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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2939/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2939/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._2
NO (NA) il 09/09/1992 Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori, i quali avranno l'esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabili i tatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana, mentre le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere dei minori e tenuto conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
Pag. 1 2. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
allo stato attuale, poiché la Signora è priva di attività Pt_1 lavorativa, la stessa rimarrà ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli ed il marito si farà carico di tutte le spese gravanti sul nucleo familiare;
quanto al marito, lo stesso si trasferirà temporaneamente in Novara, Strada Rizzottaglia n. 40, presso un alloggio che la Caserma della Polizia di Stato mette a disposizione dei propri dipendenti;
3. Quando la Sig.ra avrà una disponibilità economica che le consenta di reperire altro alloggio, i coniugi Pt_1 valuteranno i tempi di o della casa coniugale da parte della moglie e dei minori in favore del marito;
da quando la Signora inizierà a lavorare e fino a quando rimarrà nella casa coniugale, la stessa si onererà dei costi di Pt_1 gestione co all'abitazione, mentre rimarranno a carico del Sig. le spese straordinarie gravanti CP_1 sull'immobile ed il pagamento dei ratei mutuo;
4. Dalla data del rilascio della casa coniugale il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento indiretto dei figli, l'importo di complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del Protocollo di Torino;
5. Le parti concordano che l'Assegno IC venga percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
6. Fino alla data del rilascio della casa coniugale da parte della moglie e dei minori, il Sig. nei giorni in cui CP_1 i figli potranno stare con lui a dormire, pernotterà nella casa coniugale, non essendo l'all cui attualmente abita, idoneo ad ospitarli;
quando la Signora avrà reperito un alloggio per sé ed i figli ed avrà quindi lasciato Pt_1 la casa coniugale, il Sig. salvo diverso iore accordo, eserciterà il diritto di visita in favore dei figli minori CP_1 secondo i seguenti tempi e modalità, meglio indicati nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante (doc. 12):
7. I minori potranno trascorre con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola;
nei fine settimana di sua spettanza, inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandoli dalla madre intorno alle ore 21 dopo averli fatti cenare;
nel fine settimana di spettanza materna, il sig. potrà stare con i figli due pomeriggi consecutivi comprensivi di pernottamento, indicativamente il CP_1 mercol vedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 circa del giovedì. Il sig. potrà effettuare altresì una CP_1 videochiamata al giorno per parlare con i figli, indicativamente tra le ore 19 e le ore 20;
8. Nel periodo di festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno;
9. Durante le festività pasquali, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo corrispondente alla metà dei giorni di festività, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
10. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi, le stesse verranno equamente suddivise tra le parti, seguendo il criterio dell'alternanza;
11. I minori trascorreranno con il genitore festeggiato la Festa della Mamma e la Festa del Papà e così il compleanno degli stessi. Il compleanno dei minori, invece, verrà festeggiato con entrambi i genitori, ovvero –in difetto di accordo- a pranzo con uno e a cena con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
12. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane. Ciascun coniuge comunicherà all'altro le date ed il luogo in cui si recherà in vacanza con i figli entro il 30/05 di ogni anno;
13. Se i coniugi o uno di essi dovesse intraprendere una nuova relazione sentimentale, la frequentazione dei figli col nuovo partner avverrà rispettando i loro tempi, proponendola gradualmente e senza alcuna imposizione;
14. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
Per la cessazione degli effetti civili del matrimonio: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Napoli in data 26/07/2021 (Registro atti di matrimonio al nr. 23, Parte II, serie B), ordinando all'Ufficiale di stato civile di procedere alla relativa annotazione;
5. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori, i quali avranno l'esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabi r itatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana, mentre le
Pag. 2 decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere dei minori e tenuto conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
6. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
allo stato attuale, poiché la Signora è priva di attività Pt_1 lavorativa, la stessa rimarrà ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli ed il marito si farà carico di tutte le spese gravanti sul nucleo familiare;
quanto al marito, lo stesso si trasferirà temporaneamente in Novara, Strada Rizzottaglia n. 40, presso un alloggio che la Caserma della Polizia di Stato mette a disposizione dei propri dipendenti;
7. Quando la Sig.ra avrà una disponibilità economica che le consenta di reperire altro alloggio, i coniugi Pt_1 valuteranno i tempi di o della casa coniugale da parte della moglie e dei minori in favore del marito;
da quando la Signora inizierà a lavorare e fino a quando rimarrà nella casa coniugale, la stessa si onererà dei costi di Pt_1 gestione co all'abitazione, mentre rimarranno a carico del Sig. le spese straordinarie gravanti CP_1 sull'immobile ed il pagamento dei ratei mutuo;
8. Dalla data del rilascio della casa coniugale il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento indiretto dei figli, l'importo di complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del Protocollo di Torino;
5. Le parti concordano che l'Assegno IC venga percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
15. Fino alla data del rilascio della casa coniugale da parte della moglie e dei minori, il Sig. nei giorni in CP_1 cui i figli potranno stare con lui a dormire, pernotterà nella casa coniugale, non essendo l'allogg i attualmente abita, idoneo ad ospitarli;
quando la Signora avrà reperito un alloggio per sé ed i figli ed avrà quindi lasciato Pt_1 la casa coniugale, il Sig. salvo diverso iore accordo, eserciterà il diritto di visita in favore dei figli minori CP_1 secondo i seguenti tempi e modalità, meglio indicati nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante (doc. 12):
16. I minori potranno trascorre con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola;
nei fine settimana di sua spettanza, inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandoli dalla madre intorno alle ore 21 dopo averli fatti cenare;
nel fine settimana di spettanza materna, il sig. potrà stare con i figli due pomeriggi consecutivi comprensivi di pernottamento, indicativamente il CP_1 mercol vedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 circa del giovedì. Il sig. potrà effettuare altresì una CP_1 videochiamata al giorno per parlare con i figli, indicativamente tra le ore 19 e le ore 20;
17. Nel periodo di festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno;
18. Durante le festività pasquali, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo corrispondente alla metà dei giorni di festività, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
19. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi, le stesse verranno equamente suddivise tra le parti, seguendo il criterio dell'alternanza;
20. I minori trascorreranno con il genitore festeggiato la Festa della Mamma e la Festa del Papà e così il compleanno degli stessi. Il compleanno dei minori, invece, verrà festeggiato con entrambi i genitori, ovvero –in difetto di accordo- a pranzo con uno e a cena con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
21. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane. Ciascun coniuge comunicherà all'altro le date ed il luogo in cui si recherà in vacanza con i figli entro il 30/05 di ogni anno;
22. Se i coniugi o uno di essi dovesse intraprendere una nuova relazione sentimentale, la frequentazione dei figli col nuovo partner avverrà rispettando i loro tempi, proponendola gradualmente e senza alcuna imposizione;
23. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 e hanno adito il Tribunale per chiedere la separazione e Parte_1 Controparte_1 poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Hanno rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 26/07/2021 (Registro atti di matrimonio nr. 23, Parte II, Serie B) adottando il regime di comunione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli
(Novara, 18.01.2023) e (Novara, 03.02.2025. Quindi, hanno chiesto Persona_3 Persona_4 congiuntamente la separazione.
*** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, sopra riportati, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 4 4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2939/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._2
NO (NA) il 09/09/1992 Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori, i quali avranno l'esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabili i tatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana, mentre le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere dei minori e tenuto conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
Pag. 1 2. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
allo stato attuale, poiché la Signora è priva di attività Pt_1 lavorativa, la stessa rimarrà ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli ed il marito si farà carico di tutte le spese gravanti sul nucleo familiare;
quanto al marito, lo stesso si trasferirà temporaneamente in Novara, Strada Rizzottaglia n. 40, presso un alloggio che la Caserma della Polizia di Stato mette a disposizione dei propri dipendenti;
3. Quando la Sig.ra avrà una disponibilità economica che le consenta di reperire altro alloggio, i coniugi Pt_1 valuteranno i tempi di o della casa coniugale da parte della moglie e dei minori in favore del marito;
da quando la Signora inizierà a lavorare e fino a quando rimarrà nella casa coniugale, la stessa si onererà dei costi di Pt_1 gestione co all'abitazione, mentre rimarranno a carico del Sig. le spese straordinarie gravanti CP_1 sull'immobile ed il pagamento dei ratei mutuo;
4. Dalla data del rilascio della casa coniugale il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento indiretto dei figli, l'importo di complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del Protocollo di Torino;
5. Le parti concordano che l'Assegno IC venga percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
6. Fino alla data del rilascio della casa coniugale da parte della moglie e dei minori, il Sig. nei giorni in cui CP_1 i figli potranno stare con lui a dormire, pernotterà nella casa coniugale, non essendo l'all cui attualmente abita, idoneo ad ospitarli;
quando la Signora avrà reperito un alloggio per sé ed i figli ed avrà quindi lasciato Pt_1 la casa coniugale, il Sig. salvo diverso iore accordo, eserciterà il diritto di visita in favore dei figli minori CP_1 secondo i seguenti tempi e modalità, meglio indicati nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante (doc. 12):
7. I minori potranno trascorre con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola;
nei fine settimana di sua spettanza, inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandoli dalla madre intorno alle ore 21 dopo averli fatti cenare;
nel fine settimana di spettanza materna, il sig. potrà stare con i figli due pomeriggi consecutivi comprensivi di pernottamento, indicativamente il CP_1 mercol vedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 circa del giovedì. Il sig. potrà effettuare altresì una CP_1 videochiamata al giorno per parlare con i figli, indicativamente tra le ore 19 e le ore 20;
8. Nel periodo di festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno;
