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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4639/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che l'udienza dell'11 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da c.f. , residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ferrara, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
c.f. e p.i. , in persona del rappresentante legale, con sede in Nuoro ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente la signora ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 24 febbraio 2017 dalla società CP_1
dell'importo di € 9.688,68 per fatture insolute relative ai consumi risalenti agli anni 2009-2013.
La società si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1
contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
1) Eccezione di tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza pagina 2 di 5 Il presente procedimento ha per oggetto il caso dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; in questo caso si applica il rito di cognizione ordinario e non è previsto un termine di decadenza;
il termine di 30 giorni è menzionato nell'art. 2 del r.d. cit. al solo fine del pagamento;
l'art. 32 richiama l'art. 5 dello stesso d. lgs. n.
150/2011, che disciplina il procedimento di sospensione del provvedimento impugnato, ma non richiama l'art. 6 dello stesso decreto.
La controversia in esame rientra in questa ipotesi e pertanto l'eccezione di tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza per inosservanza del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento deve essere rigettata.
2) Consumi anomali
L'ingiunzione di pagamento è basata su tre fatture ma l'opposizione è appuntata solo su una di queste, la n. 2014/403312957 di € 9.686,31 emessa il 19 marzo 2014, con scadenza il 21 ottobre 2014, relativa ai consumi dal 30 settembre 2009 al 30 novembre 2014.
La prima contestazione è generica e apodittica: “Tale consumo non è soltanto anomalo, presentatosi improvvisamente e in modo del tutto inusuale rispetto ai consumi correnti e costanti nel tempo, peraltro sempre onorati come a tutt'oggi i pagamenti effettuati, ma attribuito in alcune bollette a un periodo diverso rispetto a quello indicato nel prospetto. Pertanto è anche difficile comprendere quando
e come si sarebbe verificato (si veda ad esempio il doc. 3 – fattura)”.
Certamente quello che è difficile da comprendere è a quali bollette si riferisca l'utente e in che modo il consumo sarebbe attribuito a un periodo diverso da quello indicato nel prospetto. Dalla lettura del doc.
3, che è l'unica fattura contestata e prodotta, non si comprende quale sia il consumo attribuito a un periodo diverso da quello indicato nel prospetto e non si capisce quali siano “alcune bollette” e, soprattutto, cosa c'entrino in un giudizio che ha per oggetto solo le fatture azionate dal Gestore del servizio idrico con l'ingiunzione di pagamento.
L'opponente ha esposto che nel mese di febbraio del 2010 sarebbe stata individuata e riparata una perdita occulta.
L'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio idrico integrato consente la riduzione degli importi addebitati, limitatamente alle voci relative ai canoni di fognatura e depurazione, nella misura eccedente il consumo medio dell'utente, qualora ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: la perdita non sia visibile e non sia imputabile ad incuria dell'utente (questa condizione è una conseguenza dell'obbligo per l'utente di vigilare sull'impianto con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi,
pagina 3 di 5 in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi); la perdita abbia determinato un consumo almeno doppio rispetto alla media dei consumi abituali;
l'acqua non sia confluita in fognatura;
il guasto sia documentato con prova fotografica;
la detrazione per il caso di perdita occulta non sia stata già concessa nel triennio.
Nel caso in esame, non vi è prova della contemporanea esistenza di tutte queste condizioni. In particolare, la parte opponente non si è offerta di dimostrare che la perdita abbia determinato un consumo almeno doppio rispetto alla media dei consumi abituali e che l'acqua non sia confluita in fognatura, cosicché la prova dedotta, riguardante solo la non visibilità della perdita, risulta essere irrilevante in mancanza delle altre condizioni.
L'opponente afferma anche che il contatore girava a vuoto, ma sembra che non sia troppo sicura di questa affermazione perché subito dopo aggiunge “la signora non ebbe mai l'occasione di appurare se effettivamente il vecchio contattore girasse a vuoto”.
L'opponente osserva poi che nella fattura contestata il numero di lettura è ben lontano da quello indicato nella fotografia effettuata dopo l'intervento della società anche questa contestazione CP_1
non è chiara perché, se il tecnico della società avesse sostituito il contatore, il numero di CP_1
lettura del nuovo contatore avrebbe dovuto essere zero. A questo punto non vi è neanche certezza della data delle fotografie prodotte e della data di sostituzione del contatore.
Dall'estratto conto emerge che nel periodo in contestazione si era verificato un picco dei consumi ma, essendo pacifico in causa che si era verificata una perdita nell'impianto idrico dell'opponente, la responsabilità non può ricadere sul Gestore il quale avrebbe potuto stornare i canoni di depurazione e fognatura ma solo a condizione che fossero state accertate le condizioni stabilite dall'art. B.35.2 del
Regolamento.
