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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 868/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Samanta Gazzani del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altidona, Via Cherubini n. 25;
e
2) Parte_2
Nato a Porto San Giorgio (FM) il 14.01.1972
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luciana Tosoni del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo, Via Francesco Egidi n. 97/D;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Montefiore dell'Aso (AP)
(anno 2002, atto n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati con sentenza, passata in giudicato, n. 848/2023 pubblicata il 06.11.2023 (R.G. 1228/2020)
con i seguenti figli:
1) , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana;
Parte_3 pagina 1 di 3 2) , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Assegnare a la casa familiare sita in Montefiore dell'Aso, Via Gentile da Parte_2
Montefiore n. 49;
2) Disporre che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Pt_4 poiché entrambi i genitori provvederanno alle sue necessità nel periodo in cui vivrà nelle Pt_4 rispettive abitazioni;
3) Disporre che la sig.ra verserà al sig. , a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
e fino a quando la stessa non troverà una stabile occupazione lavorativa, entro il giorno 15 di Pt_3 ogni mese, la somma mensile di Euro 212,00 (duecentododici/00), somma già rivalutata e rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) Disporre che l'assegno di mantenimento in favore della figlia decadrà automaticamente Pt_3 all'avveramento della condizione di cui al punto 3);
5) Porre a carico di entrambe le parti, nella percentuale del 50 %, le spese straordinarie relative ai figli, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo. Con riferimento alla figlia le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori fino a quando la stessa non troverà Pt_3 una stabile occupazione lavorativa;
6) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e nessun mantenimento dovrà essere versato nei confronti dell'uno o dell'altro. Inoltre le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione, avendo definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi;
7) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.05.2002 in
Montefiore dell'Aso (AP) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Samanta Gazzani del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altidona, Via Cherubini n. 25;
e
2) Parte_2
Nato a Porto San Giorgio (FM) il 14.01.1972
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luciana Tosoni del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo, Via Francesco Egidi n. 97/D;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Montefiore dell'Aso (AP)
(anno 2002, atto n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni
□ separati con sentenza, passata in giudicato, n. 848/2023 pubblicata il 06.11.2023 (R.G. 1228/2020)
con i seguenti figli:
1) , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana;
Parte_3 pagina 1 di 3 2) , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Assegnare a la casa familiare sita in Montefiore dell'Aso, Via Gentile da Parte_2
Montefiore n. 49;
2) Disporre che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Pt_4 poiché entrambi i genitori provvederanno alle sue necessità nel periodo in cui vivrà nelle Pt_4 rispettive abitazioni;
3) Disporre che la sig.ra verserà al sig. , a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
e fino a quando la stessa non troverà una stabile occupazione lavorativa, entro il giorno 15 di Pt_3 ogni mese, la somma mensile di Euro 212,00 (duecentododici/00), somma già rivalutata e rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) Disporre che l'assegno di mantenimento in favore della figlia decadrà automaticamente Pt_3 all'avveramento della condizione di cui al punto 3);
5) Porre a carico di entrambe le parti, nella percentuale del 50 %, le spese straordinarie relative ai figli, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo. Con riferimento alla figlia le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori fino a quando la stessa non troverà Pt_3 una stabile occupazione lavorativa;
6) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e nessun mantenimento dovrà essere versato nei confronti dell'uno o dell'altro. Inoltre le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione, avendo definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi;
7) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.05.2002 in
Montefiore dell'Aso (AP) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiore dell'Aso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3