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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5701 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4162/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 4162/2020 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 11:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1 Avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO avv. Carella sost. Appellato/i
CP_1 Avv. TORRE SIMONE avv. Gemini sost.
***
L'avv. Carella dichiara che la propria assistita ha provveduto al pagamento integrale delle somme oggetto di precetto pari a euro 19.709,25.
L'avv. Carella chiede la restituzione di tale somma in caso di accoglimento dell'appello.
L'avv. Gemini dichiara di non essere stata informata di tale pagamento .
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4162 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Eugenio Sansalone (C. F. – PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Torino, corso Re Umberto 12, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Torre (C.F. - PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Email_2
XXI Aprile 21, giusta procura in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 25/7/2020, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la per la riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. CP_1
pagina 2 di 13 6739/2020, pubblicata in data 30/4/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 77023/2014, promosso dall'odierna appellante con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data
11/9/2014.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva la condanna della al CP_1 Parte_1 pagamento in suo favore della somma di € 16.214,00, come da quattro fatture richiamate nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura “time & material” di una risorsa con la qualifica di programmatore analista senior per attività di analisi, sviluppo e test software con tecnologie Java EE presso la controparte nei mesi da maggio ad agosto 2013. Emesso il provvedimento monitorio, la proponeva opposizione. In particolare, l'opponente evidenziava Parte_1 che il mancato pagamento del corrispettivo trovava giustificazione nel fatto che il programmatore, inviato nel periodo di riferimento della fattura azionata in sede monitoria, non era Persona_1 legata da un rapporto di lavoro dipendente con la ma lavorava alle dipendenze di un'altra CP_1 società, tale SS s.r.l., alla quale, quindi, doveva ritenersi che il lavoro fosse stato affidato in subappalto;
che tale circostanza minava il rapporto fiduciario tra le parti e costituiva condotta inadempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti, considerato che l'art. 6 del contratto concluso tra l'opponente e la prevedeva il divieto di subappalto;
che la invitata a trasmettere CP_1 CP_1 la documentazione di cui alla legge n. 134 del 7.08.2012 e del d.lgs n. 276 del 10.09.2014, aveva inviato un'autocertificazione in cui aveva affermato falsamente di non essersi avvalsa di soggetti terzi nell'esecuzione del contratto e aveva omesso di inviare documentazione da cui risultava il regolare pagamento dei contributi fiscali e di natura retributiva e contributiva relativi alla che, in Per_1 ragione di tali inadempimenti, la parte opponente, esposta anche a richieste di pagamento in caso di irregolarità contributive o fiscali, aveva sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto alla controparte;
che dopo le dimissione della dalla SS s.r.l. la non aveva provveduto ad Per_1 CP_1 alcuna sostituzione tanto ciò vero che la ADA aveva dovuto assumere la per poter ultimare il Per_1 progetto. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, e, in via riconvenzionale principale, di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. con condanna della controparte alla restituzione della somma ricevuta di € 25.000,00 e, in via riconvenzionale, subordinata, chiedeva di dichiarare la risoluzione parziale del contratto a norma dell'art. 1458 c.c. con condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 16.214,00, IVA inclusa, pari all'importo delle fatture di cui al decreto ingiuntivo. Si costituiva la osservando di aver puntualmente provveduto ad CP_1 adempiere alle obbligazioni cui era tenuta, mentre la si era resa inadempiente all'obbligo di Parte_1 pagare il corrispettivo per le prestazioni di cui aveva fruito da maggio ad agosto 2013. La CP_1
pagina 3 di 13 rappresentava, quindi, che era stata la stessa ad aver selezionato la per l'esecuzione Parte_1 Per_1 del contratto, avendone apprezzato il lavoro e sapendo che questa non era una dipendente dell'opposta, ma di tale SS s.r.l., che apparteneva allo stesso Consorzio della che non vi era CP_1 prova che fosse stata richiesta alla alcuna somma per adempimenti fiscali, retributivi e Parte_1 contributivi relativi alla così che non assumeva rilievo l'omesso invio della certificazione Per_1 riguardante la regolarità di tali versamenti;
che non poteva ritenersi che la si fosse resa CP_1 inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta in ragione della mancata ultimazione della prestazione contrattuale atteso l'intervenuto rapporto diretto di lavoro costituito tra la e la Parte_1 Per_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande ex adverso proposte”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “rigetta l'opposizione; rigetta le domande riconvenzionali;
compensa tra le parti le spese di lite.”
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha proposto istanza di sospensione della efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza impugnata e chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza n. 6739/2020 emessa in data 12/3/2020 e pubblicata in data 30/4/2020 dal Tribunale di
Roma, sez. XI civile, annullare la sentenza impugnata e per gli effetti pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto R.GN. 27731/2014 emesso dal Tribunale di Roma, dichiarando risolto il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento della ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e CP_1
1458 dichiarando che nulla è dovuto da parte dell'appellante alla Con vittoria di Pt_1 CP_1 spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario come per legge.”
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 9/11/2020, ha CP_1 resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia dell'ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, dichiarare inammissibili e comunque respingere
l'avverso gravame e ogni altra domanda comunque formulata dalla perché totalmente Parte_1 infondati in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata. Vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali, IVA e Cassa Avvocati incluse, del presente grado di giudizio.”.
§ 6. —In data 15/12/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale la
Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria della appellante avendo ritenuto: “quanto al fumus boni iuris dell'istanza cautelare che, al sommario esame proprio della presente fase, la sentenza gravata non appare affetta da vizi manifesti mentre il periculum in mora non è concretamente apprezzabile rispetto alla specifica situazione patrimoniale dell'appellante, solo genericamente allegata e non documentata”. Quindi la Corte d'appello ha rinviato il giudizio dapprima per la precisazione delle conclusioni e poi per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 4 di 13 All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa;
il difensore dell'appellante ha dichiarato che nelle more è stato versato alla controparte l'importo precettato di € 19.709,25 del quale ha chiesto la restituzione in caso di accoglimento dell'appello.
§ 7. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di gravame.