Ancora, l'opponente “trova ingiusto e illegittimo di dover pagare una cifra con delle letture errate e confuse, per dei periodi indicati nella varie bollette ricevute, mai uguali tra loro, come se venissero aggiunte somme anche in periodo in cui il consumo era normale”.
Invero, questa contestazione appare fumosa e non si capisce a quali bollette e a quali periodi si riferisca l'opponente, fermo restando che l'opposizione riguarda una fattura ben precisa.
La fattura contestata reca tutte le indicazioni necessarie relative al periodo di riferimento, alle letture, alla ripartizione dei consumi nel periodo considerato e alle fasce tariffarie applicate.
Vi è poi una contestazione di un importo di € 820,00 risultante dall'estratto conto ma è irrilevante perché non riguarda l'ingiunzione di pagamento contestata.
In definitiva, la fattura contestata è chiarissima e il picco dei consumi è riconducibile alla perdita nell'impianto dell'opponente. Anche dalla domanda di adesione alla procedura di conciliazione pagina 4 di 5 presentata dalla signora risulta che l'odierna opponente ha attivato la procedura di Pt_1
conciliazione per consumi eccessivi dovuti a perdite occulte senza formulare alcuna contestazione sull'esattezza delle letture e sul funzionamento del contatore. Anche nel precedente reclamo inviato alla società non c'è alcuna doglianza circa il funzionamento del contatore ma si ribadisce CP_1
l'esistenza di una perdita nell'impianto dell'opponente.
Infine, non si comprende perché, come richiesto dall'opponente nelle note di trattazione scritta, dovrebbero essere applicati i consumi medi annuali: nel caso in cui l'anomalia sia imputabile all'utente, questi è tenuto al pagamento dei consumi misurati, anche se esorbitanti rispetto ai consumi medi, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questo tribunale.
È vero che in alcuni casi questo tribunale ha riconosciuto una riduzione del credito, ma ciò è avvenuto quando l'utente ha tempestivamente e specificamente allegato e dimostrato il concorso colposo del gestore nell'ampliamento delle ragioni creditorie, cosa che nel caso in esame non è avvenuta. Nei casi richiamati infatti si era verificata una situazione di grave patologia del rapporto di somministrazione in ragione di gravi violazioni imputabili allo stesso gestore, che in questo caso non sono state neanche allegate.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e l'ingiunzione di pagamento deve essere confermata e deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento prot. N. SM/21595
DG e la dichiara definitiva ed esecutiva;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che l'udienza dell'11 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da c.f. , residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ferrara, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro
c.f. e p.i. , in persona del rappresentante legale, con sede in Nuoro ed CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente la signora ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 24 febbraio 2017 dalla società CP_1
dell'importo di € 9.688,68 per fatture insolute relative ai consumi risalenti agli anni 2009-2013.
La società si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1
contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
1) Eccezione di tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza pagina 2 di 5 Il presente procedimento ha per oggetto il caso dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; in questo caso si applica il rito di cognizione ordinario e non è previsto un termine di decadenza;
il termine di 30 giorni è menzionato nell'art. 2 del r.d. cit. al solo fine del pagamento;
l'art. 32 richiama l'art. 5 dello stesso d. lgs. n.
150/2011, che disciplina il procedimento di sospensione del provvedimento impugnato, ma non richiama l'art. 6 dello stesso decreto.
La controversia in esame rientra in questa ipotesi e pertanto l'eccezione di tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza per inosservanza del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento deve essere rigettata.
2) Consumi anomali
L'ingiunzione di pagamento è basata su tre fatture ma l'opposizione è appuntata solo su una di queste, la n. 2014/403312957 di € 9.686,31 emessa il 19 marzo 2014, con scadenza il 21 ottobre 2014, relativa ai consumi dal 30 settembre 2009 al 30 novembre 2014.
La prima contestazione è generica e apodittica: “Tale consumo non è soltanto anomalo, presentatosi improvvisamente e in modo del tutto inusuale rispetto ai consumi correnti e costanti nel tempo, peraltro sempre onorati come a tutt'oggi i pagamenti effettuati, ma attribuito in alcune bollette a un periodo diverso rispetto a quello indicato nel prospetto. Pertanto è anche difficile comprendere quando
e come si sarebbe verificato (si veda ad esempio il doc. 3 – fattura)”.
Certamente quello che è difficile da comprendere è a quali bollette si riferisca l'utente e in che modo il consumo sarebbe attribuito a un periodo diverso da quello indicato nel prospetto. Dalla lettura del doc.
3, che è l'unica fattura contestata e prodotta, non si comprende quale sia il consumo attribuito a un periodo diverso da quello indicato nel prospetto e non si capisce quali siano “alcune bollette” e, soprattutto, cosa c'entrino in un giudizio che ha per oggetto solo le fatture azionate dal Gestore del servizio idrico con l'ingiunzione di pagamento.
L'opponente ha esposto che nel mese di febbraio del 2010 sarebbe stata individuata e riparata una perdita occulta.
L'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio idrico integrato consente la riduzione degli importi addebitati, limitatamente alle voci relative ai canoni di fognatura e depurazione, nella misura eccedente il consumo medio dell'utente, qualora ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: la perdita non sia visibile e non sia imputabile ad incuria dell'utente (questa condizione è una conseguenza dell'obbligo per l'utente di vigilare sull'impianto con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi,
pagina 3 di 5 in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi); la perdita abbia determinato un consumo almeno doppio rispetto alla media dei consumi abituali;
l'acqua non sia confluita in fognatura;
il guasto sia documentato con prova fotografica;
la detrazione per il caso di perdita occulta non sia stata già concessa nel triennio.
Nel caso in esame, non vi è prova della contemporanea esistenza di tutte queste condizioni. In particolare, la parte opponente non si è offerta di dimostrare che la perdita abbia determinato un consumo almeno doppio rispetto alla media dei consumi abituali e che l'acqua non sia confluita in fognatura, cosicché la prova dedotta, riguardante solo la non visibilità della perdita, risulta essere irrilevante in mancanza delle altre condizioni.
L'opponente afferma anche che il contatore girava a vuoto, ma sembra che non sia troppo sicura di questa affermazione perché subito dopo aggiunge “la signora non ebbe mai l'occasione di appurare se effettivamente il vecchio contattore girasse a vuoto”.
L'opponente osserva poi che nella fattura contestata il numero di lettura è ben lontano da quello indicato nella fotografia effettuata dopo l'intervento della società anche questa contestazione CP_1
non è chiara perché, se il tecnico della società avesse sostituito il contatore, il numero di CP_1
lettura del nuovo contatore avrebbe dovuto essere zero. A questo punto non vi è neanche certezza della data delle fotografie prodotte e della data di sostituzione del contatore.
Dall'estratto conto emerge che nel periodo in contestazione si era verificato un picco dei consumi ma, essendo pacifico in causa che si era verificata una perdita nell'impianto idrico dell'opponente, la responsabilità non può ricadere sul Gestore il quale avrebbe potuto stornare i canoni di depurazione e fognatura ma solo a condizione che fossero state accertate le condizioni stabilite dall'art. B.35.2 del
Regolamento.
Ancora, l'opponente “trova ingiusto e illegittimo di dover pagare una cifra con delle letture errate e confuse, per dei periodi indicati nella varie bollette ricevute, mai uguali tra loro, come se venissero aggiunte somme anche in periodo in cui il consumo era normale”.
Invero, questa contestazione appare fumosa e non si capisce a quali bollette e a quali periodi si riferisca l'opponente, fermo restando che l'opposizione riguarda una fattura ben precisa.
La fattura contestata reca tutte le indicazioni necessarie relative al periodo di riferimento, alle letture, alla ripartizione dei consumi nel periodo considerato e alle fasce tariffarie applicate.
Vi è poi una contestazione di un importo di € 820,00 risultante dall'estratto conto ma è irrilevante perché non riguarda l'ingiunzione di pagamento contestata.
In definitiva, la fattura contestata è chiarissima e il picco dei consumi è riconducibile alla perdita nell'impianto dell'opponente. Anche dalla domanda di adesione alla procedura di conciliazione pagina 4 di 5 presentata dalla signora risulta che l'odierna opponente ha attivato la procedura di Pt_1
conciliazione per consumi eccessivi dovuti a perdite occulte senza formulare alcuna contestazione sull'esattezza delle letture e sul funzionamento del contatore. Anche nel precedente reclamo inviato alla società non c'è alcuna doglianza circa il funzionamento del contatore ma si ribadisce CP_1
l'esistenza di una perdita nell'impianto dell'opponente.
Infine, non si comprende perché, come richiesto dall'opponente nelle note di trattazione scritta, dovrebbero essere applicati i consumi medi annuali: nel caso in cui l'anomalia sia imputabile all'utente, questi è tenuto al pagamento dei consumi misurati, anche se esorbitanti rispetto ai consumi medi, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questo tribunale.
È vero che in alcuni casi questo tribunale ha riconosciuto una riduzione del credito, ma ciò è avvenuto quando l'utente ha tempestivamente e specificamente allegato e dimostrato il concorso colposo del gestore nell'ampliamento delle ragioni creditorie, cosa che nel caso in esame non è avvenuta. Nei casi richiamati infatti si era verificata una situazione di grave patologia del rapporto di somministrazione in ragione di gravi violazioni imputabili allo stesso gestore, che in questo caso non sono state neanche allegate.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e l'ingiunzione di pagamento deve essere confermata e deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento prot. N. SM/21595
DG e la dichiara definitiva ed esecutiva;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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