Decreto cautelare 11 ottobre 2025
Decreto cautelare 14 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01590/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gf VI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Donniacuo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro D'Angiolillo, Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Green Attitude S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo
a. della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Centola, n. 134 del 24.9.2025, recante determina a contrarre e specificamente nominata “avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per l'affidamento di mesi sei mediante ordinanza contingibile ed urgente del servizio di raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani … nonché gestione dell'isola ecologica comunale”; b. della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Centola, prot. m. 931/25, recante “avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatore economico per l'affidamento temporaneo di mesi sei mediante ordinanza contingibile e urgente del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio del comune di Centola e conferimento in discarica autorizzata nonché gestione dell'isola ecologica comunale, nelle more dell'espletamento della procedura di gara”; c. dell'ordinanza sindacale n. 16 del 22 settembre 2025, nominata “ordinanza ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 - rimozione ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in Centola (frazione Palinuro) località Porgigliola presso l'isola ecologica comunale, gestita dalla ditta GF VI SR …”; nonché, ove e per quanto occorra: d. dell'atto di indirizzo prot.n.13812 del 22/09/2025, conosciuto solo nella misura in cui richiamato nell'avviso di indizione; e. della nota di diffida prot. 13579/25; f. di ogni ulteriore atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; con espressa istanza di tutela in forma specifica mediante declaratoria di inefficacia della stipula del contratto, ove medio tempore sottoscritto, e subentro nell'esecuzione;
nonché, in seguito ai motivi aggiunti depositati il 10.10.2025:
della ordinanza contingibile e urgente n. 20/2025 adottata dal Sindaco del Comune di Centola ai sensi dell'art. 191 TUEL;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Centola e di Green Attitude S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AN TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 10 ottobre 2025, la società GF scavi, affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti presso il Comune di Centola, ha impugnato la determina n. 134 del 24 settembre 2025 del Comune di Centola (recante “ avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento di mesi sei mediante ordinanza contingibile ed urgente del servizio di raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani … nonché gestione dell’isola ecologica comunale ”), l’ordinanza sindacale n. 16 del 22 settembre 2025 (avente ad oggetto “ rimozione ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in Centola (frazione Palinuro) località Porgigliola presso l’isola ecologica comunale, gestita dalla ditta GF VI SR ”), nonché gli ulteriori provvedimenti in epigrafe specificati.
2. Il gravame è stato affidato a tre motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge (artt. 183 e 191 d.lgs. 152/2006; artt. 50 e 54 e 107 T.U.E.L.; art. 3 dell’All. I al D.M. 8.4.2008, artt. 1, 2, 3, 14 e 140 d.lgs. 36/2023; artt. 1 e 3 l. 241/1990; art. 106 d.lgs.50/2016) e di eccesso di potere (travisamento del fatto e del presupposto, carenza assoluta del presupposto, atipicità, sviamento, violazione del principio di proporzionalità).
In dettaglio, la ricorrente lamenta che:
1) l’avviso esplorativo è illegittimo nella parte in cui si basa sull’ordinanza sindacale n. 16 del 22 settembre 2025, atteso che quest’ultima: a) in violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 152/2006, non indica le norme cui si intende derogare né è corredata dal parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali relativamente alle conseguenze ambientali; b) diversamente da quanto in essa indicato, il conferimento “direttamente sul suolo” è una modalità tipica e consentita di stoccaggio del materiale ai sensi dell’art. 3, comma 1/a, allegato I al DM 8.4.2008 (a sua volta integrativo dell’art. 183 del T.U.A., che disciplina le Isole Ecologiche) ed in ogni caso i rifiuti stoccati – oltre ad essere inermi e inidonei a creare pericoli di sorta – sono stati rimossi come emerge dalla perizia giurata in atti; c) l’ordinanza non si presta a legittimare l’affidamento senza gara del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, né sul piano astratto (poiché riferita unicamente all’isola ecologica e non al servizio di igiene urbana) né in concreto, poiché la rimessione in pristino è stata effettuata, come attestato anche mediante documentazione fotografica (primo motivo);
b) l’avviso esplorativo non può essere sorretto neppure dall’atto di indirizzo del Sindaco, considerato da un lato che il servizio di igiene urbana è assolutamente efficiente, tanto che GF VI non è mai stata sanzionata con penali, dall’altro che il citato atto è del tutto atipico, affetto da radicale incompetenza, privo di rilevanza provvedimentale in quanto non rappresenta null’altro che la volontà politica dell’Organo, ed in ogni caso non corrisponde ad alcuno dei provvedimenti che consentono di derogare al Codice dei contratti pubblici, a differenza dell’ordinanza contingibile e urgente (secondo motivo);
c) l’ordinanza 16/2025, l’atto di indirizzo (e, in via derivata, l’avviso esplorativo) non sono conformi allo schema legale perché carenti del presupposto di residualità, stante l’esistenza di un rimedio esplicitamente previsto dal Codice dei contratti (e, segnatamente, dall’art. 140, comma 2, d.lgs. 36/2023) di cui peraltro non ricorrono i presupposti (terzo motivo).
3. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 10 ottobre 2025 la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, l’ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 10.10.2025 (con cui si è disposta la sua estromissione dal servizio di igiene urbana e l’affidamento temporaneo del servizio alla Green Attitude, nelle more dell’individuazione del nuovo operatore economico), lamentandone l’illegittimità derivata dai medesimi vizi già censurati nel ricorso introduttivo, nonché in ragione di ulteriori vizi propri (art. 191 d.lgs. 152/2006, artt. 50, 54 e 107 T.U.E.L., artt. 1 e 3 l. 241/1990, artt. 14 e 140 d.lgs. 36/2023, incompetenza, violazione dell’autovincolo: determina del resp. ll.pp. n. 134 del 24.9.2025; travisamento del fatto e del presupposto, carenza assoluta del presupposto, atipicità, sviamento, contraddittorietà).
Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che:
- non sussiste alcuna condizione di degrado o di pericolo, come conferma la totale assenza di penali irrogate all’appaltatore; i rifiuti presenti sul territorio verosimilmente si riferiscono a discariche incontrollate e “spontanee” e non a difetti di prelievo delle utenze e la bonifica delle discariche di fatto non è prevista in contratto bensì rappresenta un servizio di volta in volta richiesto, autorizzato, e separatamente retribuito dall’amministrazione; il lungo lasso di tempo intercorso dall’atto di indirizzo comprova l’assenza di un pericolo attuale; l’ordinanza non indica le norme alle quali si intende derogare, come confermato dall’espresso riferimento all’originario contratto tra RA (a cui oggi è succeduta GF VI) ed il Comune; difetta il presupposto della residualità atteso che il Codice dei contratti delinea, all’art. 140, un rimedio “tipico” per fronteggiare le situazioni di emergenza; il d.lgs. 36/2023 non consente l’affidamento diretto di contratti di oltre 700.000 euro e l’importo dell’affidamento d’urgenza supera la soglia comunitaria, perché non è finalizzato a rimuovere i rifiuti in ipotesi lasciati da GF VI, ma a “sostituire” la gara ponte (primo motivo);
- il Sindaco – nonostante inizialmente avesse demandato all’organo tecnico l’adozione dei “provvedimenti conseguenziali” – ha poi provveduto direttamente a selezionare l’operatore subentrante, invadendo le competenze dirigenziali e senza convocare la commissione prevista nella determina n. 134/2025 (secondo motivo).
Su tali basi la ricorrente richiede prioritariamente la tutela in forma specifica, dichiarandosi disponibile al subentro, ferma la richiesta di tutela per equivalente (per la parte non coperta da tutela in forma specifica ovvero per l’intero ammontare, in caso di diniego di subentro) per l’ammontare meglio specificato in atti.
4. Con decreto n. 419 dell’11 ottobre 2025 è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche “ perché l’interesse del gestore uscente a continuare l’espletamento del servizio anche dopo la scadenza del contratto risulta recessivo rispetto all’interesse pubblico valorizzato nell’ordinanza impugnata e riferito ad un asserito rischio igienico-sanitario per la presenza di rifiuti dispersi nel territorio comunale ”.
5. Si sono costituiti il Comune di Centola e la società Green Attitude, che hanno insistito per la reiezione nel merito del gravame; il civico Ente ne ha altresì eccepito l’inammissibilità sotto svariati profili (in quanto volto a tutelare una situazione di fatto che scaturisce da un contratto scaduto e privo di effetti nonché in ragione della mancata risposta della ricorrente all’avviso esplorativo).
