TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 15.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13840 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LONGO EUGENIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCHETTI ROSAMARIA
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CARUSO ANTONIO
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione cartelle di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.4.2023 la ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 00087013 17/000 notificata in data 17 marzo 2023, con la quale si intima il pagamento della somma di € 1.773,24 a titolo di omissioni contributive relative all'anno 2008, 2009 e 2018.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva vantata dalla in relazione agli anni 2008 e 2009 e, nel merito, CP_1
l'insussistenza dell'obbligo contributivo, considerato il rapporto di pubblico impiego Org_ instaurato sin dal 2006 dalla ricorrente e l'iscrizione della stessa alla gestione
1 La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita la che ha contestato l'avversa opposizione deducendo che i CP_1
contributivi pretesi avevano ad oggetto il contributo integrativo dovuto per l'iscrizione della ricorrente all'Albo degli Avvocati e rilevando che, poiché la , per gli anni 2008 e Pt_1
2009, non aveva trasmesso alla alcuna dichiarazione reddituale, l'ente, CP_1 successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione con l' , Organizzazione_2
avvenuta nel maggio del 2016, aveva effettuato un controllo di congruenza dei dati reddituali in suo possesso con quelli dichiarati dalla , accertando che la stessa Pt_1
risultava aver dichiarato, quali redditi prodotti nello svolgimento dell'attività professionale di avvocato: per l'anno 2008, un reddito professionale di € 1.637,00 ed un volume d'affari iva di € 5.506,00; per l'anno 2009, un reddito professionale di € 14.787,00 ed un volume d'affari iva di € 23.167,00. Sicchè sulla scorta di tali redditi era stato determinato il contributo integrativo dovuto, pari al 2 % del fatturato dichiarato ai fini iva.
Con riferimento al credito relativo all'anno 2018, la ha precisato che il credito CP_1
ha ad oggetto la sanzione applicata per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018 (modello5/2019), determinata in base a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e
6, del regolamento delle sanzioni, approvato con d.m. del 15.04.2015, come sopra detto, per l'importo di € 446,00.
La ha infine contestato l'eccepita prescrizione della pretesa contributiva, CP_1
evidenziando che il termine decennale era stato ritualmente interrotto mediante costituzione in mora, ritualmente comunicata con raccomandata a/r all'indirizzo comunicato dalla ricorrente all'Albo.
L'ente ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Si è altresì costituita che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
1.Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tenuto conto che la presente opposizione ha ad oggetto non già l'estratto di ruolo, CP_2 bensì l'opposizione avverso una cartella di pagamento notificata proprio da che, CP_2
pertanto, è litisconsorte necessario.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
2 Con riferimento al contributo integrativo preteso per gli anni 2008 e 2009, si osserva che ai sensi dell'art. 19 L. 576/1980: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di CP_1
ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
E' incontestato dalla ricorrente che ella non ha mai provveduto ad inviare alla CP_1
le dichiarazioni per gli anni in discussione, sicchè il termine di prescrizione decennale non è mai decorso.
Quanto alla sanzione relativa all'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale Controparte_1
entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, si osserva che come affermato da Cass. 17258/2018, detta sanzione ha natura amministrativa, sicchè è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.
Ne segue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale, decorre decorsi trenta giorni dal momento in cui la ricorrente avrebbe dovuto inviare il modello
5/2019, sicchè la stessa è stata ritualmente interrotta mediante l'invio della cartella di pagamento oggi opposta, notificata nel marzo 2023.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
E' pacifico che la ricorrente risulta a tutt'oggi iscritta alla convenuta e che la CP_1
stessa non ha provveduto a richiedere la cancellazione dall'iscrizione alla essendosi CP_1
limitata a presentare, nel 2023, ricorso al Consiglio Nazionale Forense, avverso l'iscrizione d'ufficio all'Albo degli Avvocati con decorrenza 2007; ricorso attualmente pendente.
E' altresì incontestato che la ricorrente aveva dichiarato all'amministrazione finanziaria di aver prodotto redditi, negli anni 2008 e 2009 derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale di avvocato (per l'anno 2008, un reddito professionale di €
1.637,00 ed un volume d'affari iva di € 5.506,00; per l'anno 2009, un reddito professionale di € 14.787,00 ed un volume d'affari iva di € 23.167,00).
