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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 57/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti rappresentati e difesi – giusta procura da intendersi in calce ai sensi Pt_4 dell'art. 83 c.p.c. – dall'avv. Marco Sonnino appellanti e
assistita e difesa dall'Avv. Tommaso Navarra che la rappresenta Controparte_1
e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado estesa al presente grado di appello appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante e parte appellata: come da note scritte congiunte depositate in data
28 marzo 2025 e 10 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha accolto le domande proposte dal condannando gli odierni appellanti (allora convenuti) “pro quota Controparte_1 ereditaria a pagare all'attrice euro 6.900, oltre interessi, in misura legale, dalla data di deposito dell'Atp al saldo effettivo. Condannando i convenuti alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore dell'attrice, che liquida per la fase istruttoria preventiva in euro 2337 per compensi, oltre esborsi ed accessori, ed oltre spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
e quanto alla fase di cognizione in euro
5077 per compensi, oltre esborsi, accessori;
e sempre oltre rimborso forfettario 15%”.
Interponeva appello i convenuti, chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, l'integrale riforma della stessa, con accoglimento delle proprie domande e vittoria delle spese.
Si costituiva, resistendo nel giudizio di appello, l'appellata.
Veniva fissata udienza di trattazione della causa il 23 aprile 2025, sostituita con decreto presidenziale del 27 marzo 2025, con le forme della trattazione scritta prevista ex art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta congiunte (del 28 marzo 2025 e del 10 aprile
2025) entrambi i difensori delle parti dichiaravano che le parti “hanno definito bonariamente i loro rapporti, ivi compresa la presente controversia” ed hanno concluso perché si dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In aderenza a tale concorde richiesta, questa Corte, stante l'avvenuta definizione transattiva della controversia e l'accordo in ordine alle spese processuali, non può che pronunciare sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere (essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione di merito) a spese compensate.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:
1) dichiara cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio, in data 23/04/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 57/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti rappresentati e difesi – giusta procura da intendersi in calce ai sensi Pt_4 dell'art. 83 c.p.c. – dall'avv. Marco Sonnino appellanti e
assistita e difesa dall'Avv. Tommaso Navarra che la rappresenta Controparte_1
e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado estesa al presente grado di appello appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante e parte appellata: come da note scritte congiunte depositate in data
28 marzo 2025 e 10 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha accolto le domande proposte dal condannando gli odierni appellanti (allora convenuti) “pro quota Controparte_1 ereditaria a pagare all'attrice euro 6.900, oltre interessi, in misura legale, dalla data di deposito dell'Atp al saldo effettivo. Condannando i convenuti alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore dell'attrice, che liquida per la fase istruttoria preventiva in euro 2337 per compensi, oltre esborsi ed accessori, ed oltre spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
e quanto alla fase di cognizione in euro
5077 per compensi, oltre esborsi, accessori;
e sempre oltre rimborso forfettario 15%”.
Interponeva appello i convenuti, chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, l'integrale riforma della stessa, con accoglimento delle proprie domande e vittoria delle spese.
Si costituiva, resistendo nel giudizio di appello, l'appellata.
Veniva fissata udienza di trattazione della causa il 23 aprile 2025, sostituita con decreto presidenziale del 27 marzo 2025, con le forme della trattazione scritta prevista ex art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta congiunte (del 28 marzo 2025 e del 10 aprile
2025) entrambi i difensori delle parti dichiaravano che le parti “hanno definito bonariamente i loro rapporti, ivi compresa la presente controversia” ed hanno concluso perché si dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In aderenza a tale concorde richiesta, questa Corte, stante l'avvenuta definizione transattiva della controversia e l'accordo in ordine alle spese processuali, non può che pronunciare sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere (essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione di merito) a spese compensate.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:
1) dichiara cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio, in data 23/04/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 2/2