sollevate al momento del ricevimento. In Pt_4
ogni caso, l'appellante con i capitoli n. 3, n. 4, n. 5 e n. 9 della memoria istruttoria – ingiustamente non ammessi- aveva chiesto di provare mediante l'escussione testimoniale la circostanza dell'avvenuta contestazione immediata degli inadempimenti. Errata ed illogica è anche la affermazione del Tribunale, laddove, ha ritenuto che l'aver servito del roast-beef anziché del filetto di manzo non possa avere alterato in modo significativo il valore della prestazione, in maniera tale da determinare il diritto alla riduzione del prezzo. Al contrario, l'appellante sottolinea che il solo fatto di aver servito una portata diversa da quella pattuita comporta il diritto alla riduzione del prezzo, che non può essere soddisfatto dello sconto di €20 praticato dalla CP_1
Con il secondo motivo l'appellante denuncia “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e
1223 c.c. circa il mancato riconoscimento del danno da inadempimento”. In sostanza, la difesa appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno fosse di natura bagatellare, poiché non sarebbe stato leso un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Al contrario, l'art. 1218 c.c. prevede il diritto al risarcimento del danno qualora l'obbligazione non sia stata esattamente adempiuta, l'art. 1226 c.c. consente la liquidazione equitativa del danno tutte le volte in cui non sia possibile quantificare il suo esatto ammontare e nel caso di specie, erano state documentate le conseguenze lesive (doc n. 3, i messaggi di testo degli invitati che esprimevano critiche sulla ristorazione). Non solo, la circostanza di aver organizzato un ingente rinfresco per un evento così importante (il battesimo) è indice della rilevanza attribuita dalla all'evento stesso e delle aspettative che ella vi aveva riposto. Pt_4
L'appellante insiste, dunque, perché in riforma venga accolta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per l'inadempimento della società nella misura da stabilirsi ai sensi CP_1 dell'art. 1226 del codice civile stante l'oggettiva impossibilità di sua quantificazione.
Infine, con il terzo motivo la lamenta “l'illegittimità della condanna alle spese di giudizio - Pt_4 violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.” perché, sulla base delle argomentazioni di cui ai pagina 6 di 9 primi due motivi, non può essere logicamente ritenuta soccombente, e quindi, la condanna al rimborso delle spese di lite dovrà essere revocata per illegittimità con conseguente condanna a carico della controparte.
-opinione della Corte
Il gravame non può essere accolto.
Preliminarmente va evidenziato come sia pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto per un servizio di ristorazione (comprensivo dell'allestimento e degli aspetti organizzativi)a, con il quale la
(di qui in poi solo ) si impegnava, per l'appunto, a prestare servizio di CP_1 CP_1 ristorazione nei confronti dell'appellante offrendo un menù per la cerimonia del battesimo del figlio della avvenuto in data 20.06.2021, dal costo di € 150,00 per adulto, e di € 60,00 per ogni Pt_4
bambino (cfr. doc. n. 1). Risulta, altresì, pacifico, in quanto mai contestato, il fatto che la prestazione oggetto del contratto sia stata eseguita in concreto e che quindi le portate comprese del menù siano state effettivamente consumate.
Va, altresì, premesso come il contratto di servizio ristorativo intercorso tra le parti sia contratto atipico il quale persegue un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 co. 2
c.c.; quindi, per analogia possono trovare applicazione sia le norme concernenti l'appalto (artt. 1655 ss.
c.c.), sia le norme in tema di contratto d'opera (artt. 2222 ss. c.c.).
Fatta questa premessa, contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo, non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova, avendo il Tribunale correttamente applicato la normativa sopra richiamata. Occorre infatti ribadire che l'azioni proposte dalla sono state quelle della riduzione Pt_4
del prezzo e del risarcimento del danno, anche perché è pacifico che la prestazione della sia CP_1
stata eseguita e che quindi le portate del menù siano state effettivamente consumate dai commensali durante il rinfresco. Come giustamente affermato dal Tribunale, laddove, ci fosse stato effettivamente uno scambio di pietanze spettava alla l'onere di dimostrare come il cambiamento di una sola Pt_4
portata avesse potuto alterare in modo considerevole il valore della prestazione nel suo insieme, tale da chiedere una riduzione del prezzo superiore a € 20.00 (come già accordato dalla e pari invece CP_1
al credito azionato. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte qualora venga richiesta la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., è necessario provare che l'opera (nel nostro caso il servizio) eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto laddove fosse stata realizzato a regola d'arte (Cass. Civ., Ord. N. 8432/2022). Nel caso, di specie, l'appellante non solo non ha minimante offerto di provare ma neppure allegato quale sarebbe stato il minor costo del roast-beef rispetto al filetto. La motivazione del Tribunale è quindi pienamente condivisibile anche con riferimento alla pagina 7 di 9 mancata ammissione dei capitoli di prova n. 3, n. 4, n. 5 e n. 9 che sono certamente superflui ai fini del decidere, perché non sono tesi a dimostrare l'asserita differenza economica tra la prestazione offerta dalla e quella asseritamente ricevuta. Con riferimento alle contestazioni circa la qualità CP_1
dell'operato dei camerieri, è pacifico che il debitore della prestazione (la nel caso di specie) CP_1
debba adempiere quest'ultima con diligenza secondo il disposto dell'art. 1176 co. 1 c.c., tuttavia, risulta irrilevante ai fini del corretto adempimento, (e comunque non provato) il fatto che i camerieri fossero o meno sudati e/ o poco gentili.
Infine, per quanto riguarda la mancanza dei calici selezionati dall'appellante, risulta pacifica, come anche sottolineato dal giudice di prime cure, la riduzione del prezzo di € 20,00 a persona (riduzione avvenuta, quindi, per la mancanza di calici, e non per il presunto scambio di pietanze come scritto dall'appellante). Su iniziativa dello stesso ristoratore è quindi stata effettuata una riduzione del prezzo la quale, in assenza di ulteriori prove documentali, deve ritenersi congrua (cfr. doc. n. 5, fascicolo appellato).
Anche il secondo motivo è infondato.
Come anche sottolineato dal giudice di prime cure, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. Nel caso di specie, la ha chiesto il Pt_4
risarcimento derivante dal danno da “cerimonia rovinata”, tuttavia, non ha poi dimostrato la concreta sofferenza patita per la c.d. “brutta figura” che avrebbe fatto con gli invitati durante il battesimo. Nei messaggi telefonici prodotti dall'appellante, viene addirittura scritto come la giornata sia stata
“bellissima”, e comunque, non è stato provato il fatto di come la presunta sostituzione della carne e dei calici (nonché del contegno dei camerieri) abbiano potuto ledere un interesse costituzionalmente rilevante per l'appellante. Parimenti, manca la prova
Il rigetto dei primi due motivi di gravame per le ragioni sopra indicate, supera e assorbe il terzo motivo di gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svola, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1324/2023 del 29.11.2023, ogni Parte_4
diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata, Parte_4 CP_1
che si liquidano in complessivi €3.966,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA;
[...]
3) da atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento di un importo pari al contributo unificato, già versato.
Così deciso in Milano, il 13.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Maria Teresa Brena
pagina 9 di 9