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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13678/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13678/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio dell'avv. LONGO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...]-Baden (GERMANIA) il 01/09/1994, cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio C.F._2
dell'avv. LONGO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a AG (CT) in data 11/03/2021.
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 1579/2024 del 25/03/2024 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio teso alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 01/10/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo in atti, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale prende atto che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro. Nessun'altra statuizione va adottata, non essendo nati figli dalla coppia.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per il giudizio di separazione che per il presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a AG (CT) in data 11/03/2021,
tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di AG (CT) dell'anno 2021, al N. 2, della
Parte I, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13678/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio dell'avv. LONGO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...]-Baden (GERMANIA) il 01/09/1994, cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio C.F._2
dell'avv. LONGO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a AG (CT) in data 11/03/2021.
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 1579/2024 del 25/03/2024 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio teso alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 01/10/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo in atti, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale prende atto che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro. Nessun'altra statuizione va adottata, non essendo nati figli dalla coppia.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per il giudizio di separazione che per il presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a AG (CT) in data 11/03/2021,
tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di AG (CT) dell'anno 2021, al N. 2, della
Parte I, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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