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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1669/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Massimiliano Di Meola, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Fabio Massimo Leucio Romano, giusta CP_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/12/2004 Parte_1
con e che dall'unione sono nate le figlie (10/6/2007) e (12/4/2005). CP_1 Per_1 Per_2
Che in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di
Benevento ha omologato il 5/3/2010 la separazione tra le dette parti alle specifiche condizioni che in tale sede rilevano: affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la
p. 1/4 madre;
esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite nel calendario congiuntamente predisposto;
mantenimento delle minori a carico del padre quantificato nella somma complessiva di €.350 complessivi, oltre obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e privata, previamente concordate. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, di disporre l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente delle minori presso la madre, di disciplinare l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti delle figlie secondo il calendario predisposto nel ricorso introduttivo e di disporre l'assegno di mantenimento a suo carico in favore delle minori nella somma complessiva d
€.350 mensili, oltre contribuzione del 50% delle spese straordinarie, così come già statuito in sede di omologa della separazione. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, al contempo, chiedeva disporsi a carico di parte ricorrente un assegno mensile in favore della prole di €.700 complessivi, oltre contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie,
oltre alla predisposizione di un calendario disciplinante l'esercizio del diritto di visita del padre.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione omologata da Tribunale di Benevento i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in San Salvatore Telesino (BN) il
19/12/2004 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. Preliminarmente, deve darsi atto che ha raggiunto la maggiore età. Ciò Parte_2
premesso, con riferimento alle questioni di cui è causa, si rileva che tra le parti non sono oggetto di contestazione gli aspetti afferenti all'affidamento condiviso della figlia minore e alla Per_1
collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre, come, peraltro, già stabilito in sede di omologa della separazione. Pertanto, tali disposizioni sono confermate. Inoltre, è confermato il piano genitoriale predisposto in sede di separazione consensuale in mancanza di un diverso accordo raggiunto tra le parti nell'odierno giudizio ed in mancanza di una contestazione specifica
p. 2/4 sul calendario già esistente, fermo restando la compatibilità con le esigenze della minore e delle sue volontà. L'esercizio del diritto di visita predetto espressamente prevede che il padre potrà
vedere la figlia secondo le seguenti modalità: martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 12:00 alle 21:00 del sabato e dalle 9:00 alle 21:00 della domenica, nei mesi di luglio e agosto alternativamente per 15 giorni consecutivi sempre dalle ore
9:00 alle 21:00, alternativamente ogni anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
gennaio sempre dalle ore 9:00 alle ore 21:00, durante le festività scolastiche, pasquali ad anni alterni sempre dalle ore 9:00 alle ore 21:00, il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre).
4. In merito al mantenimento mensile a carico di in favore delle figlie, si Parte_1
osserva, che è indubbia la spettanza ad entrambe le ragazze, laddove il diritto della prole di essere mantenuti dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle singole capacità ed aspirazioni. Ciò premesso, nel quantificare il contributo dovuto occorre attenersi al principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che parte ricorrente ha dichiarato all'udienza del 19/10/2023 di essere dipendente di un'azienda privata operante nel settore pubblicitario con uno stipendio di circa €.
1.250 mensili, affermazione che trova riscontro con le certificazioni uniche dell'agenzia delle entrate depositata in atti (cfr. all. fascicolo parte ricorrente).
Anche il genitore collocatario (la madre) è percettore di reddito, svolgendo attività di parrucchiera.
Il dato relativo alla capacità contributiva di entrambi i genitori deve essere comparato con le attuali esigenze delle figlie minori, ove “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle
esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi
provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cassazione, sez. I,
29/4/2022, n.13664). Nel caso di specie, deve rilevarsi che rispetto alla data di omologa della separazione (del 5/3/2010) le esigenze delle figlie sono incrementate, in considerazione della loro età e del loro percorso formativo tutt'ora in corso. Sulla base di tali elementi il Collegio ritiene congruo disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico di Parte_1
nella misura di €.450 complessivi (di cui €.250 in favore della figlia minore).
p. 3/4
5. Spese di lite compensate, tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio ed alla parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in San
Salvatore Telesino (BN) il 19/12/2004 (Atto nr. 10, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- conferma l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e disciplina il diritto di visita del ricorrente secondo le disposizioni di cui al piano genitoriale approvato dalle parti nel giudizio di separazione consensuale con omologa del
Tribunale di Benevento emessa in data 23/2/2010, alle condizioni specificatamente indicate in parte motiva;
- aumenta l'assegno di mantenimento dei figli posto a carico di Parte_1
sino a complessivi €.450 (di cui €.250 per la figlia minore), somma rivalutata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT come per legge, da corrispondere a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di contribuzione al 50% alle spese
[...]
