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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7063/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/06/2024 da
e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/06/2006 in SAN
VITO AL TAGLIAMENTO (PN), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2006;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 25/06/2024, i signori e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi
1 successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 390/2024 del 14/11/2024 e pubblicata in data
22/11/2024, nel procedimento n. 7063/2024 R.G. V.G.-Fam, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.07.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dal difensore di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 390/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 03.11,2024 - Sentenza n. del 14/11/2024 - pubblicata il 22/11/2024); dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 15/12/2007) e (il Per_1 Per_2
13/02/2010), minorenni;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza;
2
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN VITO
AL TAGLIAMENTO (PN), il 02/06/2006 tra , nata a Parte_1
UDINE (UD) il 05/08/1979, e , nato a Parte_2
CODROIPO (UD) il 08/02/1972, alle seguenti condizioni:
1. affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
i genitori si ripartiranno equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso la potestà genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione alla educazione dei figli, alla loro istruzione e salute;
2. dispone che la casa familiare venga assegnata alla moglie, che ivi vivrà assieme ai figli;
prende atto che il mutuo relativo alla predetta casa coniugale continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi;
3. dispone che il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati;
dispone, altresì, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente previo accordo con la madre;
4. dispone che le vacanze natalizie saranno suddivise in modo paritario con alternanza di anno in anno dei giorni di Natale e della Vigilia di Natale. Anche le vacanze pasquali saranno divise al 50% tra i genitori con alternanza di anno in anno in due periodi dalla fine delle lezioni alla sera di Pasqua e dalla sera di
Pasqua alla ripresa delle lezioni scolastiche;
5. dispone che ciascun genitore potrà tenere i figli con sé durante le vacanze lavorative per almeno due settimane, anche non consecutive;
6. dispone che il signor versi, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento di entrambi i figli, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio);
3 l'assegno verrà corrisposto entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat, come per Parte_1
legge;
7. le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal
Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazione sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico dei genitori per la metà ciascuno e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
8. dà atto che l'assegno unico universale per i figli verrà riconosciuto al 100% alla madre;
9. nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
10. dà atto che ciascun coniuge presta l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11. Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 30/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7063/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/06/2024 da
e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/06/2006 in SAN
VITO AL TAGLIAMENTO (PN), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2006;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 25/06/2024, i signori e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi
1 successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 390/2024 del 14/11/2024 e pubblicata in data
22/11/2024, nel procedimento n. 7063/2024 R.G. V.G.-Fam, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.07.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dal difensore di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 390/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 03.11,2024 - Sentenza n. del 14/11/2024 - pubblicata il 22/11/2024); dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 15/12/2007) e (il Per_1 Per_2
13/02/2010), minorenni;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza;
2
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN VITO
AL TAGLIAMENTO (PN), il 02/06/2006 tra , nata a Parte_1
UDINE (UD) il 05/08/1979, e , nato a Parte_2
CODROIPO (UD) il 08/02/1972, alle seguenti condizioni:
1. affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
i genitori si ripartiranno equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso la potestà genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione alla educazione dei figli, alla loro istruzione e salute;
2. dispone che la casa familiare venga assegnata alla moglie, che ivi vivrà assieme ai figli;
prende atto che il mutuo relativo alla predetta casa coniugale continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi;
3. dispone che il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati;
dispone, altresì, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente previo accordo con la madre;
4. dispone che le vacanze natalizie saranno suddivise in modo paritario con alternanza di anno in anno dei giorni di Natale e della Vigilia di Natale. Anche le vacanze pasquali saranno divise al 50% tra i genitori con alternanza di anno in anno in due periodi dalla fine delle lezioni alla sera di Pasqua e dalla sera di
Pasqua alla ripresa delle lezioni scolastiche;
5. dispone che ciascun genitore potrà tenere i figli con sé durante le vacanze lavorative per almeno due settimane, anche non consecutive;
6. dispone che il signor versi, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento di entrambi i figli, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio);
3 l'assegno verrà corrisposto entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat, come per Parte_1
legge;
7. le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal
Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazione sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico dei genitori per la metà ciascuno e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
8. dà atto che l'assegno unico universale per i figli verrà riconosciuto al 100% alla madre;
9. nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
10. dà atto che ciascun coniuge presta l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
11. Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 30/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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