§ 7.1 – Con il primo motivo, rubricato: “Carente e/o insufficiente motivazione in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale avanzata da Apparente motivazione”, l'appellante Parte_1 lamenta la carenza o l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la propria domanda di risoluzione del contratto concluso tra le parti. Nello specifico, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la aveva domandato, in via riconvenzionale, la Pt_1 declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con la nel mese di ottobre 2012, avente ad CP_1 oggetto la fornitura di personale specializzato. L'opponente aveva spiegato tale domanda, sostenendo che l'opposta avesse violato il divieto di subappalto di cui all'art. 6 del citato contratto, avendole fornito un programmatore, , dipendente di una società terza. Persona_1
In proposito si legge nell'atto di appello: “La sentenza impugnata non spende che poche parole in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da e ciò nonostante il Parte_1 fatto che siano stati portati argomenti (anche alquanto solidi) in ordine al suo esame e al suo accoglimento…Il giudice di prime cure non ha ritenuto, con ciò errando, di valutare a pieno la clausola in esame (art. 6), la quale espressamente prevedeva il divieto di subappalto poichè trattasi di un contratto che per il suo oggetto e anche per il grado di competenze richiesto, sottendeva un marcato intuitus personae, ovverosia uno stretto rapporto di fiducia fra i contraenti. Si consideri, infatti, che i lavori di informatizzazione sono organizzati come una sorta di filiera dove la conoscenza fra i contraenti è presupposto essenziale e costitutivo del contratto. E' proprio per tali motivi che vengono inserite le clausole di divieto di subappalto, come nel caso di specie, la cui violazione non è solo un mero dato formale, come sembrerebbe far intendere il Giudice con il provvedimento odiernamente censurato, ma costituisce anche e soprattutto un presupposto sostanziale, potremmo dire anche costitutivo del rapporto. Da ciò si evince la gravità della sanzione derivante dalla sua violazione.”.
L'impugnante afferma, in sostanza, che alla argomentazione adottata dal giudice di prime cure circa la necessità di valutare il comportamento di entrambi i contraenti al fine di individuare la responsabilità dell'inadempimento, non sia seguito l'esame in concreto della condotta violatrice del divieto posto dall'art. 6 del contratto posta in essere dalla appaltatrice, o che comunque non se ne legga sufficiente motivazione nella sentenza appellata. Sul punto è scritto nell'atto di gravame: “Il giudice Co non ha effettuato alcuna valutazione comparativa e/o complessiva della condotta tenuta dalla pagina 5 di 13 allorquando la stessa ha fornito come personale tecnico alla ADA non un proprio dipendente ma un dipendente di un'altra società sconosciuta a quest'ultima ed anche inattiva, mentendo prima e durante la causa, violando anche il principio della buona fede. Tutto ciò avrebbe dovuto avere rilevanza anche soltanto nella valutazione comparativa dei comportamenti delle parti per rafforzare la già solida, poiché documentale, eccezione di inadempimento. Ma di tutto questo non vi è traccia nella sentenza emessa dal Tribunale, laddove è stata data importanza decisiva al fatto che le prestazioni oggetto del contratto erano state eseguite, peraltro da altro soggetto.”
Nella sentenza impugnata si legge in proposito quanto segue: “Sul punto questo giudice ritiene di dover evidenziare che, a prescindere da ogni altra considerazione, non può ritenersi che la violazione del divieto di subappalto, di cui all'art. 6 del contratto per cui è causa, giustifichi di per sé sola il mancato pagamento del corrispettivo contrattuale. Deve infatti ritenersi che, a fronte di una prestazione effettivamente resa, la non poteva sottrarsi al pagamento del corrispettivo Parte_1 pattuito in ragione della sola violazione di tale divieto. Procedendo ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, deve, infatti, rilevarsi che dalle allegazioni svolte dalla società opponente non è possibile riscontrare per quale ragione e in quale misura la violazione del divieto di subappalto le abbia arrecato pregiudizio o abbia, comunque, compromesso l'esatta esecuzione del contratto. L'omessa deduzione di specifici elementi sul punto comporta che non appare giustificabile
l'inadempimento della all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito. In definitiva, ove Parte_1
i lavori affidati siano stati eseguiti a regola d'arte e non ne sia stata lamentata l'inadeguatezza, non può ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento in ragione della mera violazione del divieto di subappalto, che non legittima la committente a sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito.”
Il motivo d'impugnazione non ha pregio.
Nell'offerta economica presentata l'8/10/2012, dalla alla è indicato il seguente CP_1 Pt_1 oggetto: “offerta per la fornitura di personale specializzato”. In essa sono specificati la qualifica del personale fornito, ovvero quella di “Programmatore Java/J2EE”, e il periodo di tale fornitura, dal
10/10/2012 al 30/9/2013 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).
Nell'ordine inviato il giorno seguente ad accettazione dell'offerta, l'oggetto è così integrato:
“Fornitura time&material di 1 (una) risorsa con la qualifica di analista-programmatore senior con tecnologie Java EE”. Nel corpo dell'ordine disciplinante l'accordo sono ulteriormente riportate le qualifiche tecniche che detta risorsa doveva possedere per svolgere le attività di analisi, sviluppo e test software con tecnologie Java presso la e/o suoi clienti con sede in Roma, nonché la durata del Pt_1 rapporto, il costo contrattuale, la titolarità in capo alla committente di ogni materiale ricevuto e pagina 6 di 13 prodotto, il suo conseguente diritto di pieno utilizzo e il divieto di subappalto (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta).
Dal dato letterale si evince, dunque, che l'oggetto del contratto consisteva nella messa a disposizione, in favore della di un analista programmatore informatico dotato di specifiche ed Pt_1 elevate competenze tecniche. L'obbligazione pattuita a carico della appaltatrice era, in sostanza, la fornitura di tale risorsa con la garanzia che fosse effettivamente in grado di svolgere le attività specificate nel contratto, senza che fosse stato previsto dalle parti che il soggetto individuato dovesse essere dipendente della contraente CP_1
Ebbene, non sono oggetto di contestazione gli elementi idonei a confermare che detta obbligazione principale della sia stata adempiuta, inizialmente attraverso il tecnico CP_1 Per_2
e, a seguito delle dimissioni da questo presentate, mediante il tecnico .
[...] Persona_1
Il primo elemento è costituito dalla preventiva compartecipazione della committente Pt_1
Parte alla selezione della risorsa scelta nominativamente dalla all'esito dei colloqui effettuati e Per_1 indicata alla fornitrice (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta); il secondo elemento è dato dal CP_1 rendimento delle prestazioni offerte dalla risorsa tecnica così individuata senza ricevere contestazioni da parte di il terzo elemento che indirettamente conferma l'adempimento della appaltatrice è Pt_1 costituito dalla scelta effettuata dalla committente di assumere la medesima risorsa (il dato è pacifico) all'atto delle dimissioni presentate dalla stessa alla SS SR, soggetto terzo dal quale era stata assunta a seguito dell'indicazione nominativa in suo favore comunicata dalla (cfr. doc. 7 del fascicolo di Pt_1 parte opposta).