straordinarie;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Salvatore Telesino (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 14 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1669/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Massimiliano Di Meola, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Fabio Massimo Leucio Romano, giusta CP_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/12/2004 Parte_1
con e che dall'unione sono nate le figlie (10/6/2007) e (12/4/2005). CP_1 Per_1 Per_2
Che in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di
Benevento ha omologato il 5/3/2010 la separazione tra le dette parti alle specifiche condizioni che in tale sede rilevano: affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la
p. 1/4 madre;
esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite nel calendario congiuntamente predisposto;
mantenimento delle minori a carico del padre quantificato nella somma complessiva di €.350 complessivi, oltre obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e privata, previamente concordate. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, di disporre l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente delle minori presso la madre, di disciplinare l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti delle figlie secondo il calendario predisposto nel ricorso introduttivo e di disporre l'assegno di mantenimento a suo carico in favore delle minori nella somma complessiva d
€.350 mensili, oltre contribuzione del 50% delle spese straordinarie, così come già statuito in sede di omologa della separazione. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, al contempo, chiedeva disporsi a carico di parte ricorrente un assegno mensile in favore della prole di €.700 complessivi, oltre contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie,
oltre alla predisposizione di un calendario disciplinante l'esercizio del diritto di visita del padre.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione omologata da Tribunale di Benevento i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in San Salvatore Telesino (BN) il
19/12/2004 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. Preliminarmente, deve darsi atto che ha raggiunto la maggiore età. Ciò Parte_2
premesso, con riferimento alle questioni di cui è causa, si rileva che tra le parti non sono oggetto di contestazione gli aspetti afferenti all'affidamento condiviso della figlia minore e alla Per_1
collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre, come, peraltro, già stabilito in sede di omologa della separazione. Pertanto, tali disposizioni sono confermate. Inoltre, è confermato il piano genitoriale predisposto in sede di separazione consensuale in mancanza di un diverso accordo raggiunto tra le parti nell'odierno giudizio ed in mancanza di una contestazione specifica
p. 2/4 sul calendario già esistente, fermo restando la compatibilità con le esigenze della minore e delle sue volontà. L'esercizio del diritto di visita predetto espressamente prevede che il padre potrà
vedere la figlia secondo le seguenti modalità: martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 12:00 alle 21:00 del sabato e dalle 9:00 alle 21:00 della domenica, nei mesi di luglio e agosto alternativamente per 15 giorni consecutivi sempre dalle ore
9:00 alle 21:00, alternativamente ogni anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
gennaio sempre dalle ore 9:00 alle ore 21:00, durante le festività scolastiche, pasquali ad anni alterni sempre dalle ore 9:00 alle ore 21:00, il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre).
4. In merito al mantenimento mensile a carico di in favore delle figlie, si Parte_1
osserva, che è indubbia la spettanza ad entrambe le ragazze, laddove il diritto della prole di essere mantenuti dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle singole capacità ed aspirazioni. Ciò premesso, nel quantificare il contributo dovuto occorre attenersi al principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che parte ricorrente ha dichiarato all'udienza del 19/10/2023 di essere dipendente di un'azienda privata operante nel settore pubblicitario con uno stipendio di circa €.
1.250 mensili, affermazione che trova riscontro con le certificazioni uniche dell'agenzia delle entrate depositata in atti (cfr. all. fascicolo parte ricorrente).
Anche il genitore collocatario (la madre) è percettore di reddito, svolgendo attività di parrucchiera.
Il dato relativo alla capacità contributiva di entrambi i genitori deve essere comparato con le attuali esigenze delle figlie minori, ove “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle
esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi
provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cassazione, sez. I,
29/4/2022, n.13664). Nel caso di specie, deve rilevarsi che rispetto alla data di omologa della separazione (del 5/3/2010) le esigenze delle figlie sono incrementate, in considerazione della loro età e del loro percorso formativo tutt'ora in corso. Sulla base di tali elementi il Collegio ritiene congruo disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico di Parte_1
nella misura di €.450 complessivi (di cui €.250 in favore della figlia minore).
p. 3/4
5. Spese di lite compensate, tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio ed alla parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in San
Salvatore Telesino (BN) il 19/12/2004 (Atto nr. 10, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- conferma l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e disciplina il diritto di visita del ricorrente secondo le disposizioni di cui al piano genitoriale approvato dalle parti nel giudizio di separazione consensuale con omologa del
Tribunale di Benevento emessa in data 23/2/2010, alle condizioni specificatamente indicate in parte motiva;
- aumenta l'assegno di mantenimento dei figli posto a carico di Parte_1
sino a complessivi €.450 (di cui €.250 per la figlia minore), somma rivalutata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT come per legge, da corrispondere a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di contribuzione al 50% alle spese
[...]
straordinarie;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Salvatore Telesino (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 14 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Aldo De Luca
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