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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/09/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA RINGA 51, PENNE (PE), presso lo studio dell'avv. DE
PAMPHILIS FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Fondo di Garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
29/05/2025 parte ricorrente conclude come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/01/2021, parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento della somma di € 19.323,42 a Controparte_2
titolo di TFR come da provvedimento di ammissione del Curatore del
Fallimento di ETIN Edilizia Tecnica Industriale S.r.l. in liquidazione (Fall.
1 1/2018).
L' non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, è CP_1
stato dichiarato contumace.
Parte ricorrente dichiara di avere ricevuto l'integrale pagamento di quanto di sua spettanza direttamente dalla procedura fallimentare e chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Premesso che, al di là della forma adottata, il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza
(Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574) e per questo, in questa sede, il provvedimento viene adottato in forma di sentenza, si osserva che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048.).
Ritenuta la dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al fatto estintivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la mancata costituzione dell' che nulla ha opposto in ordine alle domande attoree, non resta CP_1
pertanto che statuire sul punto in conformità.
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/1/1996, Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass.
Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Rilevato che il pagamento è stato effettuato dal Curatore del fallimento e
2 ritenuta la contumacia dell' sussistono i presupposti per dichiarare la CP_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 05/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA RINGA 51, PENNE (PE), presso lo studio dell'avv. DE
PAMPHILIS FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Fondo di Garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
29/05/2025 parte ricorrente conclude come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/01/2021, parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento della somma di € 19.323,42 a Controparte_2
titolo di TFR come da provvedimento di ammissione del Curatore del
Fallimento di ETIN Edilizia Tecnica Industriale S.r.l. in liquidazione (Fall.
1 1/2018).
L' non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, è CP_1
stato dichiarato contumace.
Parte ricorrente dichiara di avere ricevuto l'integrale pagamento di quanto di sua spettanza direttamente dalla procedura fallimentare e chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Premesso che, al di là della forma adottata, il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza
(Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574) e per questo, in questa sede, il provvedimento viene adottato in forma di sentenza, si osserva che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048.).
Ritenuta la dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al fatto estintivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la mancata costituzione dell' che nulla ha opposto in ordine alle domande attoree, non resta CP_1
pertanto che statuire sul punto in conformità.
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/1/1996, Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass.
Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Rilevato che il pagamento è stato effettuato dal Curatore del fallimento e
2 ritenuta la contumacia dell' sussistono i presupposti per dichiarare la CP_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 05/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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