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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bellesi Presidente relatrice dott.ssa Elisa Fazzini Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13841/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO VEZZOLA e dell'avv. LUCA TRENTINI, elettivamente domiciliata presso il primo in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 60, per delega in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CINZIA MARIA BERNINI Controparte_2
ASTI, presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via P. Caldirola, 6/Y, per delega in atti
CONVENUTA
Oggetto: antitrust pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per ciascuno e/o tutti i motivi svolti in causa, previo ogni opportuno provvedimento accertamento e declaratoria di legge:
Nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, voglia il Tribunale adito accertare (in subordine dichiarare) la totale nullità della fideiussione per cui è causa e suoi atti derivati (doc.ti 4, 5 e 8 fascicolo monitorio) per quanto dedotto al n. 3 di parte motiva dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo richiamato nel corpo della comparsa di riassunzione, nonché, in subordine, previo accertamento della nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 di detta fideiussione e dichiarazione di inefficacia o/o nullità della stessa (o con la migliore formula che il Tribunale riterrà di adottare) per i motivi di cui ai n.ri 4, 5 e 6 di parte motiva in comparsa di riassunzione (che si deducono in via subordinata e successiva), perché infondati in fatto e diritto e perché nulla deve l'opponente all'opposta e sue danti causa.
In caso di accoglimento di una delle predette conclusioni: condannare l'opposta a risarcire i danni cagionati all'opponente per effetto di iscrizione di ipoteca giudiziale con il decreto opposto e per l'eventuale esecuzione forzata, nella misura da accertare e liquidare in giudizio, nei limiti di €200.000,00, rinunciando sin da ora al supero.
Condannare l'opposta a risarcire all'opponente i danni ex art. 96 I co. c.p.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa, nonché a versare alla opponente stessa la somma di
€.20.000,00 ex art. 96 u.c. c.p.c., in subordine quella che sarà equitativamente ritenuta.
Spese e compenso di avvocato rifusi con distrazione a favore degli avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria:
a) si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che dal 1999 al 2015, Banca dell'Artigianato e dell'Industria SPA (BAI facente ora parte del “Gruppo Credito Valtellinese”) richiedeva la sottoscrizione di contratti di fideiussione come quello che mi si rammostra (doc. n. 13) senza ammettere alcuna modifica al testo predisposto sul relativo modello della Banca?
Si indica come teste il Direttore Generale pro tempore di Banca dell'Artigianato e dell'Industria SPA (BAI facente parte del “Gruppo Credito Valtellinese”) dott.
[...]
presso Credito Valtellinese in Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio. Tes_1
pagina 2 di 14 b) si chiede che il Giudice ordini a Banca dell'Artigianato e dell'Industria SPA (ora
“Gruppo Credito Valtellinese”) l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc di un congruo numero di fideiussioni (50) con data certa contratte su propri moduli ed a suo favore dal
1999 al 2015, oscurati i nominativi dei contraenti al fine della privacy, nonché dei fogli illustrativi predisposti negli anni dal 1999 al 2015.
c) Si chiede altresì, se del caso, che, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini ad altri istituti che operano sul territorio nazionale, quali Banca AB, Banca ES, Banco PO, Banca PS, Banca PO Emilia Romagna SPA l'esibizione di un congruo numero di fideiussioni (50) con data certa contratte su propri moduli a loro favore dal 1999 al 2015, oscurati i nominativi dei contraenti al fine della privacy”
CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e pre-via ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare:
In via preliminare:
Dato atto della nullità della comparsa di riassunzione per carenza dei requisiti di cui all'art.125 disp.att. per tutti i motivi indicati in atti, dichiarare la nullità della comparsa di riassunzione.
Con vittoria di spese e competenze di rito.
In via principale:
Respingere ogni domanda formulata da per tutti i motivi esposti in atti e Parte_1 confermare la validità delle fideiussioni dalla stessa sottoscritte rispettivamente in data 26.10.1999 e 23.12.1999 e successiva conferma del 27.12.2000.
Con vittoria di spese e competenze di rito.
Dato atto dell'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto inconferente con l'oggetto del presente giudizio, rigettare la predetta domanda per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze di rito.
In via istruttoria:
Si insiste nelle deduzioni e istanze istruttorie di cui alle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c. agli atti.