In tale contesto negoziale - contrariamente a quanto sembra aver reputato il Giudice a quo - non
è ravvisabile una violazione del divieto di subappalto da parte della attuale appellata, non avendo questa ceduto a soggetti terzi l'esecuzione dell'obbligazione principale del contratto di appalto, costituita dalla fornitura alla di un analista-programmatore del quale aveva verificato il Pt_1 possesso delle competenze specificate nel contratto del 9/10/2012, a nulla rilevando che tale risorsa non fosse alle proprie dipendenze, bensì di una società consociata nel consorzio ITJ-HRSpace del quale faceva parte la ovvero la SS SR (cfr. doc. 9, 10 e 11 del fascicolo di parte opposta). CP_1
Va ricordato, in proposito, che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa pagina 7 di 13 petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513).
Pertanto, deve ritenersi insussistente il presupposto dedotto dalla appellante per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto, ovvero l'avvenuta violazione del divieto di subappalto da parte della CP_1
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, il suddetto motivo di appello deve essere respinto.
§ 7.1.a — Neppure può ritenersi fondata l'ulteriore censura mossa con il primo motivo di appello alla sentenza gravata, relativa alla circostanza che il Giudice a quo avrebbe erroneamente evidenziato la genericità delle allegazioni svolte dalla opponente in merito all'inadempimento della controparte.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Erra inoltre il Giudice di prime cure allorquando a pag. 8 della sentenza, sostiene che “la genericità delle allegazioni svolte dalla società opponente non consente di apprezzare l'inadempimento imputato alla e, comunque, non CP_1 giustifica l'omesso pagamento del corrispettivo richiesto riferito a prestazioni che non è stato contestato fossero state effettivamente eseguite sino ad agosto 2013”. L'insostenibilità nel caso di specie di tale ragionamento appare di tutta evidenza poiché il punto non era verificare se la prestazione fosse stata resa, ma la circostanza che la stessa fosse stata resa da soggetto diverso in palese violazione della clausola contrattuale prevista dalle parti che, per quanto sopra esposto, aveva una valenza formale e sostanziale. Nel caso specifico tale erronea pronuncia appare grave, in quanto la domanda di risoluzione contrattuale era il cardine dell'intero procedimento, appariva fondata e meritevole di accoglimento”.
Nella sentenza impugnata si legge in proposito quanto segue: “Infine, con riguardo agli altri motivi di opposizione, si osserva che la non ha svolto specifiche deduzioni in ordine Parte_1 all'inadempimento imputato alla controparte, laddove ha rilevato che il lavoro non era stato ultimato, non avendo, in particolare, precisamente indicato in quale misura le lavorazioni affidate non erano state portate a termine. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo pagina 8 di 13 integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 6618 del 16 marzo 2018). Tali principi sono applicabili anche con riferimento alla posizione del convenuto che deduca l'inadempimento della controparte, ponendolo a fondamento di un'eccezione ex art. 1460
c.c. Invero, la genericità delle allegazioni svolte dalla società opponente non consente di apprezzare
l'inadempimento imputato alla e, comunque, non giustifica l'omesso pagamento del CP_1 corrispettivo richiesto riferito a prestazioni, che non è stato contestato fossero state effettivamente eseguite sino ad agosto 2013.”
La censura è infondata.
Dalla sopra riportata parte della motivazione emerge, infatti, che il riferimento rivolto nella sentenza alla genericità delle allegazioni svolte dalla opponente è da attribuire alla deduzione della CP_ circa la mancata ultimazione delle prestazioni professionali rese dalla risorsa fornita dalla Pt_1
[... e non al divieto di subappalto, come lamentato dall'appellante.
Tale giudizio di genericità è peraltro da condividere, non ravvisandosi negli atti prodotti dalla l'allegazione di documenti confermativi dell'assunto concernente il mancato completamento Pt_1 delle attività previste nel contratto da parte della citata risorsa.
§ 7.2 — Il secondo motivo d'appello è così indicato: “Vizio di extra o ultrapetizione in ordine all'indebito arricchimento che si sarebbe verificato con l'esecuzione della prestazione”.
L'appellante deduce, al riguardo, che “il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata ha sostenuto che la prestazione si sia verificata per l'intero e che ciò non sarebbe stato contestato in sede di opposizione, in pratica avallando la tesi che si sarebbe verificato un indebito arricchimento della nei confronti della poichè la prima avrebbe approfittato di una prestazione Parte_1 CP_1 eseguita non avendone pagato il corrispettivo” e che: “.. il giudice di prime cure, in pratica, ha configurato e accolto una domanda di indebito arricchimento senza che gli fosse stata avanzata dalla parte e quindi, a prescindere dalle domande formulate”.
L'impugnante lamenta, in sostanza, la declaratoria di indebito arricchimento da parte della Pt_1
[... pur in mancanza della relativa domanda da parte della alla quale il Tribunale di Roma CP_1 sarebbe sostanzialmente pervenuto poiché la committente avrebbe tratto un profitto non dovuto dalle prestazioni rese e rimaste impagate.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, l'appellante non indica la parte della sentenza gravata nella quale si troverebbe tale declaratoria in danno della opponente e, dunque, non specifica in quale punto della stessa il giudice a quo avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
pagina 9 di 13 Onere dell'appellante è individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e i relativi motivi di dissenso, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. In proposito la Suprema Corte ha chiarito: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 1932/2024).
Va inoltre evidenziato che, nella sentenza impugnata, non si rinviene alcuna pronuncia, neppure implicita, di accertamento dell'indebito arricchimento che l'attuale appellante avrebbe conseguito attraverso l'omesso pagamento delle prestazioni ricevute dal personale tecnico fornito dalla appellata.
§ 7.3 — Il terzo motivo d'appello è rubricato “Erronea applicazione dell'art. 1460 c.c. in ordine agli aspetti da esaminare per configurare l'eccezione di inadempimento”.
