TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 359
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Decreto cautelare 11 ottobre 2025
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Decreto cautelare 14 ottobre 2025
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Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di interesse giuridicamente tutelato alla proroga del servizio

    La scadenza del contratto era prevista per il 24 settembre 2025. Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una proroga tecnica del contratto, la quale è una facoltà della stazione appaltante. La ricorrente non ha partecipato all'avviso esplorativo né nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara.

  • Accolto
    Mancanza di interesse giuridicamente tutelato alla proroga del servizio

    La scadenza del contratto era prevista per il 24 settembre 2025. Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una proroga tecnica del contratto, la quale è una facoltà della stazione appaltante. La ricorrente non ha partecipato all'avviso esplorativo né nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara.

  • Accolto
    Mancanza di interesse giuridicamente tutelato alla proroga del servizio

    La scadenza del contratto era prevista per il 24 settembre 2025. Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una proroga tecnica del contratto, la quale è una facoltà della stazione appaltante. La ricorrente non ha partecipato all'avviso esplorativo né nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara.

  • Accolto
    Mancanza di interesse giuridicamente tutelato alla proroga del servizio

    La scadenza del contratto era prevista per il 24 settembre 2025. Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una proroga tecnica del contratto, la quale è una facoltà della stazione appaltante. La ricorrente non ha partecipato all'avviso esplorativo né nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara.

  • Accolto
    Mancanza di interesse giuridicamente tutelato alla proroga del servizio

    La scadenza del contratto era prevista per il 24 settembre 2025. Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una proroga tecnica del contratto, la quale è una facoltà della stazione appaltante. La ricorrente non ha partecipato all'avviso esplorativo né nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara.

  • Accolto
    Mancanza di interesse giuridicamente tutelato alla proroga del servizio

    La scadenza del contratto era prevista per il 24 settembre 2025. Non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse legittimo ad una proroga tecnica del contratto, la quale è una facoltà della stazione appaltante. La ricorrente non ha partecipato all'avviso esplorativo né nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara.

  • Rigettato
    Censure sull'avviso esplorativo

    L'avviso esplorativo mirava ad acquisire manifestazioni di interesse in vista di una eventuale ordinanza contingibile e urgente, non disponeva un affidamento diretto. L'ordinanza sindacale n. 16/2025 è stata adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 (rimozione rifiuti) e non dell'art. 191 (gestione speciale rifiuti). L'atto di indirizzo è una mera scelta di programmazione e non un provvedimento di affidamento.

  • Rigettato
    Censure sull'ordinanza sindacale n. 16/2025

    L'ordinanza sindacale n. 16/2025 è stata adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 (rimozione rifiuti) e non dell'art. 191 (gestione speciale rifiuti). Le ordinanze di rimozione rifiuti non hanno natura contingibile e urgente.

  • Rigettato
    Legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente

    Nonostante il richiamo all'art. 191 d.lgs. 152/2006, il Sindaco ha esercitato i poteri generali di intervento extra ordinem ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000. Sussistono i presupposti di urgenza e contingibilità, comprovati da segnalazioni di utenza, rilievi della Polizia Municipale e parere dell'autorità sanitaria. Il disservizio nella raccolta rifiuti integra una situazione di emergenza che legittima l'intervento extra ordinem per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.

  • Rigettato
    Incompetenza del Sindaco e violazione dell'autovincolo

    Il Sindaco ha esercitato un potere a lui direttamente attribuito. L'omessa convocazione della commissione non è illegittima poiché prevista come meramente eventuale e subordinata alle esigenze di urgenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 359
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 359
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo