Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1126/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa al Collegio all'udienza del 26.2.2025 e vertente tra
(C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elett.te dom.to presso l'avv. M. G. PI del foro di Busto Arsizio dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso ricorrente e
nata a [...] il [...] – Cod. Fisc.: Controparte_1
- residente in [...]
n.18, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. F. Bazzoni dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti resistente e con l'intervento del PM presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così provvedere:
In via principale:
1. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione a settimane alterne. In deroga al punto n. 3 dell'accordo sottoscritto tra le parti in sede di CTU economica innanzi al dott. ciascun Per_2 genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore nel periodo di propria competenza, senza nulla riconoscere l'uno all'altro coniuge con riferimento al mantenimento di _1
2. Le parti concordano che le festività natalizie e di fine anno saranno suddivise in due periodi decorrenti, quanto al primo, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 31 dicembre e, quanto al secondo, dalle ore 11.00 del 31 dicembre alle ore 21.30 del 6 gennaio. Il figlio minore trascorrerà alternatamente di anno in anno uno dei due periodi feriali con il padre o la madre. Il giorno della Santa
Pasqua ed il lunedì di Sant'Angelo sarà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così per tutte le altre festività. I genitori potranno tenere con sé il figlio durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio od _1 agosto per un periodo, anche non continuativo, di giorni 15, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. All'uopo i coniugi si comunicheranno, quindi, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie prescelto e l'indirizzo della località di vacanza.
3. In merito alla fideiussione rilasciata dalla al Banco BPM in favore CP_2 del Sig. per l'avvio dell'impresa familiare, le parti, richiamando quanto Pt_1 stabilito al punto n. 4 dell'accordo sottoscritto in sede di CTU economica innanzi al dott. il cui termine semestrale è spirato il 19/12/2024, in parziale Per_2 deroga, concordano di prolungare tutte le condizioni ivi descritte per altri 6 (sei) mesi decorrenti dalla data del 19/12/2024, e quindi la possibilità di liberare dalla fideiussione la sig.ra PI e/o dell'iscrizione ipotecaria a favore della SI
, e le relative adempienze inserite in tale clausola, comprendente Controparte_1 la penale, come ivi descritta.
4. Il Sig. acconsente a che la residenza del minore continui ad essere Pt_1 presso la madre in Baveno Via Mazzini n° 18, e ciò solo al fine di garantire una maggior sostenibilità economica della stessa, dovuta alle agevolazioni previste come lavoratrice dipendente;
5. Ciascun genitore concorrerà in ragione del 50% alle spese straordinarie di
Per la determinazione delle stesse le parti si richiamano al Protocollo _1 presente presso il Tribunale di Verbania;
6. Le Parti, per quanto concerne la definizione dell'assegno divorzile “una tantum” si richiamano espressamente al punto n. 2 dell'accordo raggiunto in sede di CTU economica avanti il Dott. del 19/06/2024, in atti. Le spese della suddetta Per_2
CTU economica e della CTU psicologica espletate nella causa di divorzio avanti il
Tribunale di Verbania verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. La somma di € 2.000,00 (duemila), pari al 50% di competenza della Sig.ra PI per l'espletamento della CTU economica, verrà saldata al signor , il quale ha Pt_1 già anticipato interamente l'importo al Dottor alla sottoscrizione della Per_2 presente scrittura;
7. Con il presente accordo transattivo, a modifica della clausola di cui al punto
10a) del decreto di omologa del Tribunale di Busto Arsizio del 4/12/2019 Rg
3802/2019, in atti, la Sig.ra sulla somma residuale ancora a lei Controparte_3 dovuta dal Sig. a titolo di liquidazione della quota di partecipazione Pt_1 all'impresa familiare, e le parti stabiliscono che sulla somma residuale dell'importo ancora dovuto alla data del 1/11/2024 dal sig. alla sig.ra Pt_1
PI pari ad € 42.882,43 titolo di liquidazione della quota di partecipazione all'impresa familiare, sarà applicato un interesse a tasso fisso nella misura del
3% annuo e ciò a far tempo dal giorno 01/11/2024, con rata fissa di € 500,00 scadenti l'ultimo giorno del relativo mese di spettanza. Il termine di scadenza convenuto ha da intendersi espressamente come indifferibile e perentorio. Nel caso la scadenza del termine di pagamento cadesse di sabato od in un giorno festivo il termine si intenderà prorogato al giorno lavorativo successivo. Il mancato puntuale e/o integrale pagamento di almeno tre rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza ex art. 1186 c.c. del signor Parte_1 dal termine per l'adempimento rateale delle obbligazioni assunte, e pertanto ciò comporterà per la SI PI la piena facoltà di agire nei confronti del signor per il recupero di tutto quanto ancora dovutole, dedotti tutti gli Pt_1 eventuali acconti ricevuti senza necessità preventiva di costituzione in mora.
