Art. 7.
Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del sussidio, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalita' previste dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 , e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214 , in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalita' che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 3 il capo dell'Ispettorato provvede, sotto la sua responsabilita', all'approvazione del progetto ed al collaudo.
Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del sussidio, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalita' previste dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 , e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214 , in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalita' che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 3 il capo dell'Ispettorato provvede, sotto la sua responsabilita', all'approvazione del progetto ed al collaudo.