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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9875 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL DESIDERI ZANARDELLI, presso lo studio della quale in Roma, Via della
Scrofa 57, è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
.
nei confronti di
(C.F. con sede in Spagna, Avda Alcalde Controparte_1 P.IVA_1
Ramirez Bethencourt, 25, 35004 Las Palmas, Gran Canaria;
resistente contumace;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 6 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : come rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. Parte_1
281 sexies del 10.12.2025
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 domanda nei confronti della società per ottenere la sua Controparte_1 condanna al pagamento di compensi per l'attività professionale stragiudiziale resa in favore di quest'ultima.
Il ricorrente ha esposto di avere svolto nell'autunno 2021 e nel maggio 2022 attività stragiudiziale di consulenza legale a favore della società resistente in relazione ad un accordo di investimento di detta società nella società IRMINIO s.r.l. di Palermo
e delle sue attività come investitore, sottolineando la complessità e l'articolatezza del proprio operato. Esposti in fatto i termini essenziali della predetta operazione, coinvolgente diverse società straniere, il ricorrente ha richiamato il preventivo delle attività inviato alla resistente in data
Per un totale di Euro 95.000, oltre i.v.a. ed accessori, la richiesta del 25.10.21 della resistente per un preventivo inerente soltanto la consulenza per la fase di stipulazionedell'accordo di investimento, ed il nuovo preventivo contestualmente inviato dal ricorrente per Euro 65.000, accettato dalla cliente. Completata
l'operazione, il ricorrente aveva chiesto di poter fatturare
(i) la somma di Euro 65.000,00 per l'operazione finanziaria, come concordata e
(ii) la somma di Euro 20.000,00 per le attività, successive al contratto di vendita,
IVA e oneri accessori. Detta richiesta era stata accettata con mail del 26.05.2022 dalla committente, che aveva autorizzato la fatturazione. Erano poi seguiti ulteriori interscambi via e-mail in ordine ai dati di fatturazione, con la precisa indicazione dell'intestataria della fattura, ma nel prosieguo l'importo richiesto non era stato corrisposto, né erano seguiti ulteriori riscontri ai solleciti inviati. Affermando la piena sussistenza del proprio diritto al compenso pattuito, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che l'avv. , nel periodo circoscritto in Parte_1 premessa, abbia effettivamente svolto l'attività professionale in favore di
[...]
CP_1
- per l'effetto condannare (C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), Avda Alcalde Jose Ramirez
pagina 3 di 6 Bethencourt, 25, al pagamento della somma di € 92.820,00 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002, e successive modifiche, fino alla data dell'effettivo soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
oltre spese vive, nonché eventuali costi di traduzione e di notifica internazionali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Nonostante rituale notifica del ricorso e relativo decreto, nessuno si è costituito per la società resistente dichiarata pertanto contumace. Controparte_1
Il giudizio si è svolto senza istruttoria orale, ed è stata prevista la definizione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda del ricorrente risulta, all'esito del presente giudizio infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
In assenza di qualsivoglia contratto scritto – nonostante la complessità della assistenza legale che si assume prestata per la conclusione dell'accordo di investimento nella società IRMINIO s.r.l. – non vi è prova alcuna in atti che l'incarico di assistenza e consulenza legale de quo sia stato conferito dalla società
Controparte_1
Emerge anzi il contrario: dalla documentazione in atti (composta prevalentemente da e-mails) si rileva per tabulas che tutti i contatti (richiesta di preventivo, invio primo preventivo, richiesta riduzione delle attività previste e riduzione proporzionale del nuovo preventivo inviato dal ricorrente, docc 3-7 fasc. attore), ed anche tutti gli interscambi successivi risultano intercorsi con una diversa società ed un diverso interlocutore, nello specifico all'indirizzo Parte_2 [...]
e che quindi l'incarico sia stato conferito dalla società Email_1 estranea al presente giudizio. Controparte_2
A conferma di quanto è dato presumere, attesa la sostanziale scarsità degli elementi forniti, si rileva che il nominativo della società Controparte_1 interviene solo nelle ultime comunicazioni inter partes (docc. 12 – 15 fascicolo ricorrente) il cui il professionista ha chiesto a chi dovessero essere intestate le fatture per le attività svolte e l'interlocutore della CP_3 CP_2
pagina 4 di 6 ha risposto indicando la società CP_2 Controparte_1 fornendone poi l'indirizzo.