9. Durante le festività pasquali, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo corrispondente alla metà dei giorni di festività, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
10. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi, le stesse verranno equamente suddivise tra le parti, seguendo il criterio dell'alternanza;
11. I minori trascorreranno con il genitore festeggiato la Festa della Mamma e la Festa del Papà e così il compleanno degli stessi. Il compleanno dei minori, invece, verrà festeggiato con entrambi i genitori, ovvero –in difetto di accordo- a pranzo con uno e a cena con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
12. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane. Ciascun coniuge comunicherà all'altro le date ed il luogo in cui si recherà in vacanza con i figli entro il 30/05 di ogni anno;
13. Se i coniugi o uno di essi dovesse intraprendere una nuova relazione sentimentale, la frequentazione dei figli col nuovo partner avverrà rispettando i loro tempi, proponendola gradualmente e senza alcuna imposizione;
14. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
Per la cessazione degli effetti civili del matrimonio: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Napoli in data 26/07/2021 (Registro atti di matrimonio al nr. 23, Parte II, serie B), ordinando all'Ufficiale di stato civile di procedere alla relativa annotazione;
5. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori, i quali avranno l'esercizio separato Per_1 Per_2 della responsabi r itatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana, mentre le
Pag. 2 decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere dei minori e tenuto conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
6. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
allo stato attuale, poiché la Signora è priva di attività Pt_1 lavorativa, la stessa rimarrà ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli ed il marito si farà carico di tutte le spese gravanti sul nucleo familiare;
quanto al marito, lo stesso si trasferirà temporaneamente in Novara, Strada Rizzottaglia n. 40, presso un alloggio che la Caserma della Polizia di Stato mette a disposizione dei propri dipendenti;
7. Quando la Sig.ra avrà una disponibilità economica che le consenta di reperire altro alloggio, i coniugi Pt_1 valuteranno i tempi di o della casa coniugale da parte della moglie e dei minori in favore del marito;
da quando la Signora inizierà a lavorare e fino a quando rimarrà nella casa coniugale, la stessa si onererà dei costi di Pt_1 gestione co all'abitazione, mentre rimarranno a carico del Sig. le spese straordinarie gravanti CP_1 sull'immobile ed il pagamento dei ratei mutuo;
8. Dalla data del rilascio della casa coniugale il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento indiretto dei figli, l'importo di complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del Protocollo di Torino;
5. Le parti concordano che l'Assegno IC venga percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
15. Fino alla data del rilascio della casa coniugale da parte della moglie e dei minori, il Sig. nei giorni in CP_1 cui i figli potranno stare con lui a dormire, pernotterà nella casa coniugale, non essendo l'allogg i attualmente abita, idoneo ad ospitarli;
quando la Signora avrà reperito un alloggio per sé ed i figli ed avrà quindi lasciato Pt_1 la casa coniugale, il Sig. salvo diverso iore accordo, eserciterà il diritto di visita in favore dei figli minori CP_1 secondo i seguenti tempi e modalità, meglio indicati nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante (doc. 12):
16. I minori potranno trascorre con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola;
nei fine settimana di sua spettanza, inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandoli dalla madre intorno alle ore 21 dopo averli fatti cenare;
nel fine settimana di spettanza materna, il sig. potrà stare con i figli due pomeriggi consecutivi comprensivi di pernottamento, indicativamente il CP_1 mercol vedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 circa del giovedì. Il sig. potrà effettuare altresì una CP_1 videochiamata al giorno per parlare con i figli, indicativamente tra le ore 19 e le ore 20;
17. Nel periodo di festività natalizie, i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e Capodanno;
18. Durante le festività pasquali, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo corrispondente alla metà dei giorni di festività, ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
19. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi, le stesse verranno equamente suddivise tra le parti, seguendo il criterio dell'alternanza;
20. I minori trascorreranno con il genitore festeggiato la Festa della Mamma e la Festa del Papà e così il compleanno degli stessi. Il compleanno dei minori, invece, verrà festeggiato con entrambi i genitori, ovvero –in difetto di accordo- a pranzo con uno e a cena con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
21. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane. Ciascun coniuge comunicherà all'altro le date ed il luogo in cui si recherà in vacanza con i figli entro il 30/05 di ogni anno;
22. Se i coniugi o uno di essi dovesse intraprendere una nuova relazione sentimentale, la frequentazione dei figli col nuovo partner avverrà rispettando i loro tempi, proponendola gradualmente e senza alcuna imposizione;
23. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 e hanno adito il Tribunale per chiedere la separazione e Parte_1 Controparte_1 poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Hanno rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 26/07/2021 (Registro atti di matrimonio nr. 23, Parte II, Serie B) adottando il regime di comunione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli
(Novara, 18.01.2023) e (Novara, 03.02.2025. Quindi, hanno chiesto Persona_3 Persona_4 congiuntamente la separazione.
*** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, sopra riportati, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 4 4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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