Nell'atto di gravame, richiamati i principi di diritto sull'onere della prova in tema di eccezione di inadempimento, l'appellante afferma quanto segue: “Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha tenuto conto di tali aspetti – assolutamente essenziali – per configurare correttamente l'eccezione di inadempimento così come prevista dall'art. 1460 c.c. Ciò nonostante fossero state fornite prove, soprattutto di natura documentale, come si è detto nei paragrafi precedenti, in ordine all'inadempimento della delle obbligazioni assunte con il contratto concluso con la CP_1 Parte_1
Non solo, ma il giudice ha di fatto ignorato la circostanza – motivando in maniera del tutto inadeguata ed erronea – che fosse stato sufficiente l'adempimento delle prestazioni per vanificare la proposta eccezione, basata sulla violazione del divieto di subappalto, sul mancato invio della documentazione riguardante gli adempimenti fiscali, retributivi e contributivi, e, da ultimo, la mancata ultimazione della prestazione, avvenuta dopo le dimissioni della sig.ra “rectius” la circostanza che il Per_1 lavoro è stato ultimato a spese dell'odierno appellante. Tutte le circostanze dianzi evidenziate, provate documentalmente, erano di per sé sole sufficienti a fondare la legittimità dell'eccezione di inadempimento, essendo onere della provare che tali censure erano infondate, e ci ha anche CP_1 provato, anche se inutilmente.”
In proposito si legge nella sentenza impugnata: “Tanto esposto in ordine alle domande e alle difese svolte dalle parti, si osserva che non è contestato da parte dell'opponente l'omesso pagamento del corrispettivo richiesto in sede monitoria. Sul punto va rilevato che la non ha contestato Parte_1 la debenza delle somme richiestele in pagamento neanche con riguardo al quantum della pretesa pagina 10 di 13 azionata, ma ha evidenziato che la propria condotta trovava giustificazione nel comportamento tenuto dalla che si era resa inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta, e ha, quindi, sollevato CP_1 eccezione di inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della trasgressione maggiormente rilevante ed abbia consentito il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (cfr. Cass. n. 13627 del
30.05.2017; n. 10477 dell'1.06.2004 e n. 20678 del 26.10.2005 in cui è precisato che il giudice, in tale valutazione, deve tener conto “dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico – sociale del contratto e, quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula”).”
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
Si è già detto, infatti, che due delle tre fattispecie inadempitive sulle quali l'opponente fondava l'eccezione ex art. 1460 c.c., ovvero la violazione del divieto di subappalto e la mancata ultimazione della prestazione, risultano essere insussistenti o indimostrate mentre il lamentato mancato invio della documentazione riguardante gli adempimenti fiscali, retributivi e contributivi relativi alla risorsa fornita
è oggetto del successivo motivo di gravame e pertanto sarà scrutinato unitamente ad esso.
§ 7.4 — Il quarto motivo di appello è così titolato: “La richiesta relativa al pagamento di eventuali contributi a carico di . Parte_1
L'impugnante censura la sentenza di primo grado sotto il profilo del rischio al quale Pt_1 ritiene esser stata esposta, di ricevere una richiesta di pagamento in via solidale di contributi non versati dalla appaltatrice CP_1
Sostiene l'appellante che detto rischio era concreto nel momento in cui è stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo e che il giudice a quo ha reso una motivazione che “merita qualche considerazione”.
In proposito nella sentenza impugnata è citata la norma applicabile ratione temporis nel caso di omesso versamento contributivo o retributivo nel contratto d'appalto, ovvero l'art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003, che dispone la solidarietà tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e di fine rapporto nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il giudice di prime cure pagina 11 di 13 ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito l'applicabilità di tale disposizione anche al caso in cui le parti avessero pattuito il divieto di subappalto, come è nella fattispecie in esame. Si legge, al riguardo, nella decisione appellata: “Sul punto va, peraltro, altresì evidenziato che, secondo l'orientamento espresso da una recente giurisprudenza di legittimità, il termine biennale di decadenza di cui al citato art. 29, comma 2, d.lgs n. 276/2003, non è applicabile all'azione proposta dagli enti previdenziali nei confronti del committente, soggetta al solo termine di prescrizione (cfr. Cass. 18004 del 4 luglio 2019 e n. 22110 del 4.09.2019). Ciò posto deve, tuttavia, darsi atto del fatto che alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2019 erano decorsi sia il termine di decadenza di due anni dall'esecuzione del contratto di appalto, di cui al citato art. 29, comma 2, d.lgs n. 276/2003, sia il termine di prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi, di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Ne consegue che, non avendo l'opponente specificamente addotto di aver ricevuto richieste di pagamento di contributi relativi alla posizione della per un importo tale da giustificare l'omesso versamento del Per_1 corrispettivo pattuito per la prestazione ricevuta, l'opposizione proposta deve essere considerata infondata anche sotto il profilo in questione.”.
Inoltre si legge nell'ultimo capo della sentenza gravata: “Considerato che sia il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs n. 276/2003 sia il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, sono decorsi durante la pendenza del presente giudizio di opposizione, vanno compensate le spese di lite della fase di opposizione.”
Anzitutto occorre ribadire che, nel caso concreto, non risulta che la abbia subappaltato il CP_1 servizio oggetto del contratto, ovvero la fornitura alla di una risorsa tecnica della quale aveva Pt_1 verificato il possesso delle competenze specificate nel contratto del 9/10/2012, con conseguente inoperatività della solidarietà prevista dall'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Ad ogni buon conto va evidenziato che l'opponente non aveva allegato, né tantomeno dimostrato, di aver ricevuto delle richieste da parte degli enti preposti per il versamento di trattamenti retributivi e di fine rapporto o di contributi previdenziali relativi alla lavoratrice indicata dall'appaltatore e, pertanto, non ha giustificato l'eccezione di inadempimento - che ai sensi dell'art. 1460 c.c. va esercitata secondo buona fede - facendo riferimento a un concreto rischio di essere esposta al pagamento di quanto non eventualmente versato dalla datrice di lavoro della Per_1
Si rileva inoltre che, pur essendo svanito - ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni -, l'astratto rischio di sentirsi chiamare in via solidale al pagamento di somme dovute in relazione al citato rapporto lavorativo in seguito allo spirare del termine quinquennale di prescrizione,
pagina 12 di 13 la ADA si è astenuta dal rinunziare alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dei dedotti danni conseguenti all'inadempimento contrattuale ascritto alla parte opposta.
Ne consegue che anche tale motivo di gravame debba essere rigettato.
In conclusione, l'appello proposto dalla deve essere respinto. Pt_1
§ 8. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa (da €
5.201,00 ad € 26.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale compenso tabellare: € 4.888,00
§ 9. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
CP_ avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 6739/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Parte_1 CP_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, da corrispondersi al difensore costituitosi avv. Simone Torre che si è dichiarato antistatario;
3. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiara inammissibile.
Così deciso in Roma l'8/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 13 di 13
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 4162/2020 All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 11:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1 Avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO avv. Carella sost. Appellato/i
CP_1 Avv. TORRE SIMONE avv. Gemini sost.
***
L'avv. Carella dichiara che la propria assistita ha provveduto al pagamento integrale delle somme oggetto di precetto pari a euro 19.709,25.
L'avv. Carella chiede la restituzione di tale somma in caso di accoglimento dell'appello.
L'avv. Gemini dichiara di non essere stata informata di tale pagamento .
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4162 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Eugenio Sansalone (C. F. – PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Torino, corso Re Umberto 12, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Torre (C.F. - PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Email_2
XXI Aprile 21, giusta procura in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 25/7/2020, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la per la riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. CP_1
pagina 2 di 13 6739/2020, pubblicata in data 30/4/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 77023/2014, promosso dall'odierna appellante con citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data
11/9/2014.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva la condanna della al CP_1 Parte_1 pagamento in suo favore della somma di € 16.214,00, come da quattro fatture richiamate nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura “time & material” di una risorsa con la qualifica di programmatore analista senior per attività di analisi, sviluppo e test software con tecnologie Java EE presso la controparte nei mesi da maggio ad agosto 2013. Emesso il provvedimento monitorio, la proponeva opposizione. In particolare, l'opponente evidenziava Parte_1 che il mancato pagamento del corrispettivo trovava giustificazione nel fatto che il programmatore, inviato nel periodo di riferimento della fattura azionata in sede monitoria, non era Persona_1 legata da un rapporto di lavoro dipendente con la ma lavorava alle dipendenze di un'altra CP_1 società, tale SS s.r.l., alla quale, quindi, doveva ritenersi che il lavoro fosse stato affidato in subappalto;
che tale circostanza minava il rapporto fiduciario tra le parti e costituiva condotta inadempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti, considerato che l'art. 6 del contratto concluso tra l'opponente e la prevedeva il divieto di subappalto;
che la invitata a trasmettere CP_1 CP_1 la documentazione di cui alla legge n. 134 del 7.08.2012 e del d.lgs n. 276 del 10.09.2014, aveva inviato un'autocertificazione in cui aveva affermato falsamente di non essersi avvalsa di soggetti terzi nell'esecuzione del contratto e aveva omesso di inviare documentazione da cui risultava il regolare pagamento dei contributi fiscali e di natura retributiva e contributiva relativi alla che, in Per_1 ragione di tali inadempimenti, la parte opponente, esposta anche a richieste di pagamento in caso di irregolarità contributive o fiscali, aveva sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto alla controparte;
che dopo le dimissione della dalla SS s.r.l. la non aveva provveduto ad Per_1 CP_1 alcuna sostituzione tanto ciò vero che la ADA aveva dovuto assumere la per poter ultimare il Per_1 progetto. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, e, in via riconvenzionale principale, di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. con condanna della controparte alla restituzione della somma ricevuta di € 25.000,00 e, in via riconvenzionale, subordinata, chiedeva di dichiarare la risoluzione parziale del contratto a norma dell'art. 1458 c.c. con condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 16.214,00, IVA inclusa, pari all'importo delle fatture di cui al decreto ingiuntivo. Si costituiva la osservando di aver puntualmente provveduto ad CP_1 adempiere alle obbligazioni cui era tenuta, mentre la si era resa inadempiente all'obbligo di Parte_1 pagare il corrispettivo per le prestazioni di cui aveva fruito da maggio ad agosto 2013. La CP_1
pagina 3 di 13 rappresentava, quindi, che era stata la stessa ad aver selezionato la per l'esecuzione Parte_1 Per_1 del contratto, avendone apprezzato il lavoro e sapendo che questa non era una dipendente dell'opposta, ma di tale SS s.r.l., che apparteneva allo stesso Consorzio della che non vi era CP_1 prova che fosse stata richiesta alla alcuna somma per adempimenti fiscali, retributivi e Parte_1 contributivi relativi alla così che non assumeva rilievo l'omesso invio della certificazione Per_1 riguardante la regolarità di tali versamenti;
che non poteva ritenersi che la si fosse resa CP_1 inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta in ragione della mancata ultimazione della prestazione contrattuale atteso l'intervenuto rapporto diretto di lavoro costituito tra la e la Parte_1 Per_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande ex adverso proposte”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “rigetta l'opposizione; rigetta le domande riconvenzionali;
compensa tra le parti le spese di lite.”
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha proposto istanza di sospensione della efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza impugnata e chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza n. 6739/2020 emessa in data 12/3/2020 e pubblicata in data 30/4/2020 dal Tribunale di
Roma, sez. XI civile, annullare la sentenza impugnata e per gli effetti pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto R.GN. 27731/2014 emesso dal Tribunale di Roma, dichiarando risolto il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento della ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e CP_1
1458 dichiarando che nulla è dovuto da parte dell'appellante alla Con vittoria di Pt_1 CP_1 spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario come per legge.”
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 9/11/2020, ha CP_1 resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia dell'ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, dichiarare inammissibili e comunque respingere
l'avverso gravame e ogni altra domanda comunque formulata dalla perché totalmente Parte_1 infondati in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata. Vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali, IVA e Cassa Avvocati incluse, del presente grado di giudizio.”.
§ 6. —In data 15/12/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale la
Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria della appellante avendo ritenuto: “quanto al fumus boni iuris dell'istanza cautelare che, al sommario esame proprio della presente fase, la sentenza gravata non appare affetta da vizi manifesti mentre il periculum in mora non è concretamente apprezzabile rispetto alla specifica situazione patrimoniale dell'appellante, solo genericamente allegata e non documentata”. Quindi la Corte d'appello ha rinviato il giudizio dapprima per la precisazione delle conclusioni e poi per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 4 di 13 All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa;
il difensore dell'appellante ha dichiarato che nelle more è stato versato alla controparte l'importo precettato di € 19.709,25 del quale ha chiesto la restituzione in caso di accoglimento dell'appello.
§ 7. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di gravame.
§ 7.1 – Con il primo motivo, rubricato: “Carente e/o insufficiente motivazione in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale avanzata da Apparente motivazione”, l'appellante Parte_1 lamenta la carenza o l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la propria domanda di risoluzione del contratto concluso tra le parti. Nello specifico, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la aveva domandato, in via riconvenzionale, la Pt_1 declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con la nel mese di ottobre 2012, avente ad CP_1 oggetto la fornitura di personale specializzato. L'opponente aveva spiegato tale domanda, sostenendo che l'opposta avesse violato il divieto di subappalto di cui all'art. 6 del citato contratto, avendole fornito un programmatore, , dipendente di una società terza. Persona_1
In proposito si legge nell'atto di appello: “La sentenza impugnata non spende che poche parole in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da e ciò nonostante il Parte_1 fatto che siano stati portati argomenti (anche alquanto solidi) in ordine al suo esame e al suo accoglimento…Il giudice di prime cure non ha ritenuto, con ciò errando, di valutare a pieno la clausola in esame (art. 6), la quale espressamente prevedeva il divieto di subappalto poichè trattasi di un contratto che per il suo oggetto e anche per il grado di competenze richiesto, sottendeva un marcato intuitus personae, ovverosia uno stretto rapporto di fiducia fra i contraenti. Si consideri, infatti, che i lavori di informatizzazione sono organizzati come una sorta di filiera dove la conoscenza fra i contraenti è presupposto essenziale e costitutivo del contratto. E' proprio per tali motivi che vengono inserite le clausole di divieto di subappalto, come nel caso di specie, la cui violazione non è solo un mero dato formale, come sembrerebbe far intendere il Giudice con il provvedimento odiernamente censurato, ma costituisce anche e soprattutto un presupposto sostanziale, potremmo dire anche costitutivo del rapporto. Da ciò si evince la gravità della sanzione derivante dalla sua violazione.”.
L'impugnante afferma, in sostanza, che alla argomentazione adottata dal giudice di prime cure circa la necessità di valutare il comportamento di entrambi i contraenti al fine di individuare la responsabilità dell'inadempimento, non sia seguito l'esame in concreto della condotta violatrice del divieto posto dall'art. 6 del contratto posta in essere dalla appaltatrice, o che comunque non se ne legga sufficiente motivazione nella sentenza appellata. Sul punto è scritto nell'atto di gravame: “Il giudice Co non ha effettuato alcuna valutazione comparativa e/o complessiva della condotta tenuta dalla pagina 5 di 13 allorquando la stessa ha fornito come personale tecnico alla ADA non un proprio dipendente ma un dipendente di un'altra società sconosciuta a quest'ultima ed anche inattiva, mentendo prima e durante la causa, violando anche il principio della buona fede. Tutto ciò avrebbe dovuto avere rilevanza anche soltanto nella valutazione comparativa dei comportamenti delle parti per rafforzare la già solida, poiché documentale, eccezione di inadempimento. Ma di tutto questo non vi è traccia nella sentenza emessa dal Tribunale, laddove è stata data importanza decisiva al fatto che le prestazioni oggetto del contratto erano state eseguite, peraltro da altro soggetto.”
Nella sentenza impugnata si legge in proposito quanto segue: “Sul punto questo giudice ritiene di dover evidenziare che, a prescindere da ogni altra considerazione, non può ritenersi che la violazione del divieto di subappalto, di cui all'art. 6 del contratto per cui è causa, giustifichi di per sé sola il mancato pagamento del corrispettivo contrattuale. Deve infatti ritenersi che, a fronte di una prestazione effettivamente resa, la non poteva sottrarsi al pagamento del corrispettivo Parte_1 pattuito in ragione della sola violazione di tale divieto. Procedendo ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, deve, infatti, rilevarsi che dalle allegazioni svolte dalla società opponente non è possibile riscontrare per quale ragione e in quale misura la violazione del divieto di subappalto le abbia arrecato pregiudizio o abbia, comunque, compromesso l'esatta esecuzione del contratto. L'omessa deduzione di specifici elementi sul punto comporta che non appare giustificabile
l'inadempimento della all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito. In definitiva, ove Parte_1
i lavori affidati siano stati eseguiti a regola d'arte e non ne sia stata lamentata l'inadeguatezza, non può ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento in ragione della mera violazione del divieto di subappalto, che non legittima la committente a sottrarsi all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito.”
Il motivo d'impugnazione non ha pregio.
Nell'offerta economica presentata l'8/10/2012, dalla alla è indicato il seguente CP_1 Pt_1 oggetto: “offerta per la fornitura di personale specializzato”. In essa sono specificati la qualifica del personale fornito, ovvero quella di “Programmatore Java/J2EE”, e il periodo di tale fornitura, dal
10/10/2012 al 30/9/2013 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte opposta).
Nell'ordine inviato il giorno seguente ad accettazione dell'offerta, l'oggetto è così integrato:
“Fornitura time&material di 1 (una) risorsa con la qualifica di analista-programmatore senior con tecnologie Java EE”. Nel corpo dell'ordine disciplinante l'accordo sono ulteriormente riportate le qualifiche tecniche che detta risorsa doveva possedere per svolgere le attività di analisi, sviluppo e test software con tecnologie Java presso la e/o suoi clienti con sede in Roma, nonché la durata del Pt_1 rapporto, il costo contrattuale, la titolarità in capo alla committente di ogni materiale ricevuto e pagina 6 di 13 prodotto, il suo conseguente diritto di pieno utilizzo e il divieto di subappalto (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta).
Dal dato letterale si evince, dunque, che l'oggetto del contratto consisteva nella messa a disposizione, in favore della di un analista programmatore informatico dotato di specifiche ed Pt_1 elevate competenze tecniche. L'obbligazione pattuita a carico della appaltatrice era, in sostanza, la fornitura di tale risorsa con la garanzia che fosse effettivamente in grado di svolgere le attività specificate nel contratto, senza che fosse stato previsto dalle parti che il soggetto individuato dovesse essere dipendente della contraente CP_1
Ebbene, non sono oggetto di contestazione gli elementi idonei a confermare che detta obbligazione principale della sia stata adempiuta, inizialmente attraverso il tecnico CP_1 Per_2
e, a seguito delle dimissioni da questo presentate, mediante il tecnico .
[...] Persona_1
Il primo elemento è costituito dalla preventiva compartecipazione della committente Pt_1
Parte alla selezione della risorsa scelta nominativamente dalla all'esito dei colloqui effettuati e Per_1 indicata alla fornitrice (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta); il secondo elemento è dato dal CP_1 rendimento delle prestazioni offerte dalla risorsa tecnica così individuata senza ricevere contestazioni da parte di il terzo elemento che indirettamente conferma l'adempimento della appaltatrice è Pt_1 costituito dalla scelta effettuata dalla committente di assumere la medesima risorsa (il dato è pacifico) all'atto delle dimissioni presentate dalla stessa alla SS SR, soggetto terzo dal quale era stata assunta a seguito dell'indicazione nominativa in suo favore comunicata dalla (cfr. doc. 7 del fascicolo di Pt_1 parte opposta).
