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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3144/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 25/02/1949 in PATERNÒ, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. SCALISI FABRIZIO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “La
Sig.ra nata a [...] il [...], di anni 73, è affetta da Parte_1
“Modesto deficit statico–dinamico in soggetto, portatore di protesi al ginocchio destro
e sinistro, affetto da artrite reumatoide, BPCO, OSAS in trattamento con CPAP, cardiopatia ipertensiva ed esiti di quadrantectomia (09/23) mammella destra per carcinoma mammario già chemio e radio trattato in follow up negativo per ripresa di malattia”. Dall'analisi della documentazione medica e tenuto conto delle patologie accertate, si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente presentano un quadro invalidante al 100% ma non sono di entità considerevole tali da determinare il diritto ai benefici della L. 18/80, non concedendo pertanto l'indennità di accompagnamento, in quanto la stessa non si trova in una situazione di grave difficoltà a svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Altresì si rappresenta che il summenzionato requisito non è soggetto allo strumento della revisione”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare con
Sentenza che, per i gravi mali da cui è afflitta la ricorrente medesima, la stessa ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda o dalla data diversa accertata in corso di lite”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...]. Data visita medica di revisione 25.09.2024. Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate “Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale in soggetto affetto da esiti di quadrantectomia destra per Ca mammario già trattato con terapia adiuvante ( 2023) in assenza di attuali lesioni ripetitive;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto in buon compenso emodinamico;
OSAS in trattamento con CPAP notturno;
artrite reumatoide”. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda la perizianda è un soggetto NON sufficientemente autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita con necessità dell'aiuto costante da parte di terzi per lo svolgimento degli stessi. Decorrenza del requisito sanitario 27 maggio 2025. Si ritiene neessaria la revisione del quadro clinico-disfunzionale a maggio
2026”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27.5.2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3144/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 25/02/1949 in PATERNÒ, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. SCALISI FABRIZIO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “La
Sig.ra nata a [...] il [...], di anni 73, è affetta da Parte_1
“Modesto deficit statico–dinamico in soggetto, portatore di protesi al ginocchio destro
e sinistro, affetto da artrite reumatoide, BPCO, OSAS in trattamento con CPAP, cardiopatia ipertensiva ed esiti di quadrantectomia (09/23) mammella destra per carcinoma mammario già chemio e radio trattato in follow up negativo per ripresa di malattia”. Dall'analisi della documentazione medica e tenuto conto delle patologie accertate, si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente presentano un quadro invalidante al 100% ma non sono di entità considerevole tali da determinare il diritto ai benefici della L. 18/80, non concedendo pertanto l'indennità di accompagnamento, in quanto la stessa non si trova in una situazione di grave difficoltà a svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Altresì si rappresenta che il summenzionato requisito non è soggetto allo strumento della revisione”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare con
Sentenza che, per i gravi mali da cui è afflitta la ricorrente medesima, la stessa ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda o dalla data diversa accertata in corso di lite”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...]. Data visita medica di revisione 25.09.2024. Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate “Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale in soggetto affetto da esiti di quadrantectomia destra per Ca mammario già trattato con terapia adiuvante ( 2023) in assenza di attuali lesioni ripetitive;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto in buon compenso emodinamico;
OSAS in trattamento con CPAP notturno;
artrite reumatoide”. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda la perizianda è un soggetto NON sufficientemente autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita con necessità dell'aiuto costante da parte di terzi per lo svolgimento degli stessi. Decorrenza del requisito sanitario 27 maggio 2025. Si ritiene neessaria la revisione del quadro clinico-disfunzionale a maggio
2026”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27.5.2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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