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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15760 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Oddo ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Bagheria ( PA ) nella via Mario Rapisardi n° 7
attore
E
sito in Palermo, via Sampolo n° 82, in persona Controparte_2
del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di
Pasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa piazza V. E.
Orlando n° 27
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda attorea integra richiesta di risarcimento per i danni subiti dall'immobile, sito all'interno del complesso condominiale di questa via Sampolo
n° 82, di proprietà di e dagli arredi e apparecchiature Parte_1
informatiche ivi contenute in conseguenza di un fenomeno di sversamento dal soffitto di acque nere e liquami dovuto alla rottura della colonna di scarico
1 condominiale, nonché per i danni da interruzione dell'attività commerciale ivi esercitata.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove, anche a fronte delle contestazioni mosse dal convenuto CP_2
costituitosi in giudizio, dalla disamina delle deposizioni testimoniali rese in sede istruttoria e delle risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa.
Ora, se da un lato i testi escussi ( entrambi dipendenti della società di cui è titolare l'attore avente sede presso l'immobile ) hanno confermato il verificarsi in data 27.11.17 dell'evento dannoso, ossia la fuoriuscita di liquami presso i locali attorei causata dalla rottura della colonna di scarico condominiale ( circostanza invero confermata dall'amministratore pro tempore del in sede di CP_2
interrogatorio formale ) tale da provocare danni all'immobile, agli arredi e alle apparecchiature informatiche ivi contenuti, dall'altro l'esperto nominato ha provveduto, previa effettuazione di apposito sopralluogo e rilievi tecnici, planimetrici e fotografici e sulla scorta della documentazione tecnica e fotografica allegata in atti, alla redazione di elaborato, le cui conclusioni, da ritenersi condivisibili, consentono di accertare come la verificazione dei danni lamentati sia da imputare, alla rottura della colonna di scarico condominiale.
Quanto sopra esposto consente di ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c. che individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'operatività della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne
2 consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Per tali considerazioni, risultando acclarata la sussistenza del nesso causale tra la condizione dell'unità immobiliare attorea e il fenomeno di fuoriuscita di acque nere e liquami ascrivibile alla rottura di un bene condominiale ( colonna di scarico ) e non avendo l'ente convenuto fornito la indicata prova liberatoria
( caso fortuito ) di cui all'art. 2051 c.c., sono da accogliere le domande avanzate da . Parte_1
Venendo ora alla quantificazione, l'esperto nominato ha ritenuto congrua la cifra, pari ad € 2.500,00, afferente ai costi sostenuti da parte attrice per l'esecuzione dei lavori edili di ripristino ( come da fattura prodotta in atti ) e ha stimato in un complessivo importo di € 993,69 i danni subiti dalla strumentazione informatica.
Deve poi liquidarsi in favore di una somma diretta a Parte_1
ristorare il danno subito in termini di mancato guadagno e di costi sostenuti in relazione ai dipendenti in ragione dell' intervenuta interruzione dell'attività commerciale esercitata presso i locali attorei ( circostanza oggetto di conferma da parte dei testi escussi ) e di cui risulta esser titolare lo stesso , pregiudizio Pt_1
che si ritiene equo calcolare, alla luce della documentazione in atti, in € 2.000.00.
Conclusivamente, dunque, il sito in Palermo, via Controparte_2
Sampolo n° 82 va condannato al pagamento in favore di , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della della somma Controparte_1
di € 5.493,69, oltre interessi al saggio legale dalla data della decisione sino all'effettiva corresponsione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo ( tenuto, peraltro, conto che la somma offerta banco iudicis dall'ente convenuto a parte attrice si è rivelata, come osservato da quest'ultima in sede di diniego, non satisfattiva della pretesa risarcitoria avanzata ).
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P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande formulate da
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
con atto di citazione notificato in data 3.12.20, così provvede: Controparte_3
- condanna il sito in Palermo, via Sampolo n° 82 al Controparte_2
pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della della complessiva somma di € 5.493,69, oltre Controparte_1
interessi al saggio legale dalla data della decisione sino all'effettiva corresponsione;
- condanna l'ente convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti.
Così deciso in Palermo in data 19.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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