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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3188/2023 vertente tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di Parte_5 Persona_1
(avv. FERRI DOMENICO)
Parte appellante contro
CP_1
(avv. PONTECORVO BRUNO ENZO)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1263/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 26.7.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto nei confronti dell' da CP_1 Pt_1
e quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 per il pagamento dei ratei dell'assegno di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 Persona_1 con decorrenza dal 30.1.2019 al 14.7.2019 di cui al decreto di omologa emesso il 13.7.2020 dal Tribunale di Tivoli. Senza pronuncia sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_2
Appellano detta sentenza gli originari ricorrenti.
L' si costituisce in giudizio con comparsa del 10.3.2025 resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto. Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. gli appellanti dichiarano che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione degli arretrati pari ad euro 3.163,49 pro quota tra gli eredi, come da lettera del 15/02/2025, intestata all'erede Parte_2
Hanno perciò chiesto dichiararsi cessata materia del contendere con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
hanno altresì dato atto dell'intervenuto decesso di nelle more del giudizio. Parte_1
°°°°°°°
Osserva la Corte che, come riferito dagli interessati e come risulta anche dalla nota di liquidazione in atti, l' ha provveduto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento per cui è CP_1 causa in favore degli eredi di . Persona_1
Costituendo tale pagamento l'unico oggetto della presente controversia, deve ritenersi venuta meno tra le parti ogni ragione del contendere.
Quanto alle spese, costituisce principio consolidato del giudice di legittimità che, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito (“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” Cass. Ord. n. 23618/2017, in motivazione);
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. 23618/2017, sempre in motivazione);
Nelle specie, l' si è determinato alla liquidazione delle somme in contestazione solo nelle CP_1 more del giudizio (esattamente il 15.2.2025, dopo la notifica del ricorso in appello), costringendo gli eredi ad agire in giudizio per il soddisfacimento della loro pretesa;
sicchè, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'intervenuto pagamento, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite devono gravare sull' , che deve essere CP_2 perciò condannato al relativo pagamento in favore degli appellanti, totalmente vittoriosi in relazione alla domanda azionata.
Conclusivamente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite del presente giudizio di appello regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
-dichiara cessata la materia del contendere.
-Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00, oltre spese CP_1 forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc;
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste