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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
N.R.G. 260/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TRIPODI MARIA ANTONIETTA e ( ); Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
POMPOSELLI MARIAGRAZIA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Considerato che parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, dando atto che la cartella impugnata rientra tra quelle definite mediante
“definizione agevolata”, dell'adesione alla rottamazione e dell'avvenuto pagamento.
Considerato che parte ricorrente depositava, altresì, copia dell'estratto di ruolo dell da cui si evince che la cartella oggetto di Controparte_1
impugnazione risulta saldata.
Pertanto, è evidente che nel caso di specie è venuto meno l'oggetto del contendere essendo stata saldata la cartella per cui è causa.
Le spese di lite vengono compensate considerata la natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessata materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Vallo della Lucania, 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
N.R.G. 260/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TRIPODI MARIA ANTONIETTA e ( ); Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
POMPOSELLI MARIAGRAZIA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Considerato che parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, dando atto che la cartella impugnata rientra tra quelle definite mediante
“definizione agevolata”, dell'adesione alla rottamazione e dell'avvenuto pagamento.
Considerato che parte ricorrente depositava, altresì, copia dell'estratto di ruolo dell da cui si evince che la cartella oggetto di Controparte_1
impugnazione risulta saldata.
Pertanto, è evidente che nel caso di specie è venuto meno l'oggetto del contendere essendo stata saldata la cartella per cui è causa.
Le spese di lite vengono compensate considerata la natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessata materia del contendere;
- Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Vallo della Lucania, 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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