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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2703/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2703/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Antonio Tribulato e Filadelfo Tribulato, che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._2
Hartford (USA) il 15.10.1973, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Saverio Burgaretta e Ilaria
Battaglia, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta pagina 1 di 3 procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.7.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 16.6.1999, che dall'unione non Controparte_1
nascevano figli e di essersi separato consensualmente dalla moglie, giusto decreto di omologa n. 253/2021 emesso da questo Tribunale in data 20.4.2021 (v. documento in atti) chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 27.5.2025, le parti comparse personalmente davano atto di volere concordemente ottenere la pronuncia di divorzio senza condizioni.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Siracusa il giorno 16.6.1999 (Anno 1999 - Atto n. 171, Parte II, Serie A).
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2703/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16.6.1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa nell'anno 1999 (Atto n. 171, Parte II, Serie A); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2703/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Antonio Tribulato e Filadelfo Tribulato, che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._2
Hartford (USA) il 15.10.1973, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Saverio Burgaretta e Ilaria
Battaglia, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta pagina 1 di 3 procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.7.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 16.6.1999, che dall'unione non Controparte_1
nascevano figli e di essersi separato consensualmente dalla moglie, giusto decreto di omologa n. 253/2021 emesso da questo Tribunale in data 20.4.2021 (v. documento in atti) chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 27.5.2025, le parti comparse personalmente davano atto di volere concordemente ottenere la pronuncia di divorzio senza condizioni.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Siracusa il giorno 16.6.1999 (Anno 1999 - Atto n. 171, Parte II, Serie A).
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2703/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16.6.1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa nell'anno 1999 (Atto n. 171, Parte II, Serie A); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3