In tale contesto negoziale - contrariamente a quanto sembra aver reputato il Giudice a quo - non
è ravvisabile una violazione del divieto di subappalto da parte della attuale appellata, non avendo questa ceduto a soggetti terzi l'esecuzione dell'obbligazione principale del contratto di appalto, costituita dalla fornitura alla di un analista-programmatore del quale aveva verificato il Pt_1 possesso delle competenze specificate nel contratto del 9/10/2012, a nulla rilevando che tale risorsa non fosse alle proprie dipendenze, bensì di una società consociata nel consorzio ITJ-HRSpace del quale faceva parte la ovvero la SS SR (cfr. doc. 9, 10 e 11 del fascicolo di parte opposta). CP_1
Va ricordato, in proposito, che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa pagina 7 di 13 petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513).
Pertanto, deve ritenersi insussistente il presupposto dedotto dalla appellante per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto, ovvero l'avvenuta violazione del divieto di subappalto da parte della CP_1
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, il suddetto motivo di appello deve essere respinto.
§ 7.1.a — Neppure può ritenersi fondata l'ulteriore censura mossa con il primo motivo di appello alla sentenza gravata, relativa alla circostanza che il Giudice a quo avrebbe erroneamente evidenziato la genericità delle allegazioni svolte dalla opponente in merito all'inadempimento della controparte.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Erra inoltre il Giudice di prime cure allorquando a pag. 8 della sentenza, sostiene che “la genericità delle allegazioni svolte dalla società opponente non consente di apprezzare l'inadempimento imputato alla e, comunque, non CP_1 giustifica l'omesso pagamento del corrispettivo richiesto riferito a prestazioni che non è stato contestato fossero state effettivamente eseguite sino ad agosto 2013”. L'insostenibilità nel caso di specie di tale ragionamento appare di tutta evidenza poiché il punto non era verificare se la prestazione fosse stata resa, ma la circostanza che la stessa fosse stata resa da soggetto diverso in palese violazione della clausola contrattuale prevista dalle parti che, per quanto sopra esposto, aveva una valenza formale e sostanziale. Nel caso specifico tale erronea pronuncia appare grave, in quanto la domanda di risoluzione contrattuale era il cardine dell'intero procedimento, appariva fondata e meritevole di accoglimento”.
Nella sentenza impugnata si legge in proposito quanto segue: “Infine, con riguardo agli altri motivi di opposizione, si osserva che la non ha svolto specifiche deduzioni in ordine Parte_1 all'inadempimento imputato alla controparte, laddove ha rilevato che il lavoro non era stato ultimato, non avendo, in particolare, precisamente indicato in quale misura le lavorazioni affidate non erano state portate a termine. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo pagina 8 di 13 integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 6618 del 16 marzo 2018). Tali principi sono applicabili anche con riferimento alla posizione del convenuto che deduca l'inadempimento della controparte, ponendolo a fondamento di un'eccezione ex art. 1460
c.c. Invero, la genericità delle allegazioni svolte dalla società opponente non consente di apprezzare
l'inadempimento imputato alla e, comunque, non giustifica l'omesso pagamento del CP_1 corrispettivo richiesto riferito a prestazioni, che non è stato contestato fossero state effettivamente eseguite sino ad agosto 2013.”
La censura è infondata.
Dalla sopra riportata parte della motivazione emerge, infatti, che il riferimento rivolto nella sentenza alla genericità delle allegazioni svolte dalla opponente è da attribuire alla deduzione della CP_ circa la mancata ultimazione delle prestazioni professionali rese dalla risorsa fornita dalla Pt_1
[... e non al divieto di subappalto, come lamentato dall'appellante.
Tale giudizio di genericità è peraltro da condividere, non ravvisandosi negli atti prodotti dalla l'allegazione di documenti confermativi dell'assunto concernente il mancato completamento Pt_1 delle attività previste nel contratto da parte della citata risorsa.
§ 7.2 — Il secondo motivo d'appello è così indicato: “Vizio di extra o ultrapetizione in ordine all'indebito arricchimento che si sarebbe verificato con l'esecuzione della prestazione”.
L'appellante deduce, al riguardo, che “il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata ha sostenuto che la prestazione si sia verificata per l'intero e che ciò non sarebbe stato contestato in sede di opposizione, in pratica avallando la tesi che si sarebbe verificato un indebito arricchimento della nei confronti della poichè la prima avrebbe approfittato di una prestazione Parte_1 CP_1 eseguita non avendone pagato il corrispettivo” e che: “.. il giudice di prime cure, in pratica, ha configurato e accolto una domanda di indebito arricchimento senza che gli fosse stata avanzata dalla parte e quindi, a prescindere dalle domande formulate”.
L'impugnante lamenta, in sostanza, la declaratoria di indebito arricchimento da parte della Pt_1
[... pur in mancanza della relativa domanda da parte della alla quale il Tribunale di Roma CP_1 sarebbe sostanzialmente pervenuto poiché la committente avrebbe tratto un profitto non dovuto dalle prestazioni rese e rimaste impagate.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, l'appellante non indica la parte della sentenza gravata nella quale si troverebbe tale declaratoria in danno della opponente e, dunque, non specifica in quale punto della stessa il giudice a quo avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
pagina 9 di 13 Onere dell'appellante è individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e i relativi motivi di dissenso, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. In proposito la Suprema Corte ha chiarito: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 1932/2024).
Va inoltre evidenziato che, nella sentenza impugnata, non si rinviene alcuna pronuncia, neppure implicita, di accertamento dell'indebito arricchimento che l'attuale appellante avrebbe conseguito attraverso l'omesso pagamento delle prestazioni ricevute dal personale tecnico fornito dalla appellata.
§ 7.3 — Il terzo motivo d'appello è rubricato “Erronea applicazione dell'art. 1460 c.c. in ordine agli aspetti da esaminare per configurare l'eccezione di inadempimento”.
