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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.n. 4326/2023
TRA
, nata a [...] il [...], codice discale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Rossini 37 presso lo studio C.F._1 dell'avv.to Marianna Hasson, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 11.06.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...], nati dalla relazione intervenuta tra i soggetti Persona_3
indicati in epigrafe.
La NO , in particolare, con il ricorso depositato in data 26.07.2023, richiedeva Parte_1
l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori, regolamentazione dei doveri genitoriali ed il contributo al mantenimento per i tre figli, vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 24.01.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice delegato, all'udienza del 11.06.2025, sulle conclusioni formulate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di il quale non si costituiva in Controparte_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, circa l'affidamento dei minori giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio probatorio è emerso l'atteggiamento disamorato, incurante e inadempiente del padre nonché l'indole violenta di questi.
Dagli atti, infatti, è emerso che la ricorrente, seguita da un centro antiviolenza, ha denunciato per le continue minacce e molestie subite il resistente (cfr. denunce-querele allegati) e che questi, per tali condotte attuate, è stato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p.. La minore,
invece, ha riferito ai SS del Comune di PO CH di non vedere né sentire il padre da Per_1
oltre un anno ormai, così come i suoi fratelli, e di voler continuare a non incontrarlo avendo raggiunto, senza la presenza del padre, una maggiore serenità (cfr. relazione dei SS di PO CH del
05.06.2025).
Dalla predetta relazione dei SS, inoltre, è emerso che il padre, nonostante gli inviti e solleciti da parte degli assistenti sociali, ha negato l'accesso domiciliare agli stessi, non ha intrapreso i suggeriti percorsi psicologici ed ha rifiutato di incontrare i figli in modalità protetta. Né risulta che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento dei figli minori. Il resistente non si è, inoltre, costituito per far valere diverse ragioni. L'atteggiamento inadempiente e inaffidabile del padre costituisce un ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale. È, invece, emerso che i minori sono amorevolmente accuditi dalla madre e vivono in un ambiente sereno. Anche il rendimento scolastico dei minori risulta migliorato.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per i minori.
Ne deriva che i minori e andranno affidati in via super-esclusiva alla Per_1 Per_2 Persona_3
madre , la quale potrà adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione nell' interesse della prole.
I minori andranno altresì collocati presso la madre.
Quanto al diritto di visita, rilevato che il resistente non ha intrapreso i percorsi indicati nell'ordinanza del 05.03.2024 e che persiste il disagio dei minori ad incontrare il padre, si prevede di avviare nuovamente il signor verso idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e che questi possa CP_1
vedere i figli minori presso i competenti servizi sociali del Comune di PO CH secondo un calendario di incontri da individuarsi di concerto con le parti e i servizi sociali stessi.
Quanto alle questioni economiche, invece, rilevato che la ricorrente vive, unitamente ai tre figli, presso la madre, che percepisce reddito di inclusione e assegno unico universale per la prole, mentre non vi è documentazione attentante i redditi del resistente (salvo l'estratto conto previdenziale da cui risulti che il ha lavorato per due mesi nell'anno 2024), e tenuto conto dell'obbligo gravante CP_1
su ciascun genitore di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento dei figli Per_1 Per_2
e , versando alla NO , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad Persona_3 Parte_1
euro 450,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del
20.5.2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
PQM
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) affida, in via super - esclusiva, i minori e alla madre Per_1 Per_2 Persona_3 Pt_1
, con collocazione presso la stessa;
[...]
3) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
4) avvia il resistente verso percorsi di valutazione e sostegno delle capacità di genitoriali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei servizi sociali di PO CH;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
minori e , versando alla NO , entro il 5 di Per_1 Per_2 Persona_3 Parte_1
ogni mese, la somma pari ad euro 450,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
7) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)