Versione
10 ottobre 1984
10 ottobre 1984
Art. 6.
I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , nonche' dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.
I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , nonche' dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte Cost., sentenza 18/04/2024, n. 59Provvedimento: SENTENZA N. 59 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, OV AMOROSO, Francesco VIGANÒ, UC IN, AN PETITTI, Angelo BUSCEMA, EM TT, IL RO GRIFFI, RC D'LB, OV LL, EL ON ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 LA legge LA NE RI 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, LA legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi …Leggi di più...
- in genere·
- responsabilità amministrativa e contabile·
- estensione anche ai casi di gestione di azioni e quote societarie. (classif. 121001).·
- illegittimità costituzionale·
- violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione contabile·
- auspicio per un intervento del legislatore. (classif. 219001).·
- norme della regione calabria·
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