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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 254/2023 R.G.;
promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Croce per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
Contro
(P. IVA n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Fraticelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
pagina 1 di 9 e contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 751/2022 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 17.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Ancona, contrariis reiectis, ritenere fondati e rilevanti i motivi di appello e quindi, in riforma parziale della sentenza impugnata, e in linea con le conclusioni formulate nei nostri scritti di 1° grado, in particolare nell'atto di citazione, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, e nella comparsa conclusionale, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
- accertare e dichiarare che l'incidente in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva, e dunque per responsabilità esclusiva, di , e quindi, - Controparte_2 accertare e dichiarare, in capo ai convenuti/appella e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ed in solido tra essi, CP_3 arcire integralmente tutti i riferiti danni subiti da nel Parte_1 sinistro in questione, e conseguentemente,
- accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti patiti da a causa Parte_1 delle lesioni riportate nel sinistro in questione, e cioè il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale in tutti i profili descritti in 1° grado, nonché gli altri danni conseguenti e correlati, tutti dovuti in conformità con le nostre argomentazioni di cui al presente appello, e quantificabili nella misura indicata in citazione di € 209.246,00, alla data del sinistro, e dunque al netto di interessi e rivalutazione, ed altresì al lordo degli acconti corrisposti dalla , poi da Controparte_3 scomputare, e delle somme a carico dell' p er poste CP_4 omogenee, fatta comunque salva, data la complessità e la indeterminabilità delle valutazioni di detti danni, la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Giudice in corso di causa, occorrendo a mezzo di CTU medica, a cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, o dal pagamento, al soddisfo;
inoltre
- accertare e dichiarare il diritto di a vedersi risarcire le somme Parte_1 dovute al proprio legale per competenze legali relative alle fasi stragiudiziale e di negoziazione assistita, e per le relative spese, quantificate in € 5.456,35, inclusi IVA e CAP;
- condannare i convenuti e in persona del Controparte_2 Controparte_3 pagina 2 di 9 legale rappresentante pro-tempore, in solido fra essi, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, come indicati nei propri atti difensivi e specificati nel presente appello, e dunque al pagamento delle somme lorde indicate nei due capoversi precedenti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in corso di causa, a cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, o dal pagamento, al soddisfo, e da cui scomputare gli acconti corrisposti dalla
[...]
e delle somme a carico dell' e gli ulteriori interessi legali dalla CP_3 CP_4 fino all'effettivo soddisfo;
ed i
- condannare i convenuti e in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappr or a vantaggio dell'attrice di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nella misura indicata dalle note spese depositate e redatte in base ai valori medi delle vigenti tariffe forensi, oltre al rimborso delle spese vive di entrambi i gradi, tra cui l'onorari del CTU e CTP in 1° grado, e il contributo unificato e marche da bollo di entrambi i gradi”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione:
- in via principale, respingere in toto il proposto gravame, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, ed indi confermare integralmente la sentenza di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del proposto gravame, tener conto nella liquidazione del danno ed anche ai fini del calcolo degli interessi, delle somme già percepite a titolo di sorte dalla sig.ra per il sinistro de quo sia ante causam Parte_1
(pari ad € 95.626,22, di cui € 36.240,00 da parte della Controparte_1 ed € 59.626,22 da parte dell' che in esecuzi
[...] CP_4 primo grado (pari ad € 48.286,60), con ogni di ciò giuridica conseguenza. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la Parte_1 [...]
e al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_1 Controparte_2 danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 15.12.2015 alle ore 8.35 circa pagina 3 di 9 quando l'attrice, percorrendo in sella alla propria bicicletta la via Ancona ad Ascoli
Piceno per recarsi al lavoro, è caduta a terra a seguito dell'urto con la portiera sinistra (lato guida) dell'auto Nissan Qashqai targata DT246XZ, in sosta sulla destra (ovvero sul lato ovest di detta via Ancona) e condotta da CP_2
l'attrice ha chiesto al primo giudice di accertare che l'incidente de quo
[...] sia avvenuto per fatto e colpa esclusiva del e di condannare pertanto i CP_2 convenuti, in via solidale tra loro, a risarcirle sia i danni alla bicicletta ed agli oggetti ed effetti personali, sia il pregiudizio alla persona nella sua componente patrimoniale (da incapacità lavorativa specifica, da spese mediche sostenute e con riferimento ad ogni altra perdita economica) e nella sua componente non patrimoniale (lesioni personali, perdita di chances ed ogni altro profilo).
Si è costituita la compagnia convenuta, chiedendo il Tribunale ritenga satisfattiva la somma complessivamente pari ad €.95.866,22 già ricevuta ante causam dalla danneggiata, versata per la quota pari ad €.59.626,22 dall' e per la quota CP_4 pari ad €.36.240,00 dall'assicurazione; in via subordinata, ha chiesto che l'ulteriore risarcimento eventualmente dovuto sia limitato al solo danno differenziale.
All'esito della CTU medico-legale, con sentenza pubblicata in data 17.11.2022 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'incidente alla condotta di guida del e, in parziale accoglimento della domanda attorea, CP_2 ha condannato i convenuti a versare, in via solidale tra loro, l'ulteriore somma pari ad € 36.240,00 a titolo di danno non patrimoniale nella sua sola componente biologica, ivi inclusa la c.d. “cenestesi lavorativa”, e di spese mediche ed onorari stragiudiziali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , chiedendo che vengano Pt_1 riconosciute anche le ulteriori voci di danno non liquidate dal primo giudice.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, ha ritenuto di non Controparte_2 doversi costituire neppure nel presente grado.
In data 30.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 4 di 9 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la censura la pronuncia nel capo in cui il Pt_1 primo giudice non le ha riconosciuto la componente morale e dinamico-relazionale del danno non patrimoniale;
l'appellante lamenta in particolare che il Tribunale non abbia ammesso le prove orali attraverso le quali sarebbe stato possibile provare anche tali voci di danno (con particolare riferimento ai disturbi d'ansia correlati al trauma psichico derivatole dall'occorso) e non abbia neppure fatto ricorso alla prova presuntiva per quanto riguarda il danno morale.
Il motivo è infondato.
E' stato infatti chiarito che, “al fine di bandire ogni automatismo - tra danno biologico e danno morale - occorre che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (cfr. Cass., n.
19189/2020).
Nel caso di specie, non è stato provato né ancor prima dedotto alcun peculiare stato di sofferenza psicologica, se non l'avvenuto ricovero ospedaliero per un periodo pari a sedici giorni: non risulta quindi comprovata alcuna circostanza che abbia reso il pregiudizio sofferto dall'odierna appellante diverso o maggiore rispetto a casi analoghi in cui è stata riconosciuta una invalidità del medesimo grado.
Anche per quanto attiene alla componente dinamico – relazionale, è stato evidenziato che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in pagina 5 di 9 maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (leggasi ad esempio Cass. civ. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, l'appellante non allega alcuna peculiare circostanza, lamentando soltanto di non poter più svolgere alcune attività ricreative, quali passeggiate in bicicletta, camminate, escursioni in montagna, ballo, ovvero attività riferibili ad una pluralità indefinita di persone e pertanto non idonee a giustificare la liquidazione di un'autonoma voce di danno.
2. Con il secondo ed il settimo motivo di gravame (che risulta opportuno trattare congiuntamente), la censura la decisione del primo giudice di riconoscere Pt_1 il danno da cenestesi lavorativa, ma di non liquidare alcunché a titolo di “danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e da perdita di chances”;
l'appellante ribadisce invece di non aver potuto proseguire l'impegnativa attività di badante svolta prima del sinistro, ma di aver dovuto reperire il lavoro meno gravoso di addetta alle pulizie, con conseguente riduzione del reddito lavorativo per un importo mensile pari ad euro 305,00 euro e ridotta possibilità di migliorare nel tempo il proprio livello retributivo.
La censura altresì la mancata liquidazione di talune poste di danno, ovvero Pt_1 inabilità lavorativa temporanea ed altre spese.
Entrambi i motivi risultano infondati.
Non è stato infatti provato che l'appellante non sia più in grado di continuare a svolgere la medesima attività che svolgeva prima del sinistro o comunque un lavoro confacente alle attitudini professionali ed idoneo a garantire la percezione di redditi analoghi a quelli prima guadagnati: le risultanze della CTU non hanno del resto comprovato un'effettiva riduzione della sua capacità lavorativa generica o specifica, ma soltanto una maggiore gravosità nell'eseguire lavori particolarmente faticosi.
L'appellante non ha neppure dimostrato che il licenziamento dall'attività lavorativa svolta prima del sinistro debba imputarsi alle conseguenti lesioni, né ha comprovato di percepire un reddito inferiore rispetto a quello di cui fruiva prima dell'incidente, avendo piuttosto dimostrato di potersi proficuamente reinserire nel mondo del lavoro.
pagina 6 di 9 Nulla può essere riconosciuto neppure per il periodo in cui la non ha fruito Pt_1 di alcun reddito da lavoro, trattandosi di una voce di danno già adeguatamente ristorata dall' in assenza di prova, nulla può essere liquidato neppure per CP_4 quanto riguarda generiche spese di viaggio o altri oneri.
3.Con il terzo motivo d'appello, poi, la parte lamenta che il primo giudice non abbia specificato la data a decorrere dalla quale debbano essere rivalutate le somme liquidate, ribadendo che tale data dovrebbe essere individuata in quella dell'indice ISTAT immediatamente precedente rispetto alla Tabella del Tribunale di
Milano del 2021.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, espressasi in modo costante a riguardo sin dalla nota sentenza n. 1712/1995, il risarcimento spettante dev'essere preliminarmente devalutato alla data del sinistro e poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai sino alla data di deposito della sentenza, atteso che la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
4. Con il quarto motivo d'appello, la lamenta l'omesso riconoscimento Pt_1 della posta di danno relativa al danneggiamento dei beni personali che avrebbe avuto con sé al momento dell'incidente; l'appellante evidenzia che risulterebbe per tabulas il deterioramento di tali oggetti, il cui valore avrebbe potuto essere liquidato ricorrendo a nozioni di comune esperienza.
Il motivo è del pari infondato.
Nessuna prova è stata infatti offerta in merito ai costi che la avrebbe Pt_1 sostenuto per la riparazione della bicicletta;
analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda gli effetti personali, non essendo neppure possibile desumere con adeguata probabilità che la donna li avesse effettivamente con sé mentre era alla guida delle propria bicicletta.
pagina 7 di 9 5. Con il quinto ed il sesto motivo d'appello, infine, la censura la Pt_1 regolazione delle spese di lite, lamentando che il primo giudice avrebbe applicato uno scaglione inferiore rispetto a quello dovuto e comunque avrebbe liquidato un compenso troppo modesto, prevedendo anche la compensazione di una quota delle spese.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tali profili.
Tenuto conto dell'entità del risarcimento liquidato dal primo giudice (confermata anche nella presente sede), le spese processuali sono state correttamente liquidate con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
In considerazione della non particolare complessità della causa e della modesta attività istruttoria (articolatasi nella sola C.T.U.), risulta altresì corretta la scelta del primo giudice di liquidare i compensi in prossimità dei valori minimi.
Né risulta censurabile la decisione di compensare le spese tra le parti limitatamente al 20%, tenuto conto che l'odierna appellante ha visto rigettata una parte non modesta delle proprie domande.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in ragione della non particolare complessità della materia e dell'attività processuale concretamente svolta.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 751/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno in data 17.11.2022, così dispone: pagina 8 di 9 RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 in favore di che si liquidano in €. 3.600,00, Controparte_1 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, il 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 254/2023 R.G.;
promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Croce per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
Contro
(P. IVA n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Fraticelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
pagina 1 di 9 e contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 751/2022 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 17.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Ancona, contrariis reiectis, ritenere fondati e rilevanti i motivi di appello e quindi, in riforma parziale della sentenza impugnata, e in linea con le conclusioni formulate nei nostri scritti di 1° grado, in particolare nell'atto di citazione, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, e nella comparsa conclusionale, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
- accertare e dichiarare che l'incidente in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva, e dunque per responsabilità esclusiva, di , e quindi, - Controparte_2 accertare e dichiarare, in capo ai convenuti/appella e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ed in solido tra essi, CP_3 arcire integralmente tutti i riferiti danni subiti da nel Parte_1 sinistro in questione, e conseguentemente,
- accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti patiti da a causa Parte_1 delle lesioni riportate nel sinistro in questione, e cioè il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale in tutti i profili descritti in 1° grado, nonché gli altri danni conseguenti e correlati, tutti dovuti in conformità con le nostre argomentazioni di cui al presente appello, e quantificabili nella misura indicata in citazione di € 209.246,00, alla data del sinistro, e dunque al netto di interessi e rivalutazione, ed altresì al lordo degli acconti corrisposti dalla , poi da Controparte_3 scomputare, e delle somme a carico dell' p er poste CP_4 omogenee, fatta comunque salva, data la complessità e la indeterminabilità delle valutazioni di detti danni, la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Giudice in corso di causa, occorrendo a mezzo di CTU medica, a cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, o dal pagamento, al soddisfo;
inoltre
- accertare e dichiarare il diritto di a vedersi risarcire le somme Parte_1 dovute al proprio legale per competenze legali relative alle fasi stragiudiziale e di negoziazione assistita, e per le relative spese, quantificate in € 5.456,35, inclusi IVA e CAP;
- condannare i convenuti e in persona del Controparte_2 Controparte_3 pagina 2 di 9 legale rappresentante pro-tempore, in solido fra essi, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, come indicati nei propri atti difensivi e specificati nel presente appello, e dunque al pagamento delle somme lorde indicate nei due capoversi precedenti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in corso di causa, a cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, o dal pagamento, al soddisfo, e da cui scomputare gli acconti corrisposti dalla
[...]
e delle somme a carico dell' e gli ulteriori interessi legali dalla CP_3 CP_4 fino all'effettivo soddisfo;
ed i
- condannare i convenuti e in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappr or a vantaggio dell'attrice di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nella misura indicata dalle note spese depositate e redatte in base ai valori medi delle vigenti tariffe forensi, oltre al rimborso delle spese vive di entrambi i gradi, tra cui l'onorari del CTU e CTP in 1° grado, e il contributo unificato e marche da bollo di entrambi i gradi”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione:
- in via principale, respingere in toto il proposto gravame, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, ed indi confermare integralmente la sentenza di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del proposto gravame, tener conto nella liquidazione del danno ed anche ai fini del calcolo degli interessi, delle somme già percepite a titolo di sorte dalla sig.ra per il sinistro de quo sia ante causam Parte_1
(pari ad € 95.626,22, di cui € 36.240,00 da parte della Controparte_1 ed € 59.626,22 da parte dell' che in esecuzi
[...] CP_4 primo grado (pari ad € 48.286,60), con ogni di ciò giuridica conseguenza. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la Parte_1 [...]
e al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_1 Controparte_2 danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 15.12.2015 alle ore 8.35 circa pagina 3 di 9 quando l'attrice, percorrendo in sella alla propria bicicletta la via Ancona ad Ascoli
Piceno per recarsi al lavoro, è caduta a terra a seguito dell'urto con la portiera sinistra (lato guida) dell'auto Nissan Qashqai targata DT246XZ, in sosta sulla destra (ovvero sul lato ovest di detta via Ancona) e condotta da CP_2
l'attrice ha chiesto al primo giudice di accertare che l'incidente de quo
[...] sia avvenuto per fatto e colpa esclusiva del e di condannare pertanto i CP_2 convenuti, in via solidale tra loro, a risarcirle sia i danni alla bicicletta ed agli oggetti ed effetti personali, sia il pregiudizio alla persona nella sua componente patrimoniale (da incapacità lavorativa specifica, da spese mediche sostenute e con riferimento ad ogni altra perdita economica) e nella sua componente non patrimoniale (lesioni personali, perdita di chances ed ogni altro profilo).
Si è costituita la compagnia convenuta, chiedendo il Tribunale ritenga satisfattiva la somma complessivamente pari ad €.95.866,22 già ricevuta ante causam dalla danneggiata, versata per la quota pari ad €.59.626,22 dall' e per la quota CP_4 pari ad €.36.240,00 dall'assicurazione; in via subordinata, ha chiesto che l'ulteriore risarcimento eventualmente dovuto sia limitato al solo danno differenziale.
All'esito della CTU medico-legale, con sentenza pubblicata in data 17.11.2022 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'incidente alla condotta di guida del e, in parziale accoglimento della domanda attorea, CP_2 ha condannato i convenuti a versare, in via solidale tra loro, l'ulteriore somma pari ad € 36.240,00 a titolo di danno non patrimoniale nella sua sola componente biologica, ivi inclusa la c.d. “cenestesi lavorativa”, e di spese mediche ed onorari stragiudiziali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , chiedendo che vengano Pt_1 riconosciute anche le ulteriori voci di danno non liquidate dal primo giudice.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, ha ritenuto di non Controparte_2 doversi costituire neppure nel presente grado.
In data 30.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 4 di 9 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la censura la pronuncia nel capo in cui il Pt_1 primo giudice non le ha riconosciuto la componente morale e dinamico-relazionale del danno non patrimoniale;
l'appellante lamenta in particolare che il Tribunale non abbia ammesso le prove orali attraverso le quali sarebbe stato possibile provare anche tali voci di danno (con particolare riferimento ai disturbi d'ansia correlati al trauma psichico derivatole dall'occorso) e non abbia neppure fatto ricorso alla prova presuntiva per quanto riguarda il danno morale.
Il motivo è infondato.
E' stato infatti chiarito che, “al fine di bandire ogni automatismo - tra danno biologico e danno morale - occorre che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (cfr. Cass., n.
19189/2020).
Nel caso di specie, non è stato provato né ancor prima dedotto alcun peculiare stato di sofferenza psicologica, se non l'avvenuto ricovero ospedaliero per un periodo pari a sedici giorni: non risulta quindi comprovata alcuna circostanza che abbia reso il pregiudizio sofferto dall'odierna appellante diverso o maggiore rispetto a casi analoghi in cui è stata riconosciuta una invalidità del medesimo grado.
Anche per quanto attiene alla componente dinamico – relazionale, è stato evidenziato che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in pagina 5 di 9 maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (leggasi ad esempio Cass. civ. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, l'appellante non allega alcuna peculiare circostanza, lamentando soltanto di non poter più svolgere alcune attività ricreative, quali passeggiate in bicicletta, camminate, escursioni in montagna, ballo, ovvero attività riferibili ad una pluralità indefinita di persone e pertanto non idonee a giustificare la liquidazione di un'autonoma voce di danno.
2. Con il secondo ed il settimo motivo di gravame (che risulta opportuno trattare congiuntamente), la censura la decisione del primo giudice di riconoscere Pt_1 il danno da cenestesi lavorativa, ma di non liquidare alcunché a titolo di “danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica e da perdita di chances”;
l'appellante ribadisce invece di non aver potuto proseguire l'impegnativa attività di badante svolta prima del sinistro, ma di aver dovuto reperire il lavoro meno gravoso di addetta alle pulizie, con conseguente riduzione del reddito lavorativo per un importo mensile pari ad euro 305,00 euro e ridotta possibilità di migliorare nel tempo il proprio livello retributivo.
La censura altresì la mancata liquidazione di talune poste di danno, ovvero Pt_1 inabilità lavorativa temporanea ed altre spese.
Entrambi i motivi risultano infondati.
Non è stato infatti provato che l'appellante non sia più in grado di continuare a svolgere la medesima attività che svolgeva prima del sinistro o comunque un lavoro confacente alle attitudini professionali ed idoneo a garantire la percezione di redditi analoghi a quelli prima guadagnati: le risultanze della CTU non hanno del resto comprovato un'effettiva riduzione della sua capacità lavorativa generica o specifica, ma soltanto una maggiore gravosità nell'eseguire lavori particolarmente faticosi.
L'appellante non ha neppure dimostrato che il licenziamento dall'attività lavorativa svolta prima del sinistro debba imputarsi alle conseguenti lesioni, né ha comprovato di percepire un reddito inferiore rispetto a quello di cui fruiva prima dell'incidente, avendo piuttosto dimostrato di potersi proficuamente reinserire nel mondo del lavoro.
pagina 6 di 9 Nulla può essere riconosciuto neppure per il periodo in cui la non ha fruito Pt_1 di alcun reddito da lavoro, trattandosi di una voce di danno già adeguatamente ristorata dall' in assenza di prova, nulla può essere liquidato neppure per CP_4 quanto riguarda generiche spese di viaggio o altri oneri.
3.Con il terzo motivo d'appello, poi, la parte lamenta che il primo giudice non abbia specificato la data a decorrere dalla quale debbano essere rivalutate le somme liquidate, ribadendo che tale data dovrebbe essere individuata in quella dell'indice ISTAT immediatamente precedente rispetto alla Tabella del Tribunale di
Milano del 2021.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, espressasi in modo costante a riguardo sin dalla nota sentenza n. 1712/1995, il risarcimento spettante dev'essere preliminarmente devalutato alla data del sinistro e poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai sino alla data di deposito della sentenza, atteso che la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
4. Con il quarto motivo d'appello, la lamenta l'omesso riconoscimento Pt_1 della posta di danno relativa al danneggiamento dei beni personali che avrebbe avuto con sé al momento dell'incidente; l'appellante evidenzia che risulterebbe per tabulas il deterioramento di tali oggetti, il cui valore avrebbe potuto essere liquidato ricorrendo a nozioni di comune esperienza.
Il motivo è del pari infondato.
Nessuna prova è stata infatti offerta in merito ai costi che la avrebbe Pt_1 sostenuto per la riparazione della bicicletta;
analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda gli effetti personali, non essendo neppure possibile desumere con adeguata probabilità che la donna li avesse effettivamente con sé mentre era alla guida delle propria bicicletta.
pagina 7 di 9 5. Con il quinto ed il sesto motivo d'appello, infine, la censura la Pt_1 regolazione delle spese di lite, lamentando che il primo giudice avrebbe applicato uno scaglione inferiore rispetto a quello dovuto e comunque avrebbe liquidato un compenso troppo modesto, prevedendo anche la compensazione di una quota delle spese.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tali profili.
Tenuto conto dell'entità del risarcimento liquidato dal primo giudice (confermata anche nella presente sede), le spese processuali sono state correttamente liquidate con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
In considerazione della non particolare complessità della causa e della modesta attività istruttoria (articolatasi nella sola C.T.U.), risulta altresì corretta la scelta del primo giudice di liquidare i compensi in prossimità dei valori minimi.
Né risulta censurabile la decisione di compensare le spese tra le parti limitatamente al 20%, tenuto conto che l'odierna appellante ha visto rigettata una parte non modesta delle proprie domande.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in ragione della non particolare complessità della materia e dell'attività processuale concretamente svolta.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 751/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno in data 17.11.2022, così dispone: pagina 8 di 9 RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 in favore di che si liquidano in €. 3.600,00, Controparte_1 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, il 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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