Con vittoria di spese e competenze di rito.”
pagina 3 di 14 Ragioni della decisione
1. con atto di citazione in riassunzione notificato il 19 marzo 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio rappresentata dalla Controparte_1 Controparte_2
per sentir accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione dalla
[...]
medesima sottoscritti, in favore della società (successivamente Controparte_3
con la banca dell'Artigianato e dell'Industria s.p.a., i cui crediti sono stati CP_4
ceduti alla convenuta.
Si tratta delle fideiussioni stipulate in data 26 ottobre 1999, per l'importo di Lire
4.290.000.000, e in data 23 dicembre 1999. Con tale ultimo contratto, la garanzia sottoscritta nel mese di ottobre è stata estesa fino all'importo di Lire 5.590.000.000.
Precisa l'attrice che il tribunale di Brescia, in forza di tali fideiussioni, ha emesso nei suoi confronti, quale garante, su ricorso della un decreto Controparte_1
ingiuntivo con il quale la medesima è stata condannata a pagare, in favore della ricorrente, nei limiti della garanzia prestata e in solido con terzi soggetti, la somma di €
2.741.849,82.
Avverso tale decreto, ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Parte_1
Brescia, eccependo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni sottoscritte, per violazione della normativa antitrust.
Il tribunale di Brescia, previa separazione dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della sola domanda riconvenzionale proposta dall' opponente, con ordinanza del 18 dicembre 2020, comunicata il 22 dicembre 2020, ha dichiarato la propria incompetenza in merito alla domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria della nullità delle fideiussioni prestate per contrarietà alla normativa antitrust a favore della competenza funzionale del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di Imprese - assegnando termine di legge per la riassunzione del giudizio relativo a tale domanda.
pagina 4 di 14 2. Si è costituita eccependo, in via preliminare, la nullità della Controparte_1
comparsa di riassunzione per carenza dei requisiti di cui all'art.125 disp.att.
In particolare, la convenuta in riassunzione ha dedotto che l'atto di citazione della controparte introduce tre distinte e autonome domande di “nullità, estinzione ed inefficacia” dei contratti di garanzia posti al vaglio nel presente giudizio che, per loro natura e per come formulate non possono coesistere, in quanto esplicative di effetti giuridici differenti e inconciliabili. L'indeterminatezza dell'oggetto della domanda comporterebbe la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per indeterminatezza del petitum.
Nel merito, viene contestata la fondatezza della domanda. Si evidenzia, nello specifico, che l'attrice fa riferimento nel corpo del proprio atto alle clausole n.5 e n.7 dei contratti di garanzia, clausole queste del tutto estranee all'accertamento svolto dalla Banca
d'Italia con il provvedimento del 2005 che ha ritenuto l'invalidità dei soli articoli 2, 6 e
8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie nella misura in cui le disposizioni in essi contenute vengono applicate in modo uniforme, in quanto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90.
La convenuta ha inoltre eccepito che il contratto sottoscritto da è un Parte_1
contratto autonomo di garanzia. Tale tipo di contratto si distingue dall'ordinaria fideiussione in quanto, diversamente da quest'ultima, che ha natura accessoria all'obbligazione principale ed è, ad essa, funzionalmente collegata, è indipendente rispetto al rapporto principale.
Infatti, l'inserimento in una fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e soprattutto “senza eccezioni” varrebbe di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Viene richiamata, in proposito, la sentenza del 12 febbraio 2015, n. 2762, della Corte di
Cassazione, che ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n.3947/2010), ribadendo che al contratto autonomo di garanzia, non può essere applicata la norma dell'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere pagina 5 di 14 tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione nell'instaurare un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile a un'obbligazione di garanzia autonoma.
ha quindi chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice. Controparte_1
3. La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Rileva preliminarmente il collegio che l'oggetto del presente giudizio in riassunzione
è limitato alla domanda di accertamento e declaratoria della nullità, per violazione della disciplina antitrust, delle fideiussioni rilasciate da Ne consegue che le Parte_1
contestazioni del credito azionato in sede monitoria sono del tutto estranee al presente giudizio, essendo funzionalmente competente a decidere il giudice dell'opposizione, così come sulla domanda risarcitoria relativa ai danni che si assume siano stati cagionati all'opponente per effetto dell'iscrizione di ipoteca giudiziale e per l'eventuale esecuzione forzata.
Parimenti, estranea all'oggetto di questo giudizio è la questione introdotta dall'attrice, nella prima delle tre memorie depositate ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., riguardo alla qualifica di consumatrice di L'attrice sostiene infatti che Parte_1
da tale qualifica conseguirebbe la nullità di protezione rilevabile d'ufficio dal giudice in relazione alle clausole “evidentemente abusive e come tale nulle ai sensi dell'art. 1469 bis n. 18 c.c. (ora divenuto art. 33, lett. t) Cod. Consumo) ed art. 1469 quinquies c.c.