8. Le parti si impegnano a rispettare fedelmente le condizioni della presente scrittura, che supera le condizioni dell'omologa di separazione e parzialmente l'accordo preso in sede di CTU economica con il dott. per quanto Per_2 espressamente qui previsto rimanendo valide in riferimento a quanto non derogato con la presente scrittura.
9. Al fine di evitare qualsivoglia richiesta di carattere economico, la sig.ra
[...]
e il sig. concordano in maniera tombale che qualora CP_1 Parte_1 uno dei due genitori dovesse violare e/o disattendere gli accordi tra le parti e/o si attivi con qualsiasi azione legale avente per oggetto la richiesta di modifica degli accordi intrapresi tra gli stessi, la residenza del minore verrà assegnata _1 presso l'indirizzo dell'altro genitore. Tale accordo dovrà valere in modo paritario per entrambi genitori.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento personale.
11. I coniugi si prestano fin d'ora a reciproco assenso per il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore ovvero per rilascia il passaporto direttamente a nome del minore.
12. con il presente accordo le parti si impegnano, a definizione totale di ogni loro reciproco rapporto pendente alla data di sottoscrizione della presente scrittura, a rimettere qualsiasi denuncia/querela reciprocamente sporta ed accettarne reciprocamente la remissione nonché a rinunciare a qualsiasi altro procedimento penale, civile e di lavoro pendente tra loro alla data odierna;
13. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di transare come da condizioni sopraddette la causa civile di divorzio pendente avanti il
Tribunale di Verbania, rubricata al n° RG 1126/2020, con compensazione delle reciproche spese legali, e preciseranno così le conclusioni congiunte nella causa di divorzio con termine 26/2/2025.
14. Il presente accordo, per quanto in esso stabilito, annulla e sostituisce ogni accordo precedente sottoscritto e/o verbale tra le Parti.
Spese legali compensate tra le parti.”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 415/2021 resa in data 21.10.2021, pubblicata il 25.10.2021,
l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art 183 6° co c.p.c assegnava alle parti i termini di legge, rinviando alla successiva udienza del 23.2.2022 davanti al GI per la delibazione sui mezzi di prova richiesti dalle parti.
Con ordinanza riservata il GI ordinava al ricorrente di produrre in giudizio la dichiarazione fiscale 2020 relativa ai redditi anno 2019; la dichiarazione fiscale
2021 relativa ai redditi anno 2020; la dichiarazione fiscale 2022 relativa ai redditi
2021, con riferimento agli ultimi tre anni per cui è già scaduto il termine di deposito della dichiarazione dei redditi il conto economico, il registro IVA vendite, il registro IVA acquisti e la scheda dei cespiti relativi alla Farma Drugstore di
Baronzio dr.Attilio; con riferimento all'anno fiscale 2021 il conto economico, il registro IVA vendite, il registro IVA acquisti e la scheda dei cespiti relativi alla
Farma Drugstore di Baronzio dr.Attilio e alla resistente di produrre in giudizio il
CUD 2022, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.9.2022, poi rinviata d'ufficio al successivo 14.12.2022.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi.