6. Con decreto n. 423 del 14 ottobre 2025 è stata respinta l'istanza di parte ricorrente per la modifica del decreto cautelare n. 419/2025 “ ritenuto che le ragioni poste a sostegno del citato decreto permangono avuto riguardo all’interesse pubblico valorizzato nell’ordinanza impugnata e riferito ad un asserito rischio igienico-sanitario ”.
6.1. Con ordinanza n. 436 del 22 ottobre 2025 la domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora “ considerato infatti che, in disparte il già intervenuto passaggio di cantiere, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco le esigenze di interesse pubblico sottese ai provvedimenti impugnati, correlate a rischi igienico-sanitari, devono ritenersi prevalenti sull’interesse del gestore uscente a continuare l’espletamento del servizio anche dopo la scadenza del contratto ”.
7. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
8. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’amministrazione resistente, che il Collegio ritiene fondate nei termini di seguito precisati.
8.1. Giova rammentare che la scadenza del servizio era prevista, come da contratto, per il 24 settembre 2025, salvo proroga (cfr. art. 4.2 del disciplinare di gara, secondo cui “ qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, l’Affidatario dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell’Impresa subentrante alle stesse condizioni contrattuali ”; cfr. anche art. 3 del contratto, che introduce l’opzione di affidamento all’appaltatore della “ ripetizione di servizi analoghi già affidati con la procedura di gara ”).
8.2. Orbene, osserva il Collegio che, come dedotto dal Comune, la ricorrente intende nella sostanza far valere un interesse (alla proroga del servizio nelle more dell’individuazione del nuovo operatore) che rappresenta, al più, una mera aspettativa di fatto. Ed infatti, in disparte l’intervenuta scadenza del contratto, non è configurabile in capo al contraente uscente alcun interesse giuridicamente tutelato, sub specie di interesse legittimo, ad una eventuale proroga tecnica del contratto in essere, la quale rappresenta, per la stazione appaltante, una facoltà e non un obbligo (specie laddove, come nel caso di specie, siano emersi significativi disservizi nella gestione del pregresso affidamento).
Né può rilevare, quale diverso profilo legittimante, l’interesse della ricorrente, quale operatore qualificato del settore, a partecipare all’avviso esplorativo, atteso che essa non ha formulato, in riscontro all’avviso del Comune, alcuna manifestazione d’interesse, mentre nulla le precludeva la partecipazione alla successiva gara (poi effettivamente indetta in data 27 ottobre 2025 ed in corso di svolgimento, secondo quanto risulta dagli atti).
9. Osserva in ogni caso il Collegio che – pur laddove si ritenga ravvisabile, ad onta delle considerazioni sopra rassegnate, un profilo di legittimazione della ricorrente - il gravame risulterebbe nondimeno infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
10. Quanto al ricorso introduttivo, risultano fuori fuoco le censure incentrate sull’assenza dei presupposti per procedere all’affidamento senza gara del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, considerato che con il contestato avviso esplorativo l’amministrazione - lungi dal disporre l’affidamento– si è limitata ad acquisire, in via preventiva, manifestazioni di interesse in vista della eventuale successiva adozione di una ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, precisando espressamente che “ mediante l’Avviso pubblico non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale ” e riservandosi “ la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato con il presente atto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa ”.
Con riguardo poi all’ordinanza sindacale n. 16 del 22 settembre 2025, non colgono nel segno le censure di violazione dell’art. 191 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che il provvedimento è stato adottato ai sensi del successivo art. 192 del medesimo codice, a mente del quale “ l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ” di modo che chiunque viola tale divieto “ è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi …. il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”. Come noto, infatti, il potere previsto dal citato art. 192 (ed in precedenza dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997), prefigurando un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze contingibili ed urgenti disciplinate dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e dall’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 gennaio 2023, n. 70, secondo cui “ invero, le ordinanze di rimozione dei rifiuti non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali ”).