(ora divenuto art. 36 Cod. Consumo) che impongono la limitazione al consumatore della facoltà di opporre eccezioni, ed in particolare quella contenuto all'art. 7 del testo contrattuale, quella contenuta all'art. 6 che deroga all'art. 1957 c.c., quella contenuta all'art. 9. ” (pagg. 15 e 16).
pagina 6 di 14 Il collegio osserva infatti che il giudizio è stato riassunto dinanzi a questa sezione specializzata, come emerge dall'ordinanza del 18 dicembre 2020, esclusivamente in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, essendo questa sezione funzionalmente competente a decidere in materia di danni derivanti da illeciti antitrust.
Conseguentemente, la questione sollevata con l'eccezione dell'opponente relativa alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme dettate a tutela del consumatore si deve ritenere rientrante nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al tribunale di Brescia e non potrà essere esaminata in questa sede.
5. Quanto all'eccezione di indeterminatezza della domanda sollevata dalla convenuta con riferimento alla triplice richiesta di dichiarare la estinzione, inefficacia o nullità contenuta nell'atto di citazione in riassunzione, la questione deve ritenersi superata.
Infatti, già all'udienza di prima comparizione delle parti del 9 novembre 2021, l'attrice aveva dichiarato che “l'odierna domanda è volta alla declaratoria di nullità delle fideiussioni” e in questa direzione si sono indirizzate tutte le successive difese di Pt_1
Pertanto, appare oggi indiscutibilmente chiaro che l'oggetto della domanda
[...]
riguarda esclusivamente la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'attrice ai sensi della normativa antitrust.
6. Appare superabile, ad avviso del collegio, anche la contestazione di parte convenuta relativa alla mutatio libelli, eccepita con riferimento alle clausole rispetto alle quali si invoca la declaratoria di nullità.
Effettivamente, l'attrice, nell'atto di citazione in riassunzione, a pag. 35, chiede
“l'accertamento della nullità parziale delle clausole 5 e 6 di detta fideiussione”, mentre nella prima delle tre memorie depositate ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. viene chiesta, in subordine rispetto alla domanda principale di accertamento della “totale nullità della fideiussione per cui è causa e suoi atti derivati”, l'accertamento “della nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8” (pag.16).
pagina 7 di 14 Sembra tuttavia che tale discrepanza sia riconducibile a un errore materiale nella stesura dell'atto, perché il contenuto delle clausole di cui l'attrice parla nelle proprie difese è sostanzialmente coincidente con il contenuto delle clausole oggetto del provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia.
7. Fatte queste premesse e passando all'esame del merito, ritiene il Collegio che la domanda formulata dall'attrice non sia fondata e non possa pertanto essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
7.1. Sostiene che i contratti di fideiussione dalla stessa stipulati sono Parte_1
nulli perché contengono, replicandole, le tre clausole di deroga del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza” contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
A sostegno della dedotta nullità, l'attrice ha prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, nel quale si afferma che le clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 287/1990
(doc.5-3).
Rileva il collegio che, nel caso in esame, la fideiussione sottoscritta il 26 ottobre 1999 prodotta dall' attrice quale documento 13 e la relativa estensione sottoscritta il 23 dicembre 1999, prodotta quale documento 14, contengono tutte le clausole n. 2, n.6 e n.8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie. All'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo;
pertanto, l'attore ritiene di aver fornito prova di come esso derivi direttamente dall'esecuzione dell'accordo anticoncorrenziale sanzionato. Tuttavia, l'assunto non è condivisibile.
7.2. Nel caso in esame, l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che la garanzia sottoscritta dall'attore deve essere qualificata, in applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113,
pagina 8 di 14 comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 5253/2021), come contratto autonomo di garanzia, ponendosi così al di fuori del perimetro oggettivo dell'accertamento effettuato dall'Autorità.
Si osserva, sul punto, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, diversamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. SS.UU. 3947/2010).
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015), laddove pagina 9 di 14 l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante abbia l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore
(cfr. Cass. 15108/2013). Si ritiene, peraltro, che se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. SS.UU. 3947/2010), tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (cfr. Cass. 12152/2016).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto de quo, al di là del nomen iuris utilizzato, si desume una serie di elementi univoci, idonei a escludere l'accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale. Rilevante, a tale fine, è la clausola di cui all'art.7 del contratto di garanzia sottoscritto dalle parti che riporta testualmente, nella sua prima parte: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”.