3 Ne segue la sussistenza degli obblighi contributivi e dichiarativi nei confronti della convenuta e, conseguentemente la legittimità delle pretese della convenuta, contenute CP_1
nella cartella di pagamento opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino a 5.200) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare comlessità.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 00087013 17/000 notificata in data 17 marzo 2023; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 885,00 in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Roma 17.10.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 15.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13840 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LONGO EUGENIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCHETTI ROSAMARIA
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CARUSO ANTONIO
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione cartelle di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.4.2023 la ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 00087013 17/000 notificata in data 17 marzo 2023, con la quale si intima il pagamento della somma di € 1.773,24 a titolo di omissioni contributive relative all'anno 2008, 2009 e 2018.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva vantata dalla in relazione agli anni 2008 e 2009 e, nel merito, CP_1
l'insussistenza dell'obbligo contributivo, considerato il rapporto di pubblico impiego Org_ instaurato sin dal 2006 dalla ricorrente e l'iscrizione della stessa alla gestione
1 La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita la che ha contestato l'avversa opposizione deducendo che i CP_1
contributivi pretesi avevano ad oggetto il contributo integrativo dovuto per l'iscrizione della ricorrente all'Albo degli Avvocati e rilevando che, poiché la , per gli anni 2008 e Pt_1
2009, non aveva trasmesso alla alcuna dichiarazione reddituale, l'ente, CP_1 successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione con l' , Organizzazione_2
avvenuta nel maggio del 2016, aveva effettuato un controllo di congruenza dei dati reddituali in suo possesso con quelli dichiarati dalla , accertando che la stessa Pt_1
risultava aver dichiarato, quali redditi prodotti nello svolgimento dell'attività professionale di avvocato: per l'anno 2008, un reddito professionale di € 1.637,00 ed un volume d'affari iva di € 5.506,00; per l'anno 2009, un reddito professionale di € 14.787,00 ed un volume d'affari iva di € 23.167,00. Sicchè sulla scorta di tali redditi era stato determinato il contributo integrativo dovuto, pari al 2 % del fatturato dichiarato ai fini iva.
Con riferimento al credito relativo all'anno 2018, la ha precisato che il credito CP_1
ha ad oggetto la sanzione applicata per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018 (modello5/2019), determinata in base a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e
6, del regolamento delle sanzioni, approvato con d.m. del 15.04.2015, come sopra detto, per l'importo di € 446,00.
La ha infine contestato l'eccepita prescrizione della pretesa contributiva, CP_1
evidenziando che il termine decennale era stato ritualmente interrotto mediante costituzione in mora, ritualmente comunicata con raccomandata a/r all'indirizzo comunicato dalla ricorrente all'Albo.
L'ente ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Si è altresì costituita che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
1.Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tenuto conto che la presente opposizione ha ad oggetto non già l'estratto di ruolo, CP_2 bensì l'opposizione avverso una cartella di pagamento notificata proprio da che, CP_2
pertanto, è litisconsorte necessario.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
2 Con riferimento al contributo integrativo preteso per gli anni 2008 e 2009, si osserva che ai sensi dell'art. 19 L. 576/1980: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di CP_1
ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
E' incontestato dalla ricorrente che ella non ha mai provveduto ad inviare alla CP_1
le dichiarazioni per gli anni in discussione, sicchè il termine di prescrizione decennale non è mai decorso.
Quanto alla sanzione relativa all'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale Controparte_1
entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, si osserva che come affermato da Cass. 17258/2018, detta sanzione ha natura amministrativa, sicchè è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.
Ne segue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale, decorre decorsi trenta giorni dal momento in cui la ricorrente avrebbe dovuto inviare il modello
5/2019, sicchè la stessa è stata ritualmente interrotta mediante l'invio della cartella di pagamento oggi opposta, notificata nel marzo 2023.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
E' pacifico che la ricorrente risulta a tutt'oggi iscritta alla convenuta e che la CP_1
stessa non ha provveduto a richiedere la cancellazione dall'iscrizione alla essendosi CP_1
limitata a presentare, nel 2023, ricorso al Consiglio Nazionale Forense, avverso l'iscrizione d'ufficio all'Albo degli Avvocati con decorrenza 2007; ricorso attualmente pendente.
E' altresì incontestato che la ricorrente aveva dichiarato all'amministrazione finanziaria di aver prodotto redditi, negli anni 2008 e 2009 derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale di avvocato (per l'anno 2008, un reddito professionale di €
1.637,00 ed un volume d'affari iva di € 5.506,00; per l'anno 2009, un reddito professionale di € 14.787,00 ed un volume d'affari iva di € 23.167,00).
3 Ne segue la sussistenza degli obblighi contributivi e dichiarativi nei confronti della convenuta e, conseguentemente la legittimità delle pretese della convenuta, contenute CP_1
nella cartella di pagamento opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino a 5.200) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare comlessità.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 00087013 17/000 notificata in data 17 marzo 2023; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 885,00 in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Roma 17.10.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
4