Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1541 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 12-2-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Orta di Atella alla Parte_1 C.F._1
via G. Falcone, 17 presso lo studio legale dell'Avv. Aldo Patrizio Di Letto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casandrino al V.le CP_1 C.F._2
Luigi Milo 13, presso lo studio dell' Avvocato Caterina Ceparano che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' avv. Marcello De Luca giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 473 bis -12 e ss. c.p.c. depositato il 22.2.2024, la ricorrente (nata a [...] il 3.7.
1974), premesso di aver contratto matrimonio in Airola in data 3 ottobre 1993 con il resistente (nato a Napoli il 27/9/1969), dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nata a [...] il [...]) – deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i Per_2
coniugi era divenuta intollerabile.
A tal fine chiedeva la separazione si sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
l'assegnazione della casa familiare;
l'obbligo a carico del resistente di corrispondere quale contributo per il mantenimento suo e del figlio , lavoratore ma ancora convivente, un assegno mensile Per_1 di € 800,00 oltre le spese mediche, specialistiche nonché straordinarie nella misura del 50% .
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla rottura dell'unione familiare, in via preliminare, deduceva la mancanza dell'allegazione al ricorso dei documenti necessari per l'instaurazione del procedimento e la mancata articolazione dei mezzi istruttori.
Nel merito chiedeva la separazione con addebito alla ricorrente ex art. 151, comma 2, c.c. ;
l'assegnazione della casa familiare ad entrambi i coniugi con l'impegno a renderla divisa e vivibile per entrambi;
in subordine l'assegnazione a sé, anche a titolo di risarcimento per le responsabilità della ricorrente nella determinazione delle cause di separazione;
nulla a titolo di mantenimento per la ricorrente, non ravvisandosi alcuna necessità di assistenza economica, essendo indipendente economicamente svolgendo l'attività di parrucchiera;
nulla a titolo di mantenimento per il figlio
, essendo indipendente economicamente;
la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; la Per_1
condanna alle spese di lite.
All'udienza 26 giugno 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino); sentite le parti alla presenza dei difensori, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa era rinviata in prosieguo per bonario componimento per l'udienza del 12.7.2024.
Fallito il bonario componimento, con ordinanza del 17.7.2024 il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dichiarava ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. , così come modificato dalla legge 55/2015, lo scioglimento della comunione legale dei coniugi.; nulla disponeva in ordine all'affidamento e al diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni;
nulla prevedeva sul mantenimento dei figli maggiorenni in difetto dei presupposti di legge (nella specie la figlia è coniugata e non vive con la madre mentre è un Per_2 Per_1
poliziotto che lavora a Roma); nulla disponeva sulla casa familiare- sita in Orta di Atella alla via
Ghandi, 39 – in assenza dei presupposti ex art. 337 sexies c.c. ; determinava in € CP_2
300,00 l'assegno a carico del resistente in favore della ricorrente per il suo mantenimento, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto
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corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.; ritenuta l'inammissibilità della prova per testi, considerato che nessuna delle parti depositava le memorie ex art. 473bis-17 c.p.c; ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori;
onerava le parti al deposito della documentazione reddituale;
fissava, infine, udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
Con istanza depositata il 23.7.2024 il procuratore del resistente chiedeva la modifica dell'ordinanza del 17.7.2024 in riferimento alla parte in cui era stato determinato un assegno alimentare pari ad
€.300,00 in favore della ricorrente.
Con ordinanza del 25.7.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza, confermando l'ordinanza, salvo circostanze nuove e sopravvenute.
La ricorrente non depositava la memoria di precisazione delle conclusioni.
In sede di conclusioni il resistente deducendo che in seguito all'emissione dei provvedimenti provvisori aveva pagato tutte le utenze e la quota condominiale della casa familiare, non avendovi provveduto per la sua quota la ricorrente, chiedeva, disporsi a carico della stessa il pagamento della metà di dette somme;
insisteva per la revoca della ordinanza del 17.7.2024; per il resto si riportava alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 12.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473 bis-28 c.p.c.( cfr. ordinanza del 13.2.2025 comunicata il 14.2.2025).
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
In via preliminare nulla va disposto sull'affido dei figli e diritto di visita essendo i figli della coppia.
- (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])- maggiorenni Per_1 Per_2
Sempre in via preliminare nulla va disposto in ordine al mantenimento essendo i figli economicamente indipendenti (la stessa ricorrente, all'udienza del 26.6.2024 ha dichiarato: Mio figlio lavora a Roma ma quando viene sta a casa con me. Mio figlio è poliziotto; mentre la figlia Per_2
è coniugata e non vive con la madre).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti
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elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione, avanzate da entrambe le parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state provate le specifiche condotte poste dalle parti in violazione dei doveri coniugali (considerato l'inammissibilità delle prove articolate e non avendo le parti depositato le memorie ex art. 473 bis-17 c.p.c.) né può pervenirsi, in via induttiva , ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata da entrambe le parti .
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass sentenza
n. 6979/2007; Cass. Civ. sentenza n. 1545/2006).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
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Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tanto premesso, essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti, nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, difettando i presupposti richiesti dall'art. 337 sexies c.c., in assenza di diverso accordo tra le parti .
Sul punto si osserva che i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti, hanno la facoltà di stipulare contratti atipici (essendo volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.) caratterizzati da una propria causa che rinviene nella separazione (o divorzio) soltanto la sua “occasione”, senza, tuttavia, dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio. Tali accordi, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, consentono ai coniugi di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti e sono del tutti leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali, purché non ledano diritti inderogabili (cosiddetto contenuto eventuale della separazione contrapposto al contenuto necessario, da ultimo in questi termini cfr. Cass.; sentenza 19 agosto 2015
n. 16909).
Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti, la domanda di divisione della casa avanzata dal resistente in tale sede non può essere accolta.
Infine neanche può accogliersi la domanda avanzata in via subordinata di assegnazione della casa familiare a titolo di risarcimento dei danni che non sono stati né allegati né provati.
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di
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ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato.
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n.4800 del 2002; n.5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle esigenze come sopra precisate (Cass. n. 3974 del 2002; n.4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario” (cfr.
Cass. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015)
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge , in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel cod.civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti ( sul punto cfr.
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Cass. 11.7.13 n.17199).
Tanto premesso, nel caso specifico occorre analizzare la posizione economica delle parti.
È doveroso in primis evidenziare che parte ricorrente non ha ottemperato a quanto richiesto giusta ordinanza del 17.7.2024.
Dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente è parrucchiera;
in costanza di matrimonio lavorava con il marito, senza, tuttavia, essere retribuita;
allo stato lavora saltuariamente come parrucchiera per le case, senza essere inquadrata, per parenti o amici;
è comproprietaria con il coniuge della casa familiare dove vive mentre il resistente è un parrucchiere ed è il titolare di un salone;
ha dichiarato di guadagnare, al netto delle spese, circa 1.000,00 euro al mese;
risultano redditi per l'anno 2021 di €. 9.799,00 (CUD 2022), per l'anno 2022 €. 10.635,00 (CUD 2023), per l'anno
2023 €. 10.341,00 (CUD 2024); vive nella casa familiare di cui è comproprietario;
ha una multiproprietà in provincia di Nardò; ha spontaneamente versato alla ricorrente la somma di €.
800,00, indice di una capacità reddituale maggiore di quella emergente ex actis ( dichiarazioni rese all'udienza del 26.6.2024 e doc. in atti).
In definitiva, valutando tutti i citati elementi in rapporto alla durata del matrimonio (contratto nel
1993); tenuto conto del divario reddituale esistente tra le parti;
considerata l'età della ricorrente ( 50 anni) ed il titolo di studio (licenza media) oltre il contributo che la ricorrente ha dato all'attività lavorativa del resistente, senza essere retribuita, il Collegio conferma la somma mensile di € 300,00
(trecento,00),da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulle ulteriori domande
Le ulteriori domande avanzate dal resistente (relative al pagamento delle utenze e delle quote condominiali della casa familiare) oltre ad essere tardive non sono ammissibili in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 c.p.c. o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
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ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande avanzate (pagamento per la metà delle utenze;
pagamento quote condominiali;
) con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870).
Ne consegue che sono inammissibili in questa sede le domande avanzate da parte resistente.
Sulla domanda avanzata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
La domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
Ed invero la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. sentenza n 21667/2023) ha recentemente ribadito il principio (ripreso da ultimo da ulteriori pronunce di merito) per il quale in tema di responsabilità processuale , la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art.96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire.
La parte richiedente deve, comunque, provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che parte resistente non ha assolto;
del resto lo stesso resistente ha coltivato domande che non sono state accolte nel presente giudizio.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca
(entrambi sulla domanda di addebito e sulla richiesta di assegnazione della casa familiare;
la ricorrente sul mantenimento del figlio maggiorenne ed il resistente sulla domanda di mantenimento per la ricorrente) sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] CP_1
b) Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
c) Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte resistente;
d) Nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni;
e) Nulla dispone a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni essendo economicamente indipendenti;
f) Nulla dispone sulla casa familiare in assenza dei presupposti ex art. 337 sexies c.c.;
8 R.G. n. 1541/2024
g) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non CP_1 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento,00), a titolo di contributo per il suo mantenimento. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente;
i) dichiara inammissibili le ulteriori domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c.;
j) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIROLA per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 56, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993);
k) Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 9 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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