Art. 6.
I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , nonche' dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.
I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , nonche' dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.