Da tale clausola si evince non solo che il pagamento deve essere immediato e a semplice richiesta della banca, ma anche che il garante, una volta escusso, è tenuto a pagare anche in caso di opposizione del debitore.
Il collegio ritiene che tali previsioni siano sintomatiche della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, tenuto conto che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, proprio per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente pagina 10 di 14 preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. Cass.
19693/2022).
Del resto, che la fideiussione di cui si controverte debba essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia è già stato ritenuto da questa stessa sezione nella causa parallela promossa dalle condebitrici solidali e Parte_2 Controparte_5
anche nei confronti della stessa .
[...] Controparte_1
Nella sentenza n.8217 pronunciata all'esito di quel giudizio il 19 ottobre 2023 (prodotta dalla convenuta), si legge infatti: “Le scritture private del 26/10/1999 non possono essere considerate come fideiussioni in senso proprio, caratterizzate dall'accessorietà tipica della fideiussione che implica la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.), ma vanno qualificate come contratti autonomi di garanzia, come sostenuto dalla convenuta (v. pag.
9-10 CP_1
comparsa di costituzione e pag. 9 comparsa conclusionale) in ragione di un'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali in esse contenute.
Nel caso in esame l'art.7 delle condizioni contrattuali prevede, infatti, l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla Banca “a semplice richiesta scritta” ed è accompagnato dall'impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”, espressione analoga alla clausola “senza eccezioni” e che unitamente all'espressione “a prima richiesta” vale a qualificare il negozio come autonomo di garanzia, come confermato dall'art.8, il quale prevede che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, derogando al disposto dell'art.1939 c.c.
Invero in conformità all'orientamento della giurisprudenza di merito, la clausola predetta “è idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, in conformità con quanto stabilito dalla pagina 11 di 14 Suprema Corte con la nota e menzionata pronuncia n. 3947/2010”, in quanto la dicitura
“a prima richiesta” accompagnata dall'impegno del garante all'effettuazione del pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” chiarisce che “l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore” e che “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così Corte App. Milano 17/07/2020 n.1880; Corte App.
Milano 8/07/2020 n.1730; Trib. Milano, 13/04/2018 n.4214, Trib. Milano, 6/07/2023
n.5593; Trib. Milano 21/09/2023 n.7199).
Né rileva che nei contratti di garanzia in esame la clausola di pagamento a prima richiesta non sia accompagnata anche dalla dicitura “e senza eccezioni”, poiché “in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola 'a prima richiesta e senza eccezioni' fa presumere l'assenza dell'accessorietà, la quale tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo” (nella fattispecie esaminata dalla Corte “in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (Cass. 31/05/2021 n.15901, Cass. 14/06/2016 n.12152).
Pertanto, considerato che nelle garanzie rilasciate dagli attori e Parte_2 CP_5
l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta” del fideiussore è previsto senza alcun termine dilatorio e persino in caso di (ed a prescindere dalla) opposizione del debitore, la qualificazione delle garanzie stesse come contratti autonomi di garanzia (o come fideiussioni a semplice richiesta secondo la convenuta) rende infondato l'assunto attorea relativo alla nullità delle stesse in ragione dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55/2005 pagina 12 di 14 della Banca d'Italia” […] che “si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni
“omnibus” (v. punti 9, 13 provvedimento. n.55/2005)”.
In considerazione della qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, è evidente che l'attrice non può avvantaggiarsi di un provvedimento amministrativo che, come quello di specie, ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.4.2020 e n. 1953 del 22.7.2020).
Come in qualunque causa stand alone, è, pertanto, onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, in realtà, tale onere non è stato assolto dall'attrice, la quale non ha documentato, né, tanto meno, provato in modo rigoroso la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia
La mancata dimostrazione di un'intesa avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari, attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di contratti autonomi di garanzia, non può che condurre al rigetto delle domande formulate in questa sede.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore
(indeterminabile) della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dall'attrice alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da con atto di citazione in riassunzione notificato in data Parte_1
19 marzo 2021, nei confronti di ogni diversa istanza o Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 13 di 14 - respinge le domande dell'attrice;
- condanna a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per
[...]
compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Così deciso in Milano, l'11 luglio 2024
La Presidente est.
Anna Bellesi
pagina 14 di 14