Che vi siano certamente rapporti tra la e la Controparte_2 [...]
– sempre in assenza di visure o documenti analoghi – può in CP_1 termini sostanziali inferirsi dal D.A. Regione Sicilia (doc.2 fasc. ricorrente) che trattando dell'acquisizione di quote della società IRMINIO s.r.l. fa riferimento a:
“la cessione del 100% del capitale sociale di Irminio S.r.l., da parte dell'attuale socio unico Mediterranean Resources Luxembourg S.à.r.l. in favore della società
Totisa Holdings S.A.U. (investitore spagnolo appartenente al Gruppo Hispania
Petroleum e operatore nella gestione e commercializzazione di diritti di sfruttamento di concessioni e/o risorse minerarie, oltre che nell'import ed export dei relativi prodotti) e la conseguente iniezione di "nuova finanza", a favore della società Irminio S.r.l., per un importo complessivo”
Cio' posto la mera appartenenza ad un gruppo di società non elide certo l'autonomia giuridica delle singole società che vi appartengono, né la loro distinzione dalla Capogruppo. Men che meno, sempre in assenza di prova di accordi diversi, le obbligazioni contratte da quest'ultima trasmigrano automaticamente alle società controllate.
Ne consegue che in assenza di prova di un qualsivoglia formale accollo della società TOTISA HOLDINGS S.A.U. del debito che, allo stato degli atti, risulta contratto dalla società in virtù di un incarico da Controparte_2 quest'ultima conferito all'odierno ricorrente, non può procedersi ad alcuna condanna della al pagamento degli importi richiesti, in Controparte_1 quanto totalmente carente di legittimazione passiva.
Il predetto difetto di legittimazione della società assorbe Controparte_1 integralmente le valutazioni in ordine alla prova dell'esecuzione dell'incarico professionale per cui è causa.
Deve pertanto concludersi per l'integrale rigetto della domanda del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia della società resistente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'avv. Pt_1 nei confronti della società nella contumacia
[...] Controparte_1 della convenuta, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – rigetta le domande del ricorrente;
II – nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente Controparte_1
[...]
Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL DESIDERI ZANARDELLI, presso lo studio della quale in Roma, Via della
Scrofa 57, è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
.
nei confronti di
(C.F. con sede in Spagna, Avda Alcalde Controparte_1 P.IVA_1
Ramirez Bethencourt, 25, 35004 Las Palmas, Gran Canaria;
resistente contumace;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 6 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per : come rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. Parte_1
281 sexies del 10.12.2025
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 domanda nei confronti della società per ottenere la sua Controparte_1 condanna al pagamento di compensi per l'attività professionale stragiudiziale resa in favore di quest'ultima.
Il ricorrente ha esposto di avere svolto nell'autunno 2021 e nel maggio 2022 attività stragiudiziale di consulenza legale a favore della società resistente in relazione ad un accordo di investimento di detta società nella società IRMINIO s.r.l. di Palermo
e delle sue attività come investitore, sottolineando la complessità e l'articolatezza del proprio operato. Esposti in fatto i termini essenziali della predetta operazione, coinvolgente diverse società straniere, il ricorrente ha richiamato il preventivo delle attività inviato alla resistente in data
Per un totale di Euro 95.000, oltre i.v.a. ed accessori, la richiesta del 25.10.21 della resistente per un preventivo inerente soltanto la consulenza per la fase di stipulazionedell'accordo di investimento, ed il nuovo preventivo contestualmente inviato dal ricorrente per Euro 65.000, accettato dalla cliente. Completata
l'operazione, il ricorrente aveva chiesto di poter fatturare
(i) la somma di Euro 65.000,00 per l'operazione finanziaria, come concordata e
(ii) la somma di Euro 20.000,00 per le attività, successive al contratto di vendita,
IVA e oneri accessori. Detta richiesta era stata accettata con mail del 26.05.2022 dalla committente, che aveva autorizzato la fatturazione. Erano poi seguiti ulteriori interscambi via e-mail in ordine ai dati di fatturazione, con la precisa indicazione dell'intestataria della fattura, ma nel prosieguo l'importo richiesto non era stato corrisposto, né erano seguiti ulteriori riscontri ai solleciti inviati. Affermando la piena sussistenza del proprio diritto al compenso pattuito, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che l'avv. , nel periodo circoscritto in Parte_1 premessa, abbia effettivamente svolto l'attività professionale in favore di
[...]
