Art. 15.
E' istituita presso ogni prefettura una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce.
La Commissione e' costituita con decreto del prefetto ed e' da lui presieduta.
Di essa in ogni caso devono far parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il comandante del porto o un suo delegato, un rappresentante della Camera di commercio, un sindaco della Provincia, il medico provinciale ed il veterinario provinciale.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 , nel modificare l' art. 6 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva disciplina mercati pesca" di cui al presente articolo.
E' istituita presso ogni prefettura una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce.
La Commissione e' costituita con decreto del prefetto ed e' da lui presieduta.
Di essa in ogni caso devono far parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il comandante del porto o un suo delegato, un rappresentante della Camera di commercio, un sindaco della Provincia, il medico provinciale ed il veterinario provinciale.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 , nel modificare l' art. 6 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva disciplina mercati pesca" di cui al presente articolo.