Nell'atto di gravame, richiamati i principi di diritto sull'onere della prova in tema di eccezione di inadempimento, l'appellante afferma quanto segue: “Nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha tenuto conto di tali aspetti – assolutamente essenziali – per configurare correttamente l'eccezione di inadempimento così come prevista dall'art. 1460 c.c. Ciò nonostante fossero state fornite prove, soprattutto di natura documentale, come si è detto nei paragrafi precedenti, in ordine all'inadempimento della delle obbligazioni assunte con il contratto concluso con la CP_1 Parte_1
Non solo, ma il giudice ha di fatto ignorato la circostanza – motivando in maniera del tutto inadeguata ed erronea – che fosse stato sufficiente l'adempimento delle prestazioni per vanificare la proposta eccezione, basata sulla violazione del divieto di subappalto, sul mancato invio della documentazione riguardante gli adempimenti fiscali, retributivi e contributivi, e, da ultimo, la mancata ultimazione della prestazione, avvenuta dopo le dimissioni della sig.ra “rectius” la circostanza che il Per_1 lavoro è stato ultimato a spese dell'odierno appellante. Tutte le circostanze dianzi evidenziate, provate documentalmente, erano di per sé sole sufficienti a fondare la legittimità dell'eccezione di inadempimento, essendo onere della provare che tali censure erano infondate, e ci ha anche CP_1 provato, anche se inutilmente.”
In proposito si legge nella sentenza impugnata: “Tanto esposto in ordine alle domande e alle difese svolte dalle parti, si osserva che non è contestato da parte dell'opponente l'omesso pagamento del corrispettivo richiesto in sede monitoria. Sul punto va rilevato che la non ha contestato Parte_1 la debenza delle somme richiestele in pagamento neanche con riguardo al quantum della pretesa pagina 10 di 13 azionata, ma ha evidenziato che la propria condotta trovava giustificazione nel comportamento tenuto dalla che si era resa inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta, e ha, quindi, sollevato CP_1 eccezione di inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della trasgressione maggiormente rilevante ed abbia consentito il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (cfr. Cass. n. 13627 del
30.05.2017; n. 10477 dell'1.06.2004 e n. 20678 del 26.10.2005 in cui è precisato che il giudice, in tale valutazione, deve tener conto “dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico – sociale del contratto e, quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula”).”
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
Si è già detto, infatti, che due delle tre fattispecie inadempitive sulle quali l'opponente fondava l'eccezione ex art. 1460 c.c., ovvero la violazione del divieto di subappalto e la mancata ultimazione della prestazione, risultano essere insussistenti o indimostrate mentre il lamentato mancato invio della documentazione riguardante gli adempimenti fiscali, retributivi e contributivi relativi alla risorsa fornita
è oggetto del successivo motivo di gravame e pertanto sarà scrutinato unitamente ad esso.
§ 7.4 — Il quarto motivo di appello è così titolato: “La richiesta relativa al pagamento di eventuali contributi a carico di . Parte_1
L'impugnante censura la sentenza di primo grado sotto il profilo del rischio al quale Pt_1 ritiene esser stata esposta, di ricevere una richiesta di pagamento in via solidale di contributi non versati dalla appaltatrice CP_1
Sostiene l'appellante che detto rischio era concreto nel momento in cui è stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo e che il giudice a quo ha reso una motivazione che “merita qualche considerazione”.
In proposito nella sentenza impugnata è citata la norma applicabile ratione temporis nel caso di omesso versamento contributivo o retributivo nel contratto d'appalto, ovvero l'art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003, che dispone la solidarietà tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e di fine rapporto nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il giudice di prime cure pagina 11 di 13 ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito l'applicabilità di tale disposizione anche al caso in cui le parti avessero pattuito il divieto di subappalto, come è nella fattispecie in esame. Si legge, al riguardo, nella decisione appellata: “Sul punto va, peraltro, altresì evidenziato che, secondo l'orientamento espresso da una recente giurisprudenza di legittimità, il termine biennale di decadenza di cui al citato art. 29, comma 2, d.lgs n. 276/2003, non è applicabile all'azione proposta dagli enti previdenziali nei confronti del committente, soggetta al solo termine di prescrizione (cfr. Cass. 18004 del 4 luglio 2019 e n. 22110 del 4.09.2019). Ciò posto deve, tuttavia, darsi atto del fatto che alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2019 erano decorsi sia il termine di decadenza di due anni dall'esecuzione del contratto di appalto, di cui al citato art. 29, comma 2, d.lgs n. 276/2003, sia il termine di prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi, di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Ne consegue che, non avendo l'opponente specificamente addotto di aver ricevuto richieste di pagamento di contributi relativi alla posizione della per un importo tale da giustificare l'omesso versamento del Per_1 corrispettivo pattuito per la prestazione ricevuta, l'opposizione proposta deve essere considerata infondata anche sotto il profilo in questione.”.
Inoltre si legge nell'ultimo capo della sentenza gravata: “Considerato che sia il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs n. 276/2003 sia il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, sono decorsi durante la pendenza del presente giudizio di opposizione, vanno compensate le spese di lite della fase di opposizione.”
Anzitutto occorre ribadire che, nel caso concreto, non risulta che la abbia subappaltato il CP_1 servizio oggetto del contratto, ovvero la fornitura alla di una risorsa tecnica della quale aveva Pt_1 verificato il possesso delle competenze specificate nel contratto del 9/10/2012, con conseguente inoperatività della solidarietà prevista dall'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Ad ogni buon conto va evidenziato che l'opponente non aveva allegato, né tantomeno dimostrato, di aver ricevuto delle richieste da parte degli enti preposti per il versamento di trattamenti retributivi e di fine rapporto o di contributi previdenziali relativi alla lavoratrice indicata dall'appaltatore e, pertanto, non ha giustificato l'eccezione di inadempimento - che ai sensi dell'art. 1460 c.c. va esercitata secondo buona fede - facendo riferimento a un concreto rischio di essere esposta al pagamento di quanto non eventualmente versato dalla datrice di lavoro della Per_1
Si rileva inoltre che, pur essendo svanito - ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni -, l'astratto rischio di sentirsi chiamare in via solidale al pagamento di somme dovute in relazione al citato rapporto lavorativo in seguito allo spirare del termine quinquennale di prescrizione,
pagina 12 di 13 la ADA si è astenuta dal rinunziare alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dei dedotti danni conseguenti all'inadempimento contrattuale ascritto alla parte opposta.
Ne consegue che anche tale motivo di gravame debba essere rigettato.
In conclusione, l'appello proposto dalla deve essere respinto. Pt_1
§ 8. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa (da €
5.201,00 ad € 26.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale compenso tabellare: € 4.888,00
§ 9. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
CP_ avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 6739/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Parte_1 CP_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, da corrispondersi al difensore costituitosi avv. Simone Torre che si è dichiarato antistatario;
3. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiara inammissibile.
Così deciso in Roma l'8/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
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