Infine, deve rilevarsi che l’atto del Sindaco prot. n. 13812 del 22 settembre 2025, nel demandare agli organi competenti “ di predisporre ..tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari previsti per legge affinché si possa individuare ex art. 191 D.Lgs 152/2006 ..una ditta a cui affidare in via straordinaria la gestione del servizio rifiuti nelle more della conclusione della gara in essere ”, appare sussumibile nel genus degli atti di indirizzo, ovvero di quegli atti che “ senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti ” (TAR Campania, Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 531) e che rappresentano quindi mere scelte di programmazione della futura attività, necessitanti ulteriori atti di attuazione e di recepimento; risulta pertanto fuori sesto la censura secondo la quale il citato atto “ non corrisponde ad alcuno dei provvedimenti che consentono di derogare al Codice dei contratti pubblici (a differenza dell’ordinanza contingibile ed urgente) ”, atteso che nessun affidamento (e dunque nessuna deroga) è stato con esso disposto.
11. Per quanto poi concerne i motivi aggiunti, va preliminarmente chiarito che, sebbene nell’ordinanza impugnata si richiami espressamente l’art. 191 d. lgs. n. 152/2016, con il provvedimento contestato il Sindaco non ha inteso fare ricorso temporaneo a “ speciali forme di gestione dei rifiuti ” (ovvero a modalità di gestione dei rifiuti diverse da quelle previste dalla legge), quanto piuttosto all’affidamento in via d’urgenza dell’ordinaria attività di gestione dei rifiuti, esercitando dunque nella sostanza i più generali poteri di intervento extra ordinem a lui riconosciuti dagli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000; né, d’altronde, l’erroneo o mancato richiamo a norme di legge configura un vizio del provvedimento amministrativo ogniqualvolta, come nel caso di specie, la motivazione del provvedimento medesimo “ consenta di desumere quale sia il referente normativo del potere effettivamente esercitato e quale la regola assunta dall'Amministrazione procedente a sostegno delle proprie determinazioni in modo che non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell'atto " (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 ottobre 2015, n. 11468; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2022, n. 6963, secondo cui “ la carente o erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento medesimo ”) nonché sussistano, come pure è riscontrabile nel caso di specie, i presupposti del potere esercitato (urgenza, contingibilità, provvisorietà e temporaneità della misura adottata).
Tanto premesso, deve osservarsi che, nonostante i tentativi della ricorrente di sminuirne la portata, il quadro emergente dalle segnalazioni di disservizi dell’utenza e dai plurimi rilievi della Polizia Municipale, eseguiti in più date, evidenzia una situazione critica sul piano igienico-sanitario, stante “ la presenza di rifiuti domestici in varie zone del territorio comunale, prodotti da utenze private e da attività ricettive, che non vengono ritirati secondo calendario dalla ditta concessionaria del servizio R.S.U. I predetti rifiuti rimangono, anche per diversi giorni, esposti alla pubblica vista e abbandonati al suolo. Tale stato di fatto, già conclamato nei giorni pregressi, tutt'ora permane, con ulteriore ingravescenza del fenomeno e il propagarsi di esalazioni maleodoranti accentuati dalle condizioni meteorologiche favorevoli del periodo… dall'azione della fauna selvatica che acuisce lo stato di degrado, sventrando i sacchetti con conseguente ulteriore spargimento dei rifiuti direttamente al suolo ” (cfr. nota del 7 ottobre 2025, richiamata nel provvedimento impugnato).
Di quanto affermato, gli operatori della polizia locale hanno fornito un pieno riscontro documentale, allegando plurime fotografie che rappresentano in maniera eloquente lo stato di degrado in cui versavano talune vie cittadine; degrado non riconducibile, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, esclusivamente a rifiuti a bordo strada e/o abbandonati (cfr. le plurime foto relative a rifiuti conferiti in prossimità degli appositi cassoni nonché le segnalazioni di disservizi da parte di utenze domestiche, in atti).
La sussistenza di una situazione di insalubrità ha inoltre ricevuto l’avallo dell’autorità sanitaria, la quale, con nota del 9.10.2025, confermava che “ la presenza di rifiuti domestici dispersi in vari punti del territorio comunale può rappresentare pregiudizio per la salute umana ”.
Ebbene - tenuto conto che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani riveste carattere essenziale e deve essere svolto senza soluzione di continuità, con efficacia ed immediatezza, in ragione della sua incidenza sulla salute pubblica e sulla salubrità dell'ambiente e delle dirette implicazioni di tipo igienico sanitario - la situazione attestata dagli organi tecnici, richiamata nel provvedimento impugnato, risulta idonea a rappresentare quello stato di emergenza che legittima il ricorso da parte del Sindaco ai poteri extra ordinem , ai fine di evitare che l’emergenza ambientale si protragga e si aggravi, per far fronte all’ordinaria gestione dei rifiuti nelle more dell’espletamento di una nuova gara. E ciò anche in considerazione del fatto che “ in tema di raccolta dei rifiuti – a causa della naturale ciclicità, e per la delicatezza dei valori ambientali e sanitari preservati – il disservizio non può essere valutato solo “a posteriori”, cioè al momento in cui l’<emergenza> risulta irrimediabilmente conclamata, ma si richiede al contrario un costante controllo e monitoraggio, volto a far sì che ogni problema igienico sanitario venga affrontato e risolto in via preventiva. In quest’ottica, le prime avvisaglie di mancato o irregolare funzionamento del servizio legittimano l’autorità preposta all’adozione di immediati correttivi, senza doversi necessariamente attendere che l’emergenza esploda in forme pericolose e non più governabili ” (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 16 settembre 2019, n. 2196).
Quanto poi alla dedotta assenza di pericolo attuale, stante il lasso di tempo intercorso dall’atto di indirizzo del Sindaco, deve rammentarsi che l'ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente emanata anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo, dovendo essere piuttosto l’immediatezza dell'intervento urgente essere rapportata all'effettiva permanenza di una situazione di pericolo al momento dell'adozione dell'atto.
I presupposti per l'adottabilità dei provvedimenti contingibili e urgenti sono infatti costituiti “ dalla impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (l'urgenza); dalla impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (la contingibilità) ” (Consiglio di Stato sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375); è infatti irrilevante “ la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo e imprevedibile, in quanto presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente .. è la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere dalla prevedibilità del pericolo. Deve, infatti, aversi riguardo all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo che, evidentemente, non era più procrastinabile……. di contro, il fatto che la situazione di pericolo perdurasse da tempo non rende illegittimo l'esercizio di tale potere, in quanto il trascorrere del tempo non priva l'autorità preposta al potere - dovere di intervenire ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 aprile 2020, n. 1351) e che in materia di ordinanze contingibili e urgenti “ rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere ” (Consiglio di Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150).
Per contro, proprio la dedotta non immediata insorgenza dell’emergenza precludeva il ricorso al potere, spettante al personale burocratico, di procedere all'acquisizione del servizio in via di somma urgenza ex art. 140 d.lgs. n. 36 del 2023 (riservato alle “ circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi ”), sicché – atteso che l'unico rimedio possibile restava proprio quello dell'ordinanza contingibile e urgente che, del resto, la giurisprudenza ha sempre ritenuto utilizzabile per garantire servizi pubblici essenziali (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 17 luglio 2014, n. 604) – devono essere disattese anche le argomentazioni incentrate sul difetto del presupposto della residualità.
Infine, non sussiste la dedotta invasione di competenze dirigenziali, avendo il Sindaco fatto esercizio di un potere a lui direttamente attribuito; nessuna illegittimità è dato riscontrare per l’omessa convocazione della commissione, in quanto prevista come meramente eventuale (cfr. avviso esplorativo ove si prevede che, in caso di plurime manifestazioni di interesse, la selezione “ potrà avvenire in modo trasparente attraverso una commissione nominata dal Segretario Comunale e sempre che ciò si concili con le esigenze di urgenza ”); non risultano fondate le ulteriori censure con le quali si postula la violazione delle norme sull’affidamento dei servizi pubblici, atteso che, invero, l’acclarato legittimo esercizio del potere di ordinanza extra ordinem – in presenza dei presupposti di legge – giustifica la deroga ad ogni altra normativa di settore, considerato che la caratteristica precipua delle ordinanze della specie è quella di poter operare in deroga alle disposizioni vigenti.
Alla stregua dei rilievi che precedono deve dunque ritenersi giustificato l'intervento extra ordinem dei Sindaco, il quale ha individuato un gestore per il tempo strettamente necessario alla selezione di altro appaltatore sulla base della procedura ad evidenza pubblica nel frattempo avviata, al fine di assicurare lo svolgimento in modo efficiente di un servizio indiscutibilmente essenziale per la collettività.
12. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e comunque infondati.
13. La complessità e la peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili e comunque infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AN TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TO | LV ME |
IL SEGRETARIO