Con ordinanza in data 21.9.2024 il tribunale rimetteva la causa in istruttoria, disponendo ctu avente ad oggetto la valutazione della capacità genitoriale delle parti con conferimento dell'incarico alla dr.ssa nonché ctu contabile Persona_3 finalizzata a verificare lo stato economico e patrimoniale da considerarsi più attendibile con riferimento a , con conferimento dell'incarico al dr Parte_1
. Per_4
Nelle more dell'espletamento le parti raggiungevano in sede di ctu contabile un accordo che veniva formalizzato con verbale di conciliazione del 19.6.2024, prodotto agli atti e procedevano alla discussione della ctu sulla capacità genitoriale all'udienza dell'11.9.2024, richiamando ciascuna parte le proprie conclusioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025.
Nelle more le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato, chiedendo la rimessione della causa al collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art 190 cpc. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore stima sussistenti _1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze congiuntamente rassegnate.
Il figlio minore viene dunque affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione a settimane alterne.
In deroga al punto n. 3 dell'accordo sottoscritto tra le parti in sede di CTU economica innanzi al dott. ciascun genitore provvederà direttamente al Per_2 mantenimento ordinario del figlio minore nel periodo di propria competenza, senza nulla riconoscere l'uno all'altro coniuge con riferimento al mantenimento di
_1
Ciascun genitore concorrerà in ragione del 50% alle spese straordinarie di
Per la determinazione delle stesse le parti si richiamano al Protocollo _1 presente presso il Tribunale di Verbania.
Le parti concordano che le festività natalizie e di fine anno saranno suddivise in due periodi decorrenti, quanto al primo, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore
11.00 del 31 dicembre e, quanto al secondo, dalle ore 11.00 del 31 dicembre alle ore 21.30 del 6 gennaio.
Il figlio minore trascorrerà alternatamente di anno in anno uno dei due periodi feriali con il padre o la madre.
Il giorno della Santa Pasqua ed il lunedì di Sant'Angelo sarà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così per tutte le altre festività. I genitori potranno tenere con sé il figlio durante le vacanze estive nei mesi di _1 giugno o luglio od agosto per un periodo, anche non continuativo, di giorni 15, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
All'uopo i coniugi si comunicheranno, quindi, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie prescelto e l'indirizzo della località di vacanza.
Si dà atto che in merito alla fideiussione rilasciata dalla PI al Banco BPM in favore del per l'avvio dell'impresa familiare, le parti, richiamando quanto Pt_1 stabilito al punto n. 4 dell'accordo sottoscritto in sede di CTU economica innanzi al dott. il cui termine semestrale è spirato il 19/12/2024, in parziale Per_2 deroga, concordano di prolungare tutte le condizioni ivi descritte per altri 6 (sei) mesi decorrenti dalla data del 19/12/2024, e quindi la possibilità di liberare dalla fideiussione la PI e/o dell'iscrizione ipotecaria a favore di , e Controparte_1 le relative adempienze inserite in tale clausola, comprendente la penale, come ivi descritta.
Si dà atto che il padre acconsente a che la residenza del minore continui ad essere presso la madre in Baveno Via Mazzini n° 18, e ciò solo al fine di garantire una maggior sostenibilità economica della stessa, dovuta alle agevolazioni previste come lavoratrice dipendente.
Si dà atto che le parti, per quanto concerne la definizione dell'assegno divorzile
“una tantum” si richiamano espressamente al punto n. 2 dell'accordo raggiunto in sede di CTU economica avanti il Dott. del 19/06/2024, in atti;
che le Per_2 spese della suddetta CTU economica e della CTU psicologica espletate nella causa di divorzio avanti il Tribunale di Verbania verranno sostenute nella misura del
50% ciascuno. La somma di € 2.000,00 (duemila), pari al 50% di competenza della PI per l'espletamento della CTU economica, verrà saldata al , il Pt_1 quale ha già anticipato interamente l'importo al Dottor Per_2
Si dà atto che con l'accordo raggiunto nel presente giudizio, a modifica della clausola di cui al punto 10a) del decreto di omologa del Tribunale di Busto Arsizio del 4/12/2019 Rg 3802/2019, in atti, la PI rinuncia sulla somma residuale ancora a lei dovuta dal a titolo di liquidazione della quota di Pt_1 partecipazione all'impresa familiare, e le parti stabiliscono che sulla somma residuale dell'importo ancora dovuto alla data del 1/11/2024 dal alla Pt_1
PI pari ad € 42.882,43 titolo di liquidazione della quota di partecipazione all'impresa familiare, sarà applicato un interesse a tasso fisso nella misura del
3% annuo e ciò a far tempo dal giorno 01/11/2024, con rata fissa di € 500,00 scadenti l'ultimo giorno del relativo mese di spettanza. Il termine di scadenza convenuto ha da intendersi espressamente come indifferibile e perentorio. Nel caso la scadenza del termine di pagamento cadesse di sabato od in un giorno festivo il termine si intenderà prorogato al giorno lavorativo successivo. Il mancato puntuale e/o integrale pagamento di almeno tre rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza ex art. 1186 c.c. di dal Parte_1 termine per l'adempimento rateale delle obbligazioni assunte, e pertanto ciò comporterà per la SI PI la piena facoltà di agire nei confronti del signor per il recupero di tutto quanto ancora dovutole, dedotti tutti gli Pt_1 eventuali acconti ricevuti senza necessità preventiva di costituzione in mora. Le parti si impegnano a rispettare fedelmente le condizioni della presente scrittura, che supera le condizioni dell'omologa di separazione e parzialmente l'accordo preso in sede di CTU economica con il dott. per quanto Per_2 espressamente qui previsto rimanendo valide in riferimento a quanto non derogato con la presente scrittura.
Si dà atto che, al fine di evitare qualsivoglia richiesta di carattere economico, la sig.ra e il sig. concordano in maniera tombale Controparte_1 Parte_1 che qualora uno dei due genitori dovesse violare e/o disattendere gli accordi tra le parti e/o si attivi con qualsiasi azione legale avente per oggetto la richiesta di modifica degli accordi intrapresi tra gli stessi, la residenza del minore _1 verrà assegnata presso l'indirizzo dell'altro genitore. Tale accordo dovrà valere in modo paritario per entrambi genitori.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento personale.
I coniugi si prestano fin d'ora a reciproco assenso per il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore ovvero per rilascia il passaporto direttamente a nome del minore.
Le parti si impegnano, a definizione totale di ogni loro reciproco rapporto pendente alla data di sottoscrizione della presente scrittura, a rimettere qualsiasi denuncia/querela reciprocamente sporta ed accettarne reciprocamente la remissione nonché a rinunciare a qualsiasi altro procedimento penale, civile e di lavoro pendente tra loro alla data odierna
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede: affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore con _1 collocazione a settimane alterne presso i medesimi e con residenza anagrafica presso la madre in Baveno fraz. Feriolo via Mazzini 18; dispone che le festività natalizie e di fine anno siano suddivise in due periodi decorrenti, quanto al primo, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 31 dicembre e, quanto al secondo, dalle ore 11.00 del 31 dicembre alle ore 21.30 del
6 gennaio. Il figlio minore trascorrerà alternatamente di anno in anno uno dei due periodi feriali con il padre o la madre. Il giorno della Santa Pasqua ed il lunedì di
Sant'Angelo sarà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori e così per tutte le altre festività. I genitori potranno tenere con sé il figlio _1 durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio od agosto per un periodo, anche non continuativo, di giorni 15, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. All'uopo i coniugi si comunicheranno, quindi, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie prescelto e l'indirizzo della località di vacanza;
pone a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva competenza;
pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi per per la determinazione delle quali _1 faranno applicazione del Protocollo del Tribunale di Verbania;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di euro 23.800,00 da corrispondersi in tre rate (le prime due di euro 8.000,00 e la terza di euro 7.800,00) con le seguenti modalità: la prima alla firma del verbale di conciliazione avanti al ctu dr.
[...]
a mezzo bonifico istantaneo;
la seconda entro il 31 gennaio 2025 e la Per_4 terza entro il 31 gennaio 2026 a mezzo bonifico a favore del conto corrente presso
Banco BPM avente codice IBAN [...]; pone le spese di ctu dr.ssa a definitivo carico delle parti nella Persona_3 misura del 50% ciascuno;
spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Verbania il 13.2.2025
Il Presidente est
Monica Barco