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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
10661 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.10661/2023 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.429 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dal ricorrente , in data 2 marzo 2023 egli acquistava la Parte_1
proprietà esclusiva di alcuni compendi immobiliari e terreni siti in Comune di Brescia (doc. 1a di parte attrice), di cui era già comproprietario di una quota per successione ereditaria e, dopo aver ispezionato tali compendi, verificava che tale , insieme al figlio maggiorenne e alla moglie, occupava Persona_1
l'appartamento, facente parte dei suddetti compendi, sito in via Chiusure n. 92 al piano 3° (come meglio individuato in atti);
1 rilevato a questo riguardo che mostrava e consegnava quindi al un contratto di Persona_1 Pt_1
locazione stipulato in data 15 luglio 2016 con tale allora proprietario dell'immobile, Persona_2
regolarmente registrato (doc. 2 di parte attrice);
rilevato altresì che il ricorrente evidenziava che il citato contratto prevedeva un canone mensile pari ad euro 400,00 per un totale annuo di euro 4.800,00 e che non risultava pagare il canone di Persona_1
locazione né le spese condominiali a partire dall'anno 2020 e doveva intendersi che occupava sine titulo
l'appartamento dal mese di marzo 2023, per cui concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione dell'occupazione sine titulo dell'appartamento in questione da parte del sig.
[...]
e della sua famiglia, la condanna dello stesso al rilascio dell'immobile nonché al pagamento del Per_1
canone e/o indennità di occupazione e delle spese condominiali anticipate dal ricorrente a favore dell'occupante, in via subordinata, se fosse stata riscontrata la presenza di un valido contratto di locazione, chiedeva la risoluzione di tale contratto per inadempimento del conduttore resistente e la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento del canone e/o indennità di occupazione sino al rilascio dell'appartamento, oltre al rimborso delle spese condominiali;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, il signor non si costituiva in giudizio e Persona_1
quindi ne veniva dichiarata la contumacia;
rilevato che la causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove orali e successivamente il giudice,
ritenutala matura per la decisione, fissava udienza per la discussione finale assegnando alle parti il termine per depositare brevi note conclusive;
ciò premesso, va rilevato quanto alla legittimazione attiva del ricorrente che egli, già comproprietario pro quota dell'immobile, risulta aver acquistato successivamente la proprietà esclusiva dell'immobile de
quo e dall'atto di compravendita risulta specificatamente che “gli immobili vengono compravenduti a corpo
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni”
2 (doc. 1a di parte attrice), per cui si deve intendere che il ricorrente è subentrato anche nei diritti relativi all'originario contratto di locazione di detto immobile;
ritenuto quanto alla domanda principale di accertamento e dichiarazione dell'occupazione senza titolo dell'appartamento in questione da parte di , che essa, all'evidenza, non può essere accolta Persona_1
essendo comprovata la sussistenza di un valido contratto di locazione, debitamente allegato al ricorso da parte dello stesso ricorrente, contratto stipulato in data 15 luglio 2016 da con l'allora Persona_1
proprietario dell'immobile;
rilevato altresì che neppure la morte del locatore è causa di cessazione del contratto come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “la morte del locatore comporta solo una modificazione
soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e
con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone” (Cass.
sent. n. 1811/89);
rilevato per il resto che non risulta che il ricorrente o altri abbiano dato disdetta del contratto;
ritenuto piuttosto che sussistono le condizioni per la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore dato che è stato provato il mancato pagamento da parte del conduttore
, a partire dall'anno 2020, sia dei canoni di locazione sia delle spese condominiali;
Persona_1
rilevato che dette circostanze sono state confermate dai testi escussi, cioè la figlia del ricorrente Pt_2
e l'amministratrice condominiale Francesca Salvetti;
[...]
rilevato altresì che non è comparso a rendere interpello nonostante la regolarità della Persona_1
notifica, per cui ai sensi dell'art.232 cpc possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
ritenuto dunque che in accoglimento della domanda subordinata, va dichiarata la risoluzione del citato contratto di locazione per inadempimento del conduttore , che va pertanto condannato al Persona_1
3 rilascio dell'immobile de quo, libero da cose e persone, entro sei mesi dalla notifica della presente sentenza;
rilevato altresì che il conduttore va condannato a pagare i canoni scaduti e non pagati a Persona_1
partire dal 2020 fino ad oggi, data della dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, per l'importo complessivo di euro 25.200,00 (considerato l'importo mensile di euro 400,00 come da contratto)
con gli interessi legali dalla data di scadenza di ogni canone mensile fino al pagamento effettivo nonché
l'ulteriore somma di euro 400,00 mensili a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile a partire dal mese di aprile 2025 fino all'effettivo rilascio, anche per dette somme con gli interessi legali dalla data di scadenza mensile fino al pagamento effettivo;
rilevato altresì che il resistente va condannato a rimborsare al ricorrente le Persona_1 Parte_1
spese condominiali da lui anticipate ed a carico del conduttore che, sulla base della documentazione prodotta, si quantificano complessivamente in euro 3.139,89 con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (9.10.2022) fino al pagamento effettivo;
rilevato infine che le spese di lite seguono la soccombenza e quindi il resistente va condannato a rimborsarle al ricorrente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così
giudica:
a) dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di Persona_1
locazione stipulato in data 15 luglio 2016 tra quale locatore ed il predetto Persona_2 [...]
quale conduttore;
Per_1
b) per l'effetto condanna a rilasciare a favore di , entro sei mesi dalla Persona_1 Parte_1
notifica della presente sentenza, libero da cose e persone, l'appartamento in questione sito in
Brescia via Chiusure n. 92 al piano 3° (come meglio individuato in atti);
4 c) condanna a pagare a la somma complessiva di euro 25.200,00 per Persona_1 Parte_1
canoni scaduti sino ad oggi con gli interessi legali dalla data di scadenza di ogni canone mensile fino al pagamento effettivo nonché l'ulteriore somma di euro 400,00 mensili a titolo di indennità
per l'occupazione dell'immobile a partire dal mese di aprile 2025 fino all'effettivo rilascio, anche per dette somme con gli interessi legali dalla data di scadenza mensile fino al pagamento effettivo;
d) condanna a pagare a la somma di euro 3.139,89 quale rimborso spese Persona_1 Parte_1
condominiali con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (9.10.2022) fino al pagamento effettivo;
e) condanna a rimborsare a le spese di causa che si liquidano in euro Persona_1 Parte_1
5.000,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese e/o anticipazioni oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 20 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.10661/2023 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.429 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dal ricorrente , in data 2 marzo 2023 egli acquistava la Parte_1
proprietà esclusiva di alcuni compendi immobiliari e terreni siti in Comune di Brescia (doc. 1a di parte attrice), di cui era già comproprietario di una quota per successione ereditaria e, dopo aver ispezionato tali compendi, verificava che tale , insieme al figlio maggiorenne e alla moglie, occupava Persona_1
l'appartamento, facente parte dei suddetti compendi, sito in via Chiusure n. 92 al piano 3° (come meglio individuato in atti);
1 rilevato a questo riguardo che mostrava e consegnava quindi al un contratto di Persona_1 Pt_1
locazione stipulato in data 15 luglio 2016 con tale allora proprietario dell'immobile, Persona_2
regolarmente registrato (doc. 2 di parte attrice);
rilevato altresì che il ricorrente evidenziava che il citato contratto prevedeva un canone mensile pari ad euro 400,00 per un totale annuo di euro 4.800,00 e che non risultava pagare il canone di Persona_1
locazione né le spese condominiali a partire dall'anno 2020 e doveva intendersi che occupava sine titulo
l'appartamento dal mese di marzo 2023, per cui concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione dell'occupazione sine titulo dell'appartamento in questione da parte del sig.
[...]
e della sua famiglia, la condanna dello stesso al rilascio dell'immobile nonché al pagamento del Per_1
canone e/o indennità di occupazione e delle spese condominiali anticipate dal ricorrente a favore dell'occupante, in via subordinata, se fosse stata riscontrata la presenza di un valido contratto di locazione, chiedeva la risoluzione di tale contratto per inadempimento del conduttore resistente e la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento del canone e/o indennità di occupazione sino al rilascio dell'appartamento, oltre al rimborso delle spese condominiali;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, il signor non si costituiva in giudizio e Persona_1
quindi ne veniva dichiarata la contumacia;
rilevato che la causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove orali e successivamente il giudice,
ritenutala matura per la decisione, fissava udienza per la discussione finale assegnando alle parti il termine per depositare brevi note conclusive;
ciò premesso, va rilevato quanto alla legittimazione attiva del ricorrente che egli, già comproprietario pro quota dell'immobile, risulta aver acquistato successivamente la proprietà esclusiva dell'immobile de
quo e dall'atto di compravendita risulta specificatamente che “gli immobili vengono compravenduti a corpo
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni”
2 (doc. 1a di parte attrice), per cui si deve intendere che il ricorrente è subentrato anche nei diritti relativi all'originario contratto di locazione di detto immobile;
ritenuto quanto alla domanda principale di accertamento e dichiarazione dell'occupazione senza titolo dell'appartamento in questione da parte di , che essa, all'evidenza, non può essere accolta Persona_1
essendo comprovata la sussistenza di un valido contratto di locazione, debitamente allegato al ricorso da parte dello stesso ricorrente, contratto stipulato in data 15 luglio 2016 da con l'allora Persona_1
proprietario dell'immobile;
rilevato altresì che neppure la morte del locatore è causa di cessazione del contratto come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “la morte del locatore comporta solo una modificazione
soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e
con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone” (Cass.
sent. n. 1811/89);
rilevato per il resto che non risulta che il ricorrente o altri abbiano dato disdetta del contratto;
ritenuto piuttosto che sussistono le condizioni per la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore dato che è stato provato il mancato pagamento da parte del conduttore
, a partire dall'anno 2020, sia dei canoni di locazione sia delle spese condominiali;
Persona_1
rilevato che dette circostanze sono state confermate dai testi escussi, cioè la figlia del ricorrente Pt_2
e l'amministratrice condominiale Francesca Salvetti;
[...]
rilevato altresì che non è comparso a rendere interpello nonostante la regolarità della Persona_1
notifica, per cui ai sensi dell'art.232 cpc possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
ritenuto dunque che in accoglimento della domanda subordinata, va dichiarata la risoluzione del citato contratto di locazione per inadempimento del conduttore , che va pertanto condannato al Persona_1
3 rilascio dell'immobile de quo, libero da cose e persone, entro sei mesi dalla notifica della presente sentenza;
rilevato altresì che il conduttore va condannato a pagare i canoni scaduti e non pagati a Persona_1
partire dal 2020 fino ad oggi, data della dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, per l'importo complessivo di euro 25.200,00 (considerato l'importo mensile di euro 400,00 come da contratto)
con gli interessi legali dalla data di scadenza di ogni canone mensile fino al pagamento effettivo nonché
l'ulteriore somma di euro 400,00 mensili a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile a partire dal mese di aprile 2025 fino all'effettivo rilascio, anche per dette somme con gli interessi legali dalla data di scadenza mensile fino al pagamento effettivo;
rilevato altresì che il resistente va condannato a rimborsare al ricorrente le Persona_1 Parte_1
spese condominiali da lui anticipate ed a carico del conduttore che, sulla base della documentazione prodotta, si quantificano complessivamente in euro 3.139,89 con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (9.10.2022) fino al pagamento effettivo;
rilevato infine che le spese di lite seguono la soccombenza e quindi il resistente va condannato a rimborsarle al ricorrente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così
giudica:
a) dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di Persona_1
locazione stipulato in data 15 luglio 2016 tra quale locatore ed il predetto Persona_2 [...]
quale conduttore;
Per_1
b) per l'effetto condanna a rilasciare a favore di , entro sei mesi dalla Persona_1 Parte_1
notifica della presente sentenza, libero da cose e persone, l'appartamento in questione sito in
Brescia via Chiusure n. 92 al piano 3° (come meglio individuato in atti);
4 c) condanna a pagare a la somma complessiva di euro 25.200,00 per Persona_1 Parte_1
canoni scaduti sino ad oggi con gli interessi legali dalla data di scadenza di ogni canone mensile fino al pagamento effettivo nonché l'ulteriore somma di euro 400,00 mensili a titolo di indennità
per l'occupazione dell'immobile a partire dal mese di aprile 2025 fino all'effettivo rilascio, anche per dette somme con gli interessi legali dalla data di scadenza mensile fino al pagamento effettivo;
d) condanna a pagare a la somma di euro 3.139,89 quale rimborso spese Persona_1 Parte_1
condominiali con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (9.10.2022) fino al pagamento effettivo;
e) condanna a rimborsare a le spese di causa che si liquidano in euro Persona_1 Parte_1
5.000,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese e/o anticipazioni oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 20 marzo 2025
Il giudice
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