CP_1
- per l'effetto condannare (C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), Avda Alcalde Jose Ramirez
pagina 3 di 6 Bethencourt, 25, al pagamento della somma di € 92.820,00 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002, e successive modifiche, fino alla data dell'effettivo soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
oltre spese vive, nonché eventuali costi di traduzione e di notifica internazionali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Nonostante rituale notifica del ricorso e relativo decreto, nessuno si è costituito per la società resistente dichiarata pertanto contumace. Controparte_1
Il giudizio si è svolto senza istruttoria orale, ed è stata prevista la definizione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda del ricorrente risulta, all'esito del presente giudizio infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
In assenza di qualsivoglia contratto scritto – nonostante la complessità della assistenza legale che si assume prestata per la conclusione dell'accordo di investimento nella società IRMINIO s.r.l. – non vi è prova alcuna in atti che l'incarico di assistenza e consulenza legale de quo sia stato conferito dalla società
Controparte_1
Emerge anzi il contrario: dalla documentazione in atti (composta prevalentemente da e-mails) si rileva per tabulas che tutti i contatti (richiesta di preventivo, invio primo preventivo, richiesta riduzione delle attività previste e riduzione proporzionale del nuovo preventivo inviato dal ricorrente, docc 3-7 fasc. attore), ed anche tutti gli interscambi successivi risultano intercorsi con una diversa società ed un diverso interlocutore, nello specifico all'indirizzo Parte_2 [...]
e che quindi l'incarico sia stato conferito dalla società Email_1 estranea al presente giudizio. Controparte_2
A conferma di quanto è dato presumere, attesa la sostanziale scarsità degli elementi forniti, si rileva che il nominativo della società Controparte_1 interviene solo nelle ultime comunicazioni inter partes (docc. 12 – 15 fascicolo ricorrente) il cui il professionista ha chiesto a chi dovessero essere intestate le fatture per le attività svolte e l'interlocutore della CP_3 CP_2
pagina 4 di 6 ha risposto indicando la società CP_2 Controparte_1 fornendone poi l'indirizzo.
Che vi siano certamente rapporti tra la e la Controparte_2 [...]
– sempre in assenza di visure o documenti analoghi – può in CP_1 termini sostanziali inferirsi dal D.A. Regione Sicilia (doc.2 fasc. ricorrente) che trattando dell'acquisizione di quote della società IRMINIO s.r.l. fa riferimento a:
“la cessione del 100% del capitale sociale di Irminio S.r.l., da parte dell'attuale socio unico Mediterranean Resources Luxembourg S.à.r.l. in favore della società
Totisa Holdings S.A.U. (investitore spagnolo appartenente al Gruppo Hispania
Petroleum e operatore nella gestione e commercializzazione di diritti di sfruttamento di concessioni e/o risorse minerarie, oltre che nell'import ed export dei relativi prodotti) e la conseguente iniezione di "nuova finanza", a favore della società Irminio S.r.l., per un importo complessivo”
Cio' posto la mera appartenenza ad un gruppo di società non elide certo l'autonomia giuridica delle singole società che vi appartengono, né la loro distinzione dalla Capogruppo. Men che meno, sempre in assenza di prova di accordi diversi, le obbligazioni contratte da quest'ultima trasmigrano automaticamente alle società controllate.
Ne consegue che in assenza di prova di un qualsivoglia formale accollo della società TOTISA HOLDINGS S.A.U. del debito che, allo stato degli atti, risulta contratto dalla società in virtù di un incarico da Controparte_2 quest'ultima conferito all'odierno ricorrente, non può procedersi ad alcuna condanna della al pagamento degli importi richiesti, in Controparte_1 quanto totalmente carente di legittimazione passiva.
Il predetto difetto di legittimazione della società assorbe Controparte_1 integralmente le valutazioni in ordine alla prova dell'esecuzione dell'incarico professionale per cui è causa.
Deve pertanto concludersi per l'integrale rigetto della domanda del ricorrente.
Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia della società resistente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'avv. Pt_1 nei confronti della società nella contumacia
[...] Controparte_1 della convenuta, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – rigetta le domande del ricorrente;
II – nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente Controparte_1
[...]
Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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