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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1493/2021 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonella Caruso APPELLANTE CONTRO (P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paolo Genco APPELLATA
(c.f.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maria Salerno
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 21 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione consegnato per la notifica in data 26 settembre 2019,
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Marsala la e Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione.
Deduceva, infatti:
- che, in data 7 maggio 2008, era rimasto coinvolto in un incidente stradale in
Marsala lungo la Via Gambini e che la responsabilità era da attribuire a
[...]
[... [...]
alla guida della Fiat Panda targata CJ535ZT, assicurata con la CP_3 [...]
CP_1
- che, a causa del sinistro, aveva subito lesioni personali per le quali era stato sottoposto a intervento di splenectomia;
- che, per ottenere il risarcimento del danno, aveva convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Marsala la predetta compagnia di Assicurazione e la Sig.ra e CP_2 che il Tribunale adito, con la sentenza n. 793/2013 emessa il 26 settembre 2013, aveva quantificato il danno in € 112.000,00, sulla base di un danno biologico accertato nella misura del 28%;
- che, successivamente, era insorto laparocele pluriloculato con diastasi dei muscoli retti nella zona della cicatrice chirurgica, che aveva determinato un danno correlato e conseguenziale;
- che aveva dato incarico a una consulente di parte e che, in base alla relazione da essa redatta, il danno biologico lievitava al 35% e allo stesso modo anche il danno da inabilità temporanea andava quantificato in misura maggiore rispetto a quello accertato nel precedente giudizio;
- che il danno non patrimoniale da risarcire ammontava a € 252.797,00 con personalizzazione al 10% e che, pertanto, tenuto conto dell'importo già corrispostogli di
€ 112.000,00, gli spettava l'ulteriore somma di € 140.797,00.
Così instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute, la causa veniva istruita mediante Ctu medico-legale. Quindi, con la sentenza n. 549/2021 pubblicata il
16 luglio 2021, il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Nella fattispecie, il Tribunale ha richiamato la relazione di Ctu, laddove veniva evidenziata la totale carenza di documentazione sanitaria utile a ricostruire la cronologia degli eventi;
ha ritenuto, quindi, che non fosse fondata la doglianza di parte attrice, secondo cui il Ctu poteva chiedere una integrazione documentale, rinviando le operazioni peritali, stante il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. e le preclusioni di carattere processuale, essendo già decorso il termine ex art. 183 comma 6
n. 2 Cpc.
2 Avverso detta sentenza, ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 15 settembre 2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Riformare, in accoglimento del gravame e per tutti i motivi suesposti,
l'impugnata sentenza n. 295/2019 - resa dal Tribunale di Sciacca in data 09.07.2019 e depositata in Cancelleria in data 09.07.2019, non notificata, emessa nel giudizio iscritto al n. 1123/2013 R.G. affari civili del Tribunale di Sciacca, nelle parti indicate in premessa;
2) Ritenere e dichiarare, pertanto, che il sinistro di cui in narrativa è da ascrivere
a fatto e colpa esclusivi del Sig. , proprietario e conducente Controparte_4 dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT e per l'effetto:
- condannare il Sig. , quale proprietario-conducente, e la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante, Controparte_5 quale assicuratore per la R.C.A. dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT, in solido tra loro, al pronto pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €
783.109,50, determinata sulla scorta della CTU medico legale redatta dal Dott.
, oltre al risarcimento danni da perdita di chance, da liquidarsi in Persona_1 via equitativa, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa, il tutto con gli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
- Emettere ogni altra statuizione di legge.
- Condannare i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Con l'atto di impugnazione, deduce la ingiustizia della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto il Giudice di primo grado sarebbe andato oltre il petitum costituito dalle argomentazioni delle parti convenute, tant'è che nella comparsa di costituzione e risposta della si evincerebbe la proposta di integrare il risarcimento Controparte_1 mediante il riconoscimento di un ulteriore 1%. Inoltre, secondo l'appellante, il primo
Giudice non ha proceduto a una valutazione comparativa tra la Ctu svolta nel precedente giudizio, concluso con la sentenza n. 793/2013, e la consulenza di parte prodotta nel presente giudizio.
3 L'appellante, quindi, sostiene che le due consulenze, d'ufficio nel precedente giudizio e di parte nella presente causa, erano idonee al fine di quantificare la sussistenza dell'ulteriore danno alla salute;
e che il mancato rinvenimento della copia della cartella clinica nella produzione attorea non poteva condurre al rigetto della domanda;
che, piuttosto, il nominato consulente d'ufficio doveva assegnare un termine al periziando per integrare la produzione;
che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il Ctu non incontra alcun limite nell'accertamento dei fatti, compresi quelli costitutivi della pretesa, e pertanto può acquisire gli elementi necessari al riscontro della veridicità dei fatti documentati dalle parti.
L'appellante si duole poi della eccessività della liquidazione delle spese in favore delle parti convenute, stante la effettiva attività svolta nella causa;
inoltre, con riferimento alle spese liquidate in favore della Sig.ra ammessa al gratuito CP_2 patrocinio, sostiene che la somma da rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella liquidata in favore del soggetto non abbiente, mediante la decurtazione del 50%.
Si è costituita la deducendo la correttezza della sentenza Controparte_1 impugnata, nonché di avere contestato in primo grado la sussistenza del danno e, in subordine, la quantificazione di esso. Inoltre, ha eccepito la prescrizione biennale del diritto e la mancanza di nesso di causalità tra le lesioni subite e il danno ulteriore, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, eccependo la inammissibilità dell'impugnazione e la infondatezza nel merito. In subordine, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazione a tenerla indenne del pagamento dell'eventuale danno che dovesse essere riconosciuto all'appellante come sussistente e riconducibile al sinistro del 7 maggio 2008.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda sulla scorta della relazione di
Ctu, nella quale viene evidenziato che “… non risulta prodotta alcuna documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti strumentali quali ecografia addome, ecografia di cute e sottocute, TC, RM) utile a ricostruire la cronologia degli eventi. La parte attrice, in occasione della visita ha riferito di essersi sottoposto ad una ecografia addome completo, ma non ricorda in che epoca, in occasione della quale è stato
4 diagnosticato il laparocele, di essere stato sottoposto al trattamento di plastica addominale e contestualmente di essere stato sottoposto all'asportazione della colecisti ripiena di calcoli, non ricordando la data dell'intervento … In assenza di documentazione sanitaria utile a ricostruire la storia clinica e la cronologia degli eventi, non potendosi basare esclusivamente sul riferito, la scrivente non ha modo di accertare il nesso di causa, stabilire correttamente l'evoluzione cronologica degli eventi, pervenire ad una diagnosi e formulare un giudizio medico legale”.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la cui doglianza sul punto è già stata disattesa dal Giudice di primo grado, va rilevato che il Ctu non può acquisire d'ufficio la documentazione probatoria concernente i fatti costitutivi della pretesa, atteso il disposto di cui all'art. 2697 c.c., per il quale incombe sulla parte che vuol far valere il proprio diritto in giudizio “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, espressione del principio dispositivo ex art. 115 Cpc che caratterizza il processo civile. Sul punto, vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di consulenza tecnica di ufficio, secondo cui:
- in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (Cass. n. 31886/2019);
- lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni,
5 assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Cass. n. 31886/2019 citata);
- il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (In applicazione del principio, Cass. n. 25604/2022 ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico - documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento - in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria).
Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso concreto per un verso il Ctu non poteva acquisire la documentazione mancante, necessaria per ricostruire la cronologia degli eventi, al fine di accertare la patologia lamentata, scoperta dall'attore successivamente alla conclusione del primo contenzioso civile, e il nesso di causalità tra il suo insorgere e l'incidente stradale avvenuto il 7 maggio 2008; per altro verso, l'attore
è decaduto dalla possibilità di produrre tale documentazione, il cui termine preclusivo coincideva con la memoria a prova diretta ex art. 183 comma 6 Cpc.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove ha ritenuto in motivazione che il giudizio civile si fonda sul principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. a carico della parte che intende far valere un suo diritto;
che il processo civile si fonda sul sistema pubblicistico delle preclusioni processuali, sicché alle parti è data la possibilità di fornire le prove che costituiscono il fondamento della domanda entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., spirato il quale il thema probandum deve ritenersi esaurito.
In relazione al capo della sentenza impugnata che ha pronunciato a carico dell'odierno appellante la condanna al pagamento delle spese di lite, si rileva che il
Giudice di primo grado ne ha liquidato l'ammontare in misura media tra i compensi minimi e quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 in ragione del valore della domanda di €
6 140.000,00. Sul punto, va rilevato che vige il principio secondo cui le spese di lite a carico della parte soccombente, in caso di rigetto della domanda, vanno liquidate in base al criterio del disputatum e quindi il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo. Sotto tale profilo, la liquidazione operata nella sentenza impugnata deve ritenersi corretta, senza tralasciare che il Giudice di primo grado ha anche ridotto i compensi medi.
Quanto all'altro profilo di doglianza, la circostanza che la convenuta
[...] fosse ammessa al gratuito patrocinio non è rilevante ai fini della CP_2 dimidiazione delle spese anche in favore del soccombente nel suo rapporto con l'Erario.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, nel processo civile, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., atteso che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del citato art. 130, nonché un vantaggio del soccombente verso la parte non abbiente (Cass. civ., Sez. II, n. 22017/2018; Sez. lav., n. 11590/2019).
Pertanto, va confermato anche il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, non avendo l'appellante svolto profili di impugnazione che consentano di discostarsi da quella pronuncia.
In conclusione, l'appello va rigettato e in base al principio di soccombenza l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite relative al presente grado.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 549/2021 pubblicata il 16 luglio 2021, rigetta il gravame;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
7 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione
Così deciso in Palermo, lì 19 giugno 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
8
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1493/2021 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonella Caruso APPELLANTE CONTRO (P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paolo Genco APPELLATA
(c.f.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maria Salerno
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 21 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione consegnato per la notifica in data 26 settembre 2019,
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Marsala la e Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione.
Deduceva, infatti:
- che, in data 7 maggio 2008, era rimasto coinvolto in un incidente stradale in
Marsala lungo la Via Gambini e che la responsabilità era da attribuire a
[...]
[... [...]
alla guida della Fiat Panda targata CJ535ZT, assicurata con la CP_3 [...]
CP_1
- che, a causa del sinistro, aveva subito lesioni personali per le quali era stato sottoposto a intervento di splenectomia;
- che, per ottenere il risarcimento del danno, aveva convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Marsala la predetta compagnia di Assicurazione e la Sig.ra e CP_2 che il Tribunale adito, con la sentenza n. 793/2013 emessa il 26 settembre 2013, aveva quantificato il danno in € 112.000,00, sulla base di un danno biologico accertato nella misura del 28%;
- che, successivamente, era insorto laparocele pluriloculato con diastasi dei muscoli retti nella zona della cicatrice chirurgica, che aveva determinato un danno correlato e conseguenziale;
- che aveva dato incarico a una consulente di parte e che, in base alla relazione da essa redatta, il danno biologico lievitava al 35% e allo stesso modo anche il danno da inabilità temporanea andava quantificato in misura maggiore rispetto a quello accertato nel precedente giudizio;
- che il danno non patrimoniale da risarcire ammontava a € 252.797,00 con personalizzazione al 10% e che, pertanto, tenuto conto dell'importo già corrispostogli di
€ 112.000,00, gli spettava l'ulteriore somma di € 140.797,00.
Così instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute, la causa veniva istruita mediante Ctu medico-legale. Quindi, con la sentenza n. 549/2021 pubblicata il
16 luglio 2021, il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Nella fattispecie, il Tribunale ha richiamato la relazione di Ctu, laddove veniva evidenziata la totale carenza di documentazione sanitaria utile a ricostruire la cronologia degli eventi;
ha ritenuto, quindi, che non fosse fondata la doglianza di parte attrice, secondo cui il Ctu poteva chiedere una integrazione documentale, rinviando le operazioni peritali, stante il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. e le preclusioni di carattere processuale, essendo già decorso il termine ex art. 183 comma 6
n. 2 Cpc.
2 Avverso detta sentenza, ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 15 settembre 2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Riformare, in accoglimento del gravame e per tutti i motivi suesposti,
l'impugnata sentenza n. 295/2019 - resa dal Tribunale di Sciacca in data 09.07.2019 e depositata in Cancelleria in data 09.07.2019, non notificata, emessa nel giudizio iscritto al n. 1123/2013 R.G. affari civili del Tribunale di Sciacca, nelle parti indicate in premessa;
2) Ritenere e dichiarare, pertanto, che il sinistro di cui in narrativa è da ascrivere
a fatto e colpa esclusivi del Sig. , proprietario e conducente Controparte_4 dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT e per l'effetto:
- condannare il Sig. , quale proprietario-conducente, e la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante, Controparte_5 quale assicuratore per la R.C.A. dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT, in solido tra loro, al pronto pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €
783.109,50, determinata sulla scorta della CTU medico legale redatta dal Dott.
, oltre al risarcimento danni da perdita di chance, da liquidarsi in Persona_1 via equitativa, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa, il tutto con gli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
- Emettere ogni altra statuizione di legge.
- Condannare i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Con l'atto di impugnazione, deduce la ingiustizia della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto il Giudice di primo grado sarebbe andato oltre il petitum costituito dalle argomentazioni delle parti convenute, tant'è che nella comparsa di costituzione e risposta della si evincerebbe la proposta di integrare il risarcimento Controparte_1 mediante il riconoscimento di un ulteriore 1%. Inoltre, secondo l'appellante, il primo
Giudice non ha proceduto a una valutazione comparativa tra la Ctu svolta nel precedente giudizio, concluso con la sentenza n. 793/2013, e la consulenza di parte prodotta nel presente giudizio.
3 L'appellante, quindi, sostiene che le due consulenze, d'ufficio nel precedente giudizio e di parte nella presente causa, erano idonee al fine di quantificare la sussistenza dell'ulteriore danno alla salute;
e che il mancato rinvenimento della copia della cartella clinica nella produzione attorea non poteva condurre al rigetto della domanda;
che, piuttosto, il nominato consulente d'ufficio doveva assegnare un termine al periziando per integrare la produzione;
che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il Ctu non incontra alcun limite nell'accertamento dei fatti, compresi quelli costitutivi della pretesa, e pertanto può acquisire gli elementi necessari al riscontro della veridicità dei fatti documentati dalle parti.
L'appellante si duole poi della eccessività della liquidazione delle spese in favore delle parti convenute, stante la effettiva attività svolta nella causa;
inoltre, con riferimento alle spese liquidate in favore della Sig.ra ammessa al gratuito CP_2 patrocinio, sostiene che la somma da rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella liquidata in favore del soggetto non abbiente, mediante la decurtazione del 50%.
Si è costituita la deducendo la correttezza della sentenza Controparte_1 impugnata, nonché di avere contestato in primo grado la sussistenza del danno e, in subordine, la quantificazione di esso. Inoltre, ha eccepito la prescrizione biennale del diritto e la mancanza di nesso di causalità tra le lesioni subite e il danno ulteriore, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, eccependo la inammissibilità dell'impugnazione e la infondatezza nel merito. In subordine, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazione a tenerla indenne del pagamento dell'eventuale danno che dovesse essere riconosciuto all'appellante come sussistente e riconducibile al sinistro del 7 maggio 2008.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda sulla scorta della relazione di
Ctu, nella quale viene evidenziato che “… non risulta prodotta alcuna documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti strumentali quali ecografia addome, ecografia di cute e sottocute, TC, RM) utile a ricostruire la cronologia degli eventi. La parte attrice, in occasione della visita ha riferito di essersi sottoposto ad una ecografia addome completo, ma non ricorda in che epoca, in occasione della quale è stato
4 diagnosticato il laparocele, di essere stato sottoposto al trattamento di plastica addominale e contestualmente di essere stato sottoposto all'asportazione della colecisti ripiena di calcoli, non ricordando la data dell'intervento … In assenza di documentazione sanitaria utile a ricostruire la storia clinica e la cronologia degli eventi, non potendosi basare esclusivamente sul riferito, la scrivente non ha modo di accertare il nesso di causa, stabilire correttamente l'evoluzione cronologica degli eventi, pervenire ad una diagnosi e formulare un giudizio medico legale”.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la cui doglianza sul punto è già stata disattesa dal Giudice di primo grado, va rilevato che il Ctu non può acquisire d'ufficio la documentazione probatoria concernente i fatti costitutivi della pretesa, atteso il disposto di cui all'art. 2697 c.c., per il quale incombe sulla parte che vuol far valere il proprio diritto in giudizio “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, espressione del principio dispositivo ex art. 115 Cpc che caratterizza il processo civile. Sul punto, vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di consulenza tecnica di ufficio, secondo cui:
- in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (Cass. n. 31886/2019);
- lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni,
5 assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Cass. n. 31886/2019 citata);
- il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (In applicazione del principio, Cass. n. 25604/2022 ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico - documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento - in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria).
Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso concreto per un verso il Ctu non poteva acquisire la documentazione mancante, necessaria per ricostruire la cronologia degli eventi, al fine di accertare la patologia lamentata, scoperta dall'attore successivamente alla conclusione del primo contenzioso civile, e il nesso di causalità tra il suo insorgere e l'incidente stradale avvenuto il 7 maggio 2008; per altro verso, l'attore
è decaduto dalla possibilità di produrre tale documentazione, il cui termine preclusivo coincideva con la memoria a prova diretta ex art. 183 comma 6 Cpc.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, laddove ha ritenuto in motivazione che il giudizio civile si fonda sul principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. a carico della parte che intende far valere un suo diritto;
che il processo civile si fonda sul sistema pubblicistico delle preclusioni processuali, sicché alle parti è data la possibilità di fornire le prove che costituiscono il fondamento della domanda entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., spirato il quale il thema probandum deve ritenersi esaurito.
In relazione al capo della sentenza impugnata che ha pronunciato a carico dell'odierno appellante la condanna al pagamento delle spese di lite, si rileva che il
Giudice di primo grado ne ha liquidato l'ammontare in misura media tra i compensi minimi e quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 in ragione del valore della domanda di €
6 140.000,00. Sul punto, va rilevato che vige il principio secondo cui le spese di lite a carico della parte soccombente, in caso di rigetto della domanda, vanno liquidate in base al criterio del disputatum e quindi il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo. Sotto tale profilo, la liquidazione operata nella sentenza impugnata deve ritenersi corretta, senza tralasciare che il Giudice di primo grado ha anche ridotto i compensi medi.
Quanto all'altro profilo di doglianza, la circostanza che la convenuta
[...] fosse ammessa al gratuito patrocinio non è rilevante ai fini della CP_2 dimidiazione delle spese anche in favore del soccombente nel suo rapporto con l'Erario.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, nel processo civile, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., atteso che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del citato art. 130, nonché un vantaggio del soccombente verso la parte non abbiente (Cass. civ., Sez. II, n. 22017/2018; Sez. lav., n. 11590/2019).
Pertanto, va confermato anche il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, non avendo l'appellante svolto profili di impugnazione che consentano di discostarsi da quella pronuncia.
In conclusione, l'appello va rigettato e in base al principio di soccombenza l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite relative al presente grado.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 549/2021 pubblicata il 16 luglio 2021, rigetta il gravame;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
7 dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione
Così deciso in Palermo, lì 19 giugno 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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