Art. 6. Quote di produzione 1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, e' costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con priorita' a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.
2. La riserva di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.
3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilita' dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorita' individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.
2. La riserva di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.
3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilita' dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorita' individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.