Ordinanza cautelare 21 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 24 agosto 2022
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 24/08/2022, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2022
N. 00126/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2018, proposto da
LL Greco S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 24 luglio 2019, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Mattia Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nardò, via L. Da Vinci, n. 54;
contro
Comune di Seclì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Liborio Romano, n. 51;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di Seclì, Sportello Unico delle Attività Produttive, prot. n. 4539 del 18 dicembre 2017, notificato, mediante comunicazione S.U.A.P. della C.C.I.A.A. di Lecce, con n. di prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0085895/23-12-2017, a mezzo PEC in data 23 dicembre 2017, con il quale il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Seclì disponeva che: “la pratica SUAP cod.04135820753 - 11082017 - 1959 del 14/08/2017 presentata dai F.lli Greco S.r.l. è da intendersi sospesa”;
- di ogni altro atto precedente, concomitante, presupposto e/o consequenziale al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seclì;
Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2022 con cui il difensore della Società ricorrente ha dichiarato che la stessa “è estinta, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 dicembre 2017 e depositato in giudizio il 31 gennaio 2018, la Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento prot. n. 4539 del 18 dicembre 2017, notificato mediante comunicazione S.U.A.P. della C.C.I.A.A. di Lecce con n. di prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0085895/23-12-2017 a mezzo PEC in data 23 dicembre 2017, con il quale il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Seclì ha disposto la sospensione della pratica S.U.A.P. cod.04135820753 - 11082017 - 1959 del 14 agosto 2017 relativa alla S.C.I.A. sanitaria per attività a sede fissa ex art. 6 Regolamento CE n. 852/2004 presentata dalla stessa per l’inizio dell’attività di allevamento di bovini ed equini da carne (poi rettificata in stalle da sosta) nei locali siti in Seclì alla Via S.P. n. 50, nonché ogni altro atto precedente, concomitante, presupposto e/o consequenziale al predetto provvedimento.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione degli art. 3, 19 e 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, intempestività e irritualità del provvedimento inibitorio di attività economica oggetto di S.C.I.A..
2. In data 1 febbraio 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Seclì.
La medesima Amministrazione Comunale ha, poi, depositato memorie in data 16 febbraio 2018 svolgendo le proprie difese e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
3. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20 febbraio 2018, con ordinanza cautelare n. 90 del 21 febbraio 2018, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che “ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento trattandosi di provvedimento di sospensione che deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 54 Regolamento CE n. 882/2004 (ora art. 138 Regolamento UE n. 625/2017) adottato dal Comune, quale Autorità competente (peraltro su segnalazione della ASL) che ha accertato la non conformità alla normativa UE in materia”, che “non sia stato adottato un provvedimento ai sensi dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, ma ai sensi dell’art. 54 del citato Regolamento che non incontra limiti temporali” e che, infine, che “gli stessi ricorrenti si erano impegnati, con apposita nota del 6/12/2017, a rielaborare ex novo l’istanza de qua senza dar seguito all’impegno assunto”.
4. Con ordinanza cautelare n. 2326 del 25 maggio 2018 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, “Preso atto della rinunzia della parte ricorrente all’appello cautelare”, ha dichiarato improcedibile lo stesso.
5. Con nota del 25 febbraio 2022 il difensore della Società ricorrente ha dichiarato che la stessa “è estinta, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese”. Ha, inoltre, rappresentato che già “in sede di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, V sezione, R.G. 1424/2018, la società ricorrente, con il patrocinio dell’avv. Paolo Cantelmo (munito di mandato speciale, in tal senso), formalizzò - in data 7.3.2018 - dichiarazione di rinuncia «al ricorso introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R. Puglia, Lecce, r.g. n. 126/2018, nonché di rinunciare all’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia, Sezione Lecce, III sez., n. 90 del 20 febbraio 2018, pubblicata il 21.2.2018, resa nel medesimo giudizio» (debitamente notificata alla controparte ex lege, il 7.3.2018)”.
6. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
7. Osserva il Collegio, in via del tutto preliminare rispetto ad ogni altra questione anche in rito, che occorre prendere atto dell’intervenuta interruzione del presente processo per l’avvenuta cancellazione, in data 24 luglio 2019, della Società ricorrente dal Registro delle Imprese, come risulta dalla visura camerale prodotta in atti (causa di interruzione, peraltro, dichiarata in giudizio dal difensore costituito della stessa con nota del 25 febbraio 2022).
7.1 È, infatti, appena il caso di rilevare che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, con riguardo alle società di capitali, “ai sensi dell'art. 2425 c.c. la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'immediata estinzione, con conseguente perdita da parte del liquidatore della stessa della capacità di stare in giudizio per la società ed impossibilità per chiunque di agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche; peraltro, qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione; infine, la cancellazione in questione impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio e, se l'estinzione interviene in pendenza di giudizio del quale essa era parte, si determina un intervento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile eventuale riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti di detti soci” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22/09/2015, n.4423).
8. Non resta, quindi, al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo (id est la cancellazione della Società ricorrente dal Registro delle Imprese) e salva la possibilità ex art. 80 c.p.a. per la parte interessata di prosecuzione ovvero riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dà atto e dichiara l'interruzione del presente processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, cod. proc. amm. a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo (id est la cancellazione della Società ricorrente dal Registro